Art. 8 
 
             Proroga di termini in materia di giustizia 
 
  1. All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013,
n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio  2014,
n.  10,  relativo  alla  facolta'  per  i   dirigenti   di   istituto
penitenziario di svolgere le funzioni  di  dirigente  dell'esecuzione
penale esterna, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite
dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023». 
  2. All'articolo 1,  comma  311,  quinto  periodo,  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145, relativo alla  facolta'  per  i  dirigenti  di
istituto penitenziario di svolgere le  funzioni  di  direttore  degli
istituti penali per i minorenni, le  parole:  «fino  al  31  dicembre
2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023». 
  3. All'articolo 21-quinquies del decreto-legge 27 giugno  2015,  n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole:  «31  dicembre  2022»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2023»; 
    b) al comma  3,  le  parole:  «al  2022»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «al 2023». 
  4. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31  agosto  2016,  n.
168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre  2016,  n.
197, le parole: «31 dicembre 2022» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«31 dicembre 2023». 
  5. All'articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14,
relativo al temporaneo ripristino  di  sezioni  distaccate  insulari,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, le parole:  «31  dicembre  2022»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2023». 
    b) al comma 3, le parole:  «31  dicembre  2022»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2023». 
  6. Il termine  di  cui  all'articolo  10,  comma  13,  del  decreto
legislativo 19 febbraio  2014,  n.  14,  limitatamente  alle  sezioni
distaccate di Lipari e Portoferraio, e' prorogato al 1° gennaio 2024. 
  7. Ai fini dell'attuazione dei commi 5 e 6, e' autorizzata la spesa
di  euro  106.000  per  l'anno  2023,  cui   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione  delle  proiezioni  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2022, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero della giustizia. 
  8. Anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto  legislativo
10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni  di  cui  all'articolo  221,
comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  17  luglio  2020,  n.  77,  e  di   cui
all'articolo 23, commi 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo,
e 9-bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.  176,  continuano  ad
applicarsi, rispettivamente, alle udienze e alle camere di  consiglio
da  svolgere  fino  al  30  giugno  2023  e  alle  formule  esecutive
rilasciate fino al 28 febbraio 2023, fermo restando  quanto  disposto
dall'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10  ottobre  2022,
n. 149. 
  9. La disposizione  di  cui  all'articolo  221,  comma  3,  secondo
periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  17  luglio  2020,  n.  77,  continua  ad
applicarsi fino alla data del  28  febbraio  2023,  limitatamente  al
pagamento mediante sistemi telematici dell'anticipazione  forfettaria
prevista  dall'articolo  30  del  testo  unico   delle   disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio  2002,  n.  115,
fermo restando quanto disposto dall'articolo 35, comma 1, del decreto
legislativo 10 ottobre 2022, n. 149. 
  10. Al fine  di  garantire  la  piena  funzionalita'  degli  uffici
giudiziari, anche per quanto concerne  il  rispetto  degli  obiettivi
previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, e di far fronte
alle gravi scoperture di organico e' prorogata sino  al  28  febbraio
2023 la durata  dei  contratti  a  tempo  determinato  del  personale
assunto dal Ministero della  giustizia,  ai  sensi  dell'articolo  1,
comma 925, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 
  11. Per l'attuazione delle disposizioni di  cui  al  comma  10,  e'
autorizzata la spesa di euro 1.143.499 euro per l'anno  2023  cui  si
provvede mediante corrispondente  riduzione  delle  proiezioni  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2022, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero della giustizia.