IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante il «Codice
della navigazione»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952,
n. 328, recante: «Approvazione del regolamento per l'esecuzione del
codice della navigazione (navigazione marittima)»;
Visto il decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, recante:
«Disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni
marittime» e, in particolare, l'articolo 10;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante: «Riordino della
legislazione in materia portuale» e, in particolare, l'articolo 18;
Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante:
«Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento
dei conti pubblici» e, in particolare, l'articolo 37;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante:
«Codice dei contratti pubblici» e, in particolare, gli articoli 80 e
83;
Vista la legge 5 agosto 2022, n. 118, recante: «Legge annuale per
il mercato e la concorrenza 2021» e, in particolare, l'articolo 5;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26
agosto 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 250 del 27 ottobre 2015 per comunicato e sul sito
istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con
il quale e' stato approvato il Piano strategico nazionale della
portualita' e della logistica;
Vista la delibera dell'Autorita' di regolazione dei trasporti 30
maggio 2018, n. 57;
Vista la nota prot. n. 22865 dell'11 ottobre 2022 con la quale il
Ministro dell'economia e delle finanze ha espresso il concerto,
confermato con nota prot. n. 33116 del 21 dicembre 2022;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 ottobre 2022;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1998,
effettuata con la nota prot. n. 39379 del 24 novembre 2022;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Ambito di applicazione e definizioni
1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano il
procedimento finalizzato al rilascio delle concessioni demaniali di
cui all'articolo 18, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84,
nonche' alla definizione degli accordi di cui al medesimo articolo
18, comma 6. Le stesse disposizioni si applicano, altresi', alle
concessioni di cui all'articolo 18, commi 5 e 12, della legge n. 84
del 1994.
2. Agli accordi di cui al comma 1 si applicano le medesime
disposizioni dettate per il titolo concessorio.
3. Ai fini del presente regolamento, si intende per:
a) «Codice della navigazione»: il codice approvato con regio
decreto 30 marzo 1942, n. 327;
b) «regolamento della navigazione marittima»: il regolamento per
l'esecuzione al codice della navigazione (navigazione marittima)
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio
1952, n. 328;
c) «autorita' concedente»: l'Autorita' di sistema portuale
istituita ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 84 del 1994 oppure,
laddove non istituita, l'autorita' competente al rilascio delle
concessioni demaniali;
d) «beni demaniali»: i beni di cui agli articoli 28 e 29 del
Codice della navigazione;
e) «ambito portuale»: l'ambito di cui all'articolo 5, comma 1,
della legge n. 84 del 1994;
f) «concessione»: il provvedimento amministrativo di cui
all'articolo 36 del Codice della navigazione e all'articolo 18 della
legge n. 84 del 1994;
g) «piano regolatore portuale»: il piano di cui all'articolo 5
della legge n. 84 del 1994.
NOTE
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988 n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
- Il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della
navigazione) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18
aprile 1942, n. 93, Ediz. Spec.
-Il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio
1952 n. 328 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione
del codice della navigazione (Navigazione marittima)) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1952, n. 94,
S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto-legge 4
marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 maggio 1989, n. 160 (Disposizioni urgenti in
materia di trasporti e di concessioni marittime):
«Art. 10 - 1. I canoni per le concessioni di aree e
pertinenze demaniali marittime, di cui agli articoli 28 e
29 del codice della navigazione, nonche' di zone del mare
territoriale, sono determinati in base a criteri fissati
con decreto del Ministro della marina mercantile di
concerto con il Ministro delle finanze. Con lo stesso
decreto sono fissati i criteri per la determinazione dei
canoni di cui all'art. 39 del codice della navigazione,
all'art. 37 del regolamento per l'esecuzione del codice
della navigazione (navigazione marittima) e all'art. 48 del
testo unico delle leggi sulla pesca approvato con regio
decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, nonche' quelli relativi ai
cantieri navali.
