Art. 4
Proroga di termini in materia di salute
1. All'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n.
191, al quinto periodo, le parole: «e per l'anno 2022» sono
sostituite dalle seguenti: «, per l'anno 2022 e per l'anno 2023».
2. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre
2012, n. 178, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Detti
organi restano in carica fino alla fine della liquidazione e,
comunque, non oltre il 31 dicembre 2024».
3. Le disposizioni di cui all'articolo 2-bis, comma 3, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, continuano ad applicarsi fino al
31 dicembre 2023 nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a
legislazione vigente.
4. All'articolo 35-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2022,
n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n.
122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2022» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;
b) al secondo periodo, le parole: «760.720 euro per l'anno 2022»
sono sostituite dalle seguenti: «760.720 euro per l'anno 2022 e di
1.395.561 euro per l'anno 2023».
5. All'articolo 5-bis del decreto-legge 29 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le
parole: «triennio 2020-2022» sono sostituite dalle seguenti:
«quadriennio 2020-2023».
6. Le modalita' di utilizzo di strumenti alternativi al promemoria
cartaceo della ricetta elettronica e di utilizzo presso le farmacie
del promemoria della ricetta elettronica, disposte con gli articoli 2
e 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 884 del 31 marzo 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 83
dell'8 aprile 2022, in attuazione dell'articolo 1 del decreto-legge
24 marzo 2022, n. 24, sono prorogate sino al 31 dicembre 2023.
7. All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n.
172, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, dopo le parole «somma di 32,5 milioni di euro»
sono aggiunte le seguenti: «ed e' accantonata, per ciascuno degli
anni 2023 e 2024, la somma di 38,5 milioni di euro» e le parole: «per
il Servizio sanitario nazionale per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020,
2021 e 2022», sono sostituite dalle seguenti: «per il Servizio
sanitario nazionale per gli anni dal 2017 al 2024»;
b) alla lettera a), le parole: «9 milioni di euro» sono
sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2017 al 2022, 9 milioni
di euro e per gli anni 2023 e 2024, 12 milioni di euro»; dopo la
parola «riconosciute» sono inserite le seguenti: «quali Istituti di
Ricovero e Cura a Carattere Scientifico»;
c) alla lettera b), le parole: «12,5 milioni di euro» sono
sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2017 al 2022, 12,5
milioni di euro e per gli anni 2023 e 2024, 15,5 milioni di euro» e
dopo le parole: «con ioni carbonio» sono aggiunte le seguenti: «e
protoni».
8. All'articolo 38, comma 1-novies, secondo periodo, del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «e 2022» sono
sostituite dalle seguenti: «, 2022, 2023 e 2024».
9. All'onere derivante dal comma 4, pari a 1.395.561 euro per
l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della salute.