Art. 21
Proroga di termini in materie di competenza del sistema di
informazione per la sicurezza
1. All'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n.
7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43,
le parole: «Fino al 31 gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti:
«Fino al 31 gennaio 2024».
2. All'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 27 luglio 2005,
n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n.
155, le parole: «Fino al 31 gennaio 2023» sono sostituite dalle
seguenti: «Fino al 31 gennaio 2024».