Art. 9 
 
Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del  lavoro
                      e delle politiche sociali 
 
  1. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 10-bis, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2018» e le parole:  «31  dicembre  2022»
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»; 
    b) al comma 10-ter, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2023». 
  2. All'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 21 giugno  2022,  n.
73 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n.  122,
le parole: «e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «, 2022 e 2023». 
  3. Al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 26, comma 7-bis: 
      1) al secondo periodo,  le  parole:  «31  dicembre  2022»  sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»; 
      2)  al  terzo  periodo,  le  parole:  «1°  gennaio  2023»  sono
sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2023»; 
    b) all'articolo 27, comma 4-bis: 
      1) al secondo periodo,  le  parole:  «31  dicembre  2022»  sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»; 
      2)  al  terzo  periodo,  le  parole:  «1°  gennaio  2023»  sono
sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2023»; 
    c) all'articolo 30, comma 1-bis: 
      1) al secondo periodo,  le  parole:  «31  dicembre  2022»  sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»; 
      2)  al  terzo  periodo,  le  parole:  «1°  gennaio  2023»  sono
sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2023»; 
    d) all'articolo 40, comma 1-bis: 
      1) al secondo periodo,  le  parole:  «31  dicembre  2022»  sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»; 
      2)  al  terzo  periodo,  le  parole:  «1°  gennaio  2023»  sono
sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2023»; 
    e) all'articolo 44, il comma 11-quater e' abrogato. 
  4. All'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2021,  n.
228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022,  n.
15, le  parole:  «secondo  anno  successivo»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «terzo anno successivo» e le  parole:  «31  dicembre  2022»
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023». 
  5.  Le  domande  di  accesso  alla  prestazione   integrativa   del
trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria,  presentate
tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2022,  dalle  aziende  rientranti
nel campo di applicazione del Fondo di solidarieta'  per  il  settore
del trasporto aereo e  del  sistema  aeroportuale,  sono  considerate
validamente  trasmesse  anche  se  pervenute  oltre  il  termine   di
decadenza. In  deroga  all'articolo  5,  comma  8,  del  decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche  sociali  del  7  aprile  2016,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del  21  maggio  2016,  la
prestazione integrativa di cui al presente comma  puo'  essere  anche
erogata nelle modalita' di cui all'articolo 7, comma 2,  del  decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148.  La  disposizione  di  cui  al
primo periodo del presente comma si applica nel limite  di  spesa  di
39,1 milioni euro per l'anno 2023. Agli  oneri  derivanti  dal  terzo
periodo del presente comma pari a 39,1 milioni  di  euro  per  l'anno
2023, si provvede mediante riduzione di  55,9  milioni  di  euro  per
l'anno 2023 del Fondo sociale per occupazione  e  formazione  di  cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2.