Art. 7
Proroga di termini in materia di cultura
1. All'articolo 1, comma 592, primo periodo, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2023» e le parole: «fino al 31 dicembre
2023, al fine» sono soppresse.
2. All'articolo 22, comma 2-octies, del decreto legislativo 29
giugno 1996, n. 367, le parole: «31 dicembre 2022», ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
3. All'articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al quinto periodo, le parole: «31 dicembre 2022» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;
b) dopo l'ultimo periodo, e' aggiunto il seguente: «Per l'anno
2023 e' autorizzata la spesa di 150.000 euro per le spese di
funzionamento del Comitato promotore e per i rimborsi spese spettanti
ai componenti dello stesso Comitato.».
4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 150.000 euro per l'anno
2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della cultura.
5. All'articolo 11-bis, comma 2, primo periodo, del decreto
legislativo 12 maggio 2016, n. 90, le parole: «31 dicembre 2022» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
6. All'articolo 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5-ter, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono
sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023» e le parole:
«per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022» sono sostituite dalle
seguenti: «per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023»;
b) al comma 5-quater, secondo periodo, le parole: «2020, 2021 e
2022» sono sostituite dalle seguenti: «2020, 2021, 2022 e 2023».
7. Agli oneri derivanti dal comma 6, pari a 1,05 milioni di euro
per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.