Art. 2 
 
Proroga  di  termini  in  materie   di   competenza   del   Ministero
                            dell'interno 
 
  1. All'articolo 17, comma 4-quater, del  decreto-legge  9  febbraio
2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,
n. 35, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle  seguenti:
«31 dicembre 2023». 
  2. Al decreto-legge 30  dicembre  2021,  n.  228,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, comma 15, le  parole:  «fino  al  31  dicembre
2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023»; 
    b) all'articolo 2, comma 3, le parole: «fino al 31 dicembre 2022»
sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023»; 
    c) all'articolo 2, comma 4,  le  parole:  «nell'anno  2022»  sono
sostituite dalle seguenti: «negli anni 2022 e 2023». 
  3. All'articolo 1-ter del decreto-legge 8 settembre 2021,  n.  120,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021,  n.  155,
le parole: «31 dicembre 2022» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «30
giugno 2023». 
  4. All'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.
248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008,  n.
31, le parole: «entro il 31  dicembre  2022»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «entro il 31 dicembre 2023». 
  5. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 23 luglio  2021,  n.
105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n.
126, le parole: «31 dicembre 2022» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«30 giugno 2023». 
  6. All'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del  decreto-legge  12
luglio 2011, n. 107, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  2
agosto 2011, n. 130, le parole: «31 dicembre  2022»  sono  sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2023». 
  7. All'articolo 31-bis, comma 1, del decreto-legge 21  marzo  2022,
n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022,  n.
51, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  secondo  periodo,  le  parole:  «per  l'anno  2022»  sono
sostituite dalle seguenti: «per il biennio 2022-2023»; 
    b) al terzo periodo,  le  parole:  «per  l'esercizio  finanziario
2022» sono sostituite dalle seguenti: «da utilizzare complessivamente
negli esercizi finanziari 2022 e 2023». 
  8. Alla compensazione  degli  effetti  finanziari,  in  termini  di
fabbisogno e di indebitamento netto,  derivanti  dall'attuazione  del
comma 7 si provvede,  quanto  a  euro  10.212.305  per  l'anno  2023,
mediante corrispondente riduzione  del  fondo  per  la  compensazione
degli  effetti  finanziari  non  previsti  a   legislazione   vigente
conseguenti all'attualizzazione di  contributi  pluriennali,  di  cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre  2008,  n.  154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 
  9. Alla compensazione degli effetti  in  termini  di  fabbisogno  e
indebitamento netto  derivanti  dal  comma  2,  lettera  c),  pari  a
1.100.000 euro per l'anno 2023, si provvede  quanto  a  1.000.000  di
euro  mediante  corrispondente  riduzione  delle   proiezioni   dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2022,  allo  scopo  parzialmente  utilizzando,   per   500.000   euro
l'accantonamento relativo al Ministero  dell'interno  e  per  500.000
euro l'accantonamento relativo al Ministero della difesa e  quanto  a
100.000 euro mediante  corrispondente  riduzione  del  fondo  per  la
compensazione degli effetti finanziari non  previsti  a  legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge  7  ottobre  2008,  n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.
189.