Art. 21 
 
Proroga  di  termini  in  materie  di  competenza  del   sistema   di
                    informazione per la sicurezza 
 
  1. All'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 18 febbraio 2015,  n.
7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n.  43,
le parole: «Fino al 31 gennaio 2023» sono sostituite dalle  seguenti:
«Fino al 31 gennaio 2024». 
  2. All'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 27  luglio  2005,
n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n.
155, le parole: «Fino al  31  gennaio  2023»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Fino al 31 gennaio 2024».