Art. 9
Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali
1. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 10-bis, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2018» e le parole: «31 dicembre 2022»
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;
b) al comma 10-ter, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
2. All'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2022, n.
73 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122,
le parole: «e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «, 2022 e 2023».
3. Al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 26, comma 7-bis:
1) al secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2022» sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;
2) al terzo periodo, le parole: «1° gennaio 2023» sono
sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2023»;
b) all'articolo 27, comma 4-bis:
1) al secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2022» sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;
2) al terzo periodo, le parole: «1° gennaio 2023» sono
sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2023»;
c) all'articolo 30, comma 1-bis:
1) al secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2022» sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;
2) al terzo periodo, le parole: «1° gennaio 2023» sono
sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2023»;
d) all'articolo 40, comma 1-bis:
1) al secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2022» sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;
2) al terzo periodo, le parole: «1° gennaio 2023» sono
sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2023»;
e) all'articolo 44, il comma 11-quater e' abrogato.
4. All'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n.
228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n.
15, le parole: «secondo anno successivo» sono sostituite dalle
seguenti: «terzo anno successivo» e le parole: «31 dicembre 2022»
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
5. Le domande di accesso alla prestazione integrativa del
trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria, presentate
tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2022, dalle aziende rientranti
nel campo di applicazione del Fondo di solidarieta' per il settore
del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, sono considerate
validamente trasmesse anche se pervenute oltre il termine di
decadenza. In deroga all'articolo 5, comma 8, del decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 7 aprile 2016,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio 2016, la
prestazione integrativa di cui al presente comma puo' essere anche
erogata nelle modalita' di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148. La disposizione di cui al
primo periodo del presente comma si applica nel limite di spesa di
39,1 milioni euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal terzo
periodo del presente comma pari a 39,1 milioni di euro per l'anno
2023, si provvede mediante riduzione di 55,9 milioni di euro per
l'anno 2023 del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2.