Art. 3
Proroga di termini in materia economica e finanziaria
1. All'articolo 35, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2022, n.
73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122,
in materia di presentazione della dichiarazione sull'imposta
municipale propria (IMU), relativa all'anno di imposta 2021, le
parole: «e' differito al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle
seguenti: «e' prorogato al 30 giugno 2023».
2. All'articolo 10-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge
23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 dicembre 2018, n. 136, relativo alla semplificazione in tema di
fatturazione elettronica per gli operatori sanitari, le parole: «e
2022,» sono sostituite dalle seguenti: «2022 e 2023,».
3. All'articolo 2, comma 6-quater, del decreto legislativo 5 agosto
2015, n. 127, le parole: «dal 1° gennaio 2023» sono sostituite dalle
seguenti: «dal 1° gennaio 2024».
4. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le
parole: «2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «2021, 2022 e
2023».
5. All'articolo 26-bis, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022
n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n.
91, le parole: «al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti:
«all'acquisizione dell'efficacia delle disposizioni del decreto
legislativo adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge
21 giugno 2022, n. 78 e comunque non oltre il 30 giugno 2023».
6. I termini indicati nell'articolo 8, comma 1, della legge 31
agosto 2022, n. 130, sono prorogati di un anno.
7. All'articolo 1, comma 63, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30
giugno 2023». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 175.000
euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo
del Fondo di parte corrente, iscritto nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 34-ter,
comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
8. All'articolo 60, comma 7-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,
n. 126, le parole: «negli esercizi in corso al 31 dicembre 2021 e al
31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «negli esercizi in
corso al 31 dicembre 2021, al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre
2023».
9. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le
parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2022».
10. Al fine di assicurare l'efficace svolgimento delle attivita' e
di agevolare il perseguimento delle finalita' attribuite dalla
legislazione vigente o delegate dall'amministrazione vigilante, alla
Fondazione di cui all'articolo 42, comma 5, del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, e' differita al 1° gennaio 2024 l'applicazione
delle disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica
previste dalla vigente legislazione per i soggetti inclusi
nell'elenco ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31
dicembre 2009, n. 196. Si applicano in ogni caso i limiti alle
retribuzioni, emolumenti ovvero compensi stabiliti dalla normativa
vigente e le disposizioni in materia di equilibrio dei bilanci e
sostenibilita' del debito delle amministrazioni pubbliche, ai sensi e
per gli effetti degli articoli 3, 4 e 5 della legge 24 dicembre 2012,
n. 243, nonche' quelle in materia di obblighi di comunicazione dei
dati e delle informazioni rilevanti in materia di finanza pubblica.