Art. 7 Proroga di termini in materia di cultura 1. All'articolo 1, comma 592, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023» e le parole: «fino al 31 dicembre 2023, al fine» sono soppresse. 2. All'articolo 22, comma 2-octies, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, le parole: «31 dicembre 2022», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023». 3. All'articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al quinto periodo, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»; b) dopo l'ultimo periodo, e' aggiunto il seguente: «Per l'anno 2023 e' autorizzata la spesa di 150.000 euro per le spese di funzionamento del Comitato promotore e per i rimborsi spese spettanti ai componenti dello stesso Comitato.». 4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 150.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura. 5. All'articolo 11-bis, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023». 6. All'articolo 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 5-ter, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023» e le parole: «per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023»; b) al comma 5-quater, secondo periodo, le parole: «2020, 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «2020, 2021, 2022 e 2023». 7. Agli oneri derivanti dal comma 6, pari a 1,05 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.