Art. 4 
 
               Proroga di termini in materia di salute 
 
  1. All'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre  2009,  n.
191,  al  quinto  periodo,  le  parole:  «e  per  l'anno  2022»  sono
sostituite dalle seguenti: «, per l'anno 2022 e per l'anno 2023». 
  2. All'articolo 8, comma 2, del decreto  legislativo  28  settembre
2012, n. 178, il terzo periodo e'  sostituito  dal  seguente:  «Detti
organi restano  in  carica  fino  alla  fine  della  liquidazione  e,
comunque, non oltre il 31 dicembre 2024». 
  3.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  2-bis,  comma  3,  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, continuano ad applicarsi  fino  al
31 dicembre 2023 nei limiti delle risorse disponibili  autorizzate  a
legislazione vigente. 
  4. All'articolo 35-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno  2022,
n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto  2022,  n.
122, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  primo  periodo,  le  parole:  «31  dicembre  2022»   sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»; 
    b) al secondo periodo, le parole: «760.720 euro per l'anno  2022»
sono sostituite dalle seguenti: «760.720 euro per l'anno  2022  e  di
1.395.561 euro per l'anno 2023». 
  5. All'articolo 5-bis del decreto-legge  29  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  le
parole:  «triennio  2020-2022»  sono   sostituite   dalle   seguenti:
«quadriennio 2020-2023». 
  6. Le modalita' di utilizzo di strumenti alternativi al  promemoria
cartaceo della ricetta elettronica e di utilizzo presso  le  farmacie
del promemoria della ricetta elettronica, disposte con gli articoli 2
e 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile
n. 884 del 31 marzo 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  83
dell'8 aprile 2022, in attuazione dell'articolo 1  del  decreto-legge
24 marzo 2022, n. 24, sono prorogate sino al 31 dicembre 2023. 
  7. All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017,  n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2017,  n.
172, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'alinea, dopo le parole «somma di  32,5  milioni  di  euro»
sono aggiunte le seguenti: «ed e'  accantonata,  per  ciascuno  degli
anni 2023 e 2024, la somma di 38,5 milioni di euro» e le parole: «per
il Servizio sanitario nazionale per gli anni 2017, 2018, 2019,  2020,
2021 e 2022»,  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «per  il  Servizio
sanitario nazionale per gli anni dal 2017 al 2024»; 
    b)  alla  lettera  a),  le  parole:  «9  milioni  di  euro»  sono
sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2017 al 2022, 9  milioni
di euro e per gli anni 2023 e 2024, 12  milioni  di  euro»;  dopo  la
parola «riconosciute» sono inserite le seguenti: «quali  Istituti  di
Ricovero e Cura a Carattere Scientifico»; 
    c) alla lettera b),  le  parole:  «12,5  milioni  di  euro»  sono
sostituite dalle seguenti: «per gli  anni  dal  2017  al  2022,  12,5
milioni di euro e per gli anni 2023 e 2024, 15,5 milioni di  euro»  e
dopo le parole: «con ioni carbonio» sono  aggiunte  le  seguenti:  «e
protoni». 
  8.  All'articolo  38,  comma   1-novies,   secondo   periodo,   del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge  28  giugno  2019,  n.  58,  le  parole:  «e  2022»  sono
sostituite dalle seguenti: «, 2022, 2023 e 2024». 
  9. All'onere derivante dal comma  4,  pari  a  1.395.561  euro  per
l'anno 2023, si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2022, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della salute.