Art. 22 
 
Ulteriore proroga dei termini in materia di registrazione degli aiuti
                          di Stato COVID-19 
 
  1. All'articolo 31-octies del decreto-legge  28  ottobre  2020,  n.
137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020,  n.
176, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole:  «31  dicembre  2023»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2024»; 
    b) al comma 2, le parole:  «31  dicembre  2022»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2023». 
  2. All'articolo  35  del  decreto-legge  21  giugno  2022,  n.  73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  2022,  n.  122,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
      1) alla lettera a), le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite
dalle seguenti: «30 settembre 2023»; 
      2)  alla  lettera  b),  le  parole:  «31  dicembre  2023»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024»; 
      3) dopo la lettera b), sono inserite le seguenti: 
        «b-bis)  dal  1°  luglio  2023  al  31  dicembre  2023,  sono
prorogati al 31 marzo 2024; 
        b-ter) dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024, sono  prorogati
al 30 settembre 2024.».