Art. 3 
 
        Proroga di termini in materia economica e finanziaria 
 
  1. All'articolo 35, comma 4, del decreto-legge 21 giugno  2022,  n.
73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122,
in  materia  di  presentazione   della   dichiarazione   sull'imposta
municipale propria (IMU),  relativa  all'anno  di  imposta  2021,  le
parole: «e' differito al 31  dicembre  2022»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «e' prorogato al 30 giugno 2023». 
  2. All'articolo 10-bis, comma 1, primo periodo,  del  decreto-legge
23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
17 dicembre 2018, n. 136, relativo alla semplificazione  in  tema  di
fatturazione elettronica per gli operatori sanitari,  le  parole:  «e
2022,» sono sostituite dalle seguenti: «2022 e 2023,». 
  3. All'articolo 2, comma 6-quater, del decreto legislativo 5 agosto
2015, n. 127, le parole: «dal 1° gennaio 2023» sono sostituite  dalle
seguenti: «dal 1° gennaio 2024». 
  4. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  le
parole: «2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «2021,  2022  e
2023». 
  5. All'articolo 26-bis, comma 1, del decreto-legge 17  maggio  2022
n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022,  n.
91, le parole: «al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle  seguenti:
«all'acquisizione  dell'efficacia  delle  disposizioni  del   decreto
legislativo adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 1,  della  legge
21 giugno 2022, n. 78 e comunque non oltre il 30 giugno 2023». 
  6. I termini indicati nell'articolo 8,  comma  1,  della  legge  31
agosto 2022, n. 130, sono prorogati di un anno. 
  7. All'articolo 1, comma 63, della legge 30 dicembre 2021, n.  234,
le parole: «31 dicembre 2022» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «30
giugno 2023». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 175.000
euro per l'anno 2023, si provvede  mediante  corrispondente  utilizzo
del Fondo di parte corrente, iscritto nello stato di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo  34-ter,
comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
  8. All'articolo 60, comma 7-bis, del decreto-legge 14 agosto  2020,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13  ottobre  2020,
n. 126, le parole: «negli esercizi in corso al 31 dicembre 2021 e  al
31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «negli esercizi  in
corso al 31 dicembre 2021, al 31  dicembre  2022  e  al  31  dicembre
2023». 
  9. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n.  40,  le
parole: «31  dicembre  2021»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31
dicembre 2022». 
  10. Al fine di assicurare l'efficace svolgimento delle attivita'  e
di  agevolare  il  perseguimento  delle  finalita'  attribuite  dalla
legislazione vigente o delegate dall'amministrazione vigilante,  alla
Fondazione di cui all'articolo 42,  comma  5,  del  decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77, e' differita al 1°  gennaio  2024  l'applicazione
delle disposizioni in materia di contenimento  della  spesa  pubblica
previste  dalla  vigente  legislazione   per   i   soggetti   inclusi
nell'elenco ISTAT di cui all'articolo 1,  comma  3,  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196. Si  applicano  in  ogni  caso  i  limiti  alle
retribuzioni, emolumenti ovvero compensi  stabiliti  dalla  normativa
vigente e le disposizioni in materia  di  equilibrio  dei  bilanci  e
sostenibilita' del debito delle amministrazioni pubbliche, ai sensi e
per gli effetti degli articoli 3, 4 e 5 della legge 24 dicembre 2012,
n. 243, nonche' quelle in materia di obblighi  di  comunicazione  dei
dati e delle informazioni rilevanti in materia di finanza pubblica.