Art. 18
Proroga di termini per la realizzazione del nuovo complesso
ospedaliero della citta' di Siracusa e per il risanamento delle
baraccopoli di Messina
1. All'articolo 42-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «entro due anni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono
sostituite dalle seguenti: «entro tre anni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto»;
b) al comma 2 le parole: «prorogabile per un solo anno.» sono
sostituite dalle seguenti: «prorogabile per due anni.».
2. A decorrere dal 1° gennaio 2023, il Presidente della Regione
Siciliana subentra nel ruolo di Commissario straordinario del Governo
ai sensi dell'articolo 11-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n.
44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.
La durata dell'incarico del Commissario straordinario e' fissata al
31 dicembre 2023.