Art. 6
Proroga di termini in materia di universita' e ricerca
1. All'articolo 14, comma 6-quaterdecies, primo periodo, del
decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, in materia di assegni di ricerca,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Per i centottanta giorni successivi alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»
sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2023»;
b) le parole: «alla predetta data, ovvero deliberate dai
rispettivi organi di governo entro il predetto termine di centottanta
giorni» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero deliberate dai
rispettivi organi di governo entro il predetto termine».
2. All'articolo 1, comma 1145, ultimo periodo, della legge 27
dicembre 2017, n. 205, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
3. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013,
n. 128, le parole: «2021-2022 e 2022-2023» sono sostituite dalle
seguenti: «2021-2022, 2022-2023 e 2023-2024».
4. All'articolo 3-quater, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «a decorrere dall'anno accademico
2024/2025» e le parole: «entro il 31 dicembre 2022» sono sostituite
dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2023»;
b) al comma 2, le parole: «a decorrere dall'anno accademico
2023/2024» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno
accademico 2024/2025».
5. All'articolo 7, comma 2, secondo periodo, della legge 11 gennaio
2018, n. 3, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle
seguenti: «30 giugno 2023».
6. I termini di cui all'articolo 19-quinquies, commi 3 e 4, del
decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono prorogati al 31 dicembre 2023.
7. I termini di cui all'articolo 28, comma 2-ter, periodi primo e
secondo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono prorogati al
31 dicembre 2023.
8. Il termine, di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, per la conclusione dei lavori delle Commissioni nazionali per
l'Abilitazione Scientifica Nazionale formate sulla base del decreto
direttoriale n. 251 del 29 gennaio 2021 e' prorogato al 31 dicembre
2023. Conseguentemente, la presentazione delle domande per il sesto
quadrimestre della tornata dell'abilitazione scientifica nazionale
2021-2023 e' fissato dal 7 febbraio al 7 giugno 2023. I lavori
riferiti al sesto quadrimestre si concludono entro il 7 ottobre 2023.
Il procedimento di formazione delle nuove Commissioni nazionali di
durata biennale per la tornata dell'abilitazione scientifica
nazionale 2023-2025 e' avviato entro il 31 luglio 2023.