Art. 7 
 
              Proroga di termini in materia di cultura 
 
  1. All'articolo  1,  comma  592,  primo  periodo,  della  legge  30
dicembre 2020, n. 178, le parole: «31 dicembre 2022» sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2023» e le parole: «fino al 31  dicembre
2023, al fine» sono soppresse. 
  2. All'articolo 22, comma  2-octies,  del  decreto  legislativo  29
giugno  1996,  n.  367,  le  parole:  «31  dicembre  2022»,   ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023». 
  3. All'articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  quinto  periodo,  le  parole:  «31  dicembre  2022»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»; 
    b) dopo l'ultimo periodo, e' aggiunto il  seguente:  «Per  l'anno
2023 e' autorizzata  la  spesa  di  150.000  euro  per  le  spese  di
funzionamento del Comitato promotore e per i rimborsi spese spettanti
ai componenti dello stesso Comitato.». 
  4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 150.000 euro per l'anno
2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle  proiezioni
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai
fini del bilancio  triennale  2022-2024,  nell'ambito  del  programma
«Fondi di riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della cultura. 
  5.  All'articolo  11-bis,  comma  2,  primo  periodo,  del  decreto
legislativo 12 maggio 2016, n. 90, le parole: «31 dicembre 2022» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023». 
  6. All'articolo  2,  del  decreto-legge  31  maggio  2014,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2014,  n.  106,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 5-ter, le parole: «fino al  31  dicembre  2022»  sono
sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023»  e  le  parole:
«per ciascuno degli anni dal 2017  al  2022»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023»; 
    b) al comma 5-quater, secondo periodo, le parole: «2020,  2021  e
2022» sono sostituite dalle seguenti: «2020, 2021, 2022 e 2023». 
  7. Agli oneri derivanti dal comma 6, pari a 1,05  milioni  di  euro
per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione  delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2022, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.