Art. 8
Proroga di termini in materia di giustizia
1. All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013,
n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,
n. 10, relativo alla facolta' per i dirigenti di istituto
penitenziario di svolgere le funzioni di dirigente dell'esecuzione
penale esterna, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite
dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023».
2. All'articolo 1, comma 311, quinto periodo, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, relativo alla facolta' per i dirigenti di
istituto penitenziario di svolgere le funzioni di direttore degli
istituti penali per i minorenni, le parole: «fino al 31 dicembre
2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023».
3. All'articolo 21-quinquies del decreto-legge 27 giugno 2015, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;
b) al comma 3, le parole: «al 2022» sono sostituite dalle
seguenti: «al 2023».
4. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2016, n.
168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n.
197, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2023».
5. All'articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14,
relativo al temporaneo ripristino di sezioni distaccate insulari,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
b) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
6. Il termine di cui all'articolo 10, comma 13, del decreto
legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, limitatamente alle sezioni
distaccate di Lipari e Portoferraio, e' prorogato al 1° gennaio 2024.
7. Ai fini dell'attuazione dei commi 5 e 6, e' autorizzata la spesa
di euro 106.000 per l'anno 2023, cui si provvede mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero della giustizia.
8. Anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo
10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui all'articolo 221,
comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e di cui
all'articolo 23, commi 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo,
e 9-bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, continuano ad
applicarsi, rispettivamente, alle udienze e alle camere di consiglio
da svolgere fino al 30 giugno 2023 e alle formule esecutive
rilasciate fino al 28 febbraio 2023, fermo restando quanto disposto
dall'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022,
n. 149.
9. La disposizione di cui all'articolo 221, comma 3, secondo
periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, continua ad
applicarsi fino alla data del 28 febbraio 2023, limitatamente al
pagamento mediante sistemi telematici dell'anticipazione forfettaria
prevista dall'articolo 30 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115,
fermo restando quanto disposto dall'articolo 35, comma 1, del decreto
legislativo 10 ottobre 2022, n. 149.
10. Al fine di garantire la piena funzionalita' degli uffici
giudiziari, anche per quanto concerne il rispetto degli obiettivi
previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, e di far fronte
alle gravi scoperture di organico e' prorogata sino al 28 febbraio
2023 la durata dei contratti a tempo determinato del personale
assunto dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 1,
comma 925, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
11. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 10, e'
autorizzata la spesa di euro 1.143.499 euro per l'anno 2023 cui si
provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero della giustizia.