Art. 2
Proroga di termini in materie di competenza del Ministero
dell'interno
1. All'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio
2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,
n. 35, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2023».
2. Al decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 15, le parole: «fino al 31 dicembre
2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023»;
b) all'articolo 2, comma 3, le parole: «fino al 31 dicembre 2022»
sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023»;
c) all'articolo 2, comma 4, le parole: «nell'anno 2022» sono
sostituite dalle seguenti: «negli anni 2022 e 2023».
3. All'articolo 1-ter del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n. 155,
le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30
giugno 2023».
4. All'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.
248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n.
31, le parole: «entro il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle
seguenti: «entro il 31 dicembre 2023».
5. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n.
105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n.
126, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti:
«30 giugno 2023».
6. All'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 12
luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
agosto 2011, n. 130, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2023».
7. All'articolo 31-bis, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022,
n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n.
51, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole: «per l'anno 2022» sono
sostituite dalle seguenti: «per il biennio 2022-2023»;
b) al terzo periodo, le parole: «per l'esercizio finanziario
2022» sono sostituite dalle seguenti: «da utilizzare complessivamente
negli esercizi finanziari 2022 e 2023».
8. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di
fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dall'attuazione del
comma 7 si provvede, quanto a euro 10.212.305 per l'anno 2023,
mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione
degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente
conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
9. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e
indebitamento netto derivanti dal comma 2, lettera c), pari a
1.100.000 euro per l'anno 2023, si provvede quanto a 1.000.000 di
euro mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2022, allo scopo parzialmente utilizzando, per 500.000 euro
l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e per 500.000
euro l'accantonamento relativo al Ministero della difesa e quanto a
100.000 euro mediante corrispondente riduzione del fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.
189.