2. SOPPRESSO.
3. Il provvedimento di concessione, contenente la
determinazione del canone, costituisce titolo esecutivo per
la riscossione coattiva del canone stesso e di quelli
determinati in virtu' di successivi adeguamenti.
4. Per la riscossione dei crediti assistiti da titoli
esecutivi, le amministrazioni dello Stato e gli enti
gestori dei beni del demanio marittimo, si avvalgono del
servizio centrale della riscossione di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ai
sensi dell'art. 69 del decreto stesso.
5. Nella prima applicazione, tali criteri, che per
l'anno 1989 hanno effetto dal 1° gennaio, sono determinati
con decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.
6. I canoni determinati ai sensi dei commi precedenti
sono adeguati annualmente con decreto del Ministro della
marina mercantile, di concerto con il Ministro delle
finanze, in misura pari al tasso programmato di inflazione.
7. Oltre a quanto previsto dal comma 1, il Ministro
della marina mercantile, di concerto con il Ministro delle
finanze, su proposta della capitaneria di porto, puo'
adottare variazioni in aumento delle misure dei canoni fino
al doppio, ovvero in diminuzione fino alla meta', per
determinate aree geografiche o per categorie di impianti o
pertinenze, in relazione alla particolare utilizzazione
degli stessi, ovvero in diminuzione fino al limite del 50
per cento di quelli normali in presenza di eventi dannosi
di eccezionale gravita' che comportino la riduzione della
capacita' di utilizzazione della concessione.
8. Sono abrogate le norme del codice della navigazione
e del regolamento per l'esecuzione del codice della
navigazione (navigazione marittima), nonche' ogni altra
norma che siano in contrasto con il presente decreto.».
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
- Si riporta il testo dell'art. 18 della legge 28
gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia
portuale):
«Art. 18 (Concessione di aree e banchine). - 1.
L'Autorita' di sistema portuale e, laddove non istituita,
l'autorita' marittima danno in concessione le aree
demaniali e le banchine comprese nell'ambito portuale alle
imprese di cui all'art. 16, comma 3, per l'espletamento
delle operazioni portuali, fatta salva l'utilizzazione
degli immobili da parte di amministrazioni pubbliche per lo
svolgimento di funzioni attinenti ad attivita' marittime e
portuali. Sono altresi' sottoposte a concessione da parte
dell'Autorita' di sistema portuale e, laddove non
istituita, dell'autorita' marittima, la realizzazione e la
gestione di opere attinenti alle attivita' marittime e
portuali collocate a mare nell'ambito degli specchi acquei
esterni alle difese foranee, anch'essi da considerare a tal
fine ambito portuale, purche' interessati dal traffico
portuale e dalla prestazione dei servizi portuali, anche
per la realizzazione di impianti destinati ad operazioni di
imbarco e sbarco rispondenti alle funzioni proprie dello
scalo marittimo. Le concessioni sono affidate, previa
determinazione dei relativi canoni, anche commisurati
all'entita' dei traffici portuali ivi svolti, sulla base di
procedure ad evidenza pubblica, avviate anche a istanza di
parte, con pubblicazione di un avviso, nel rispetto dei
principi di trasparenza, imparzialita' e proporzionalita',
garantendo condizioni di concorrenza effettiva. Gli avvisi
definiscono, in modo chiaro, trasparente, proporzionato
rispetto all'oggetto della concessione e non
discriminatorio, i requisiti soggettivi di partecipazione e
i criteri di selezione delle domande, nonche' la durata
massima delle concessioni. Gli avvisi indicano altresi' gli
elementi riguardanti il trattamento di fine concessione,
anche in relazione agli eventuali indennizzi da riconoscere
al concessionario uscente. Il termine minimo per la
ricezione delle domande di partecipazione e' di trenta
giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso.
2. Al fine di uniformare la disciplina per il rilascio
delle concessioni di cui al comma 1, con decreto del
Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono definiti i criteri per:
a) l'assegnazione delle concessioni;
b) l'individuazione della durata delle concessioni;
c) l'esercizio dei poteri di vigilanza e controllo da
parte delle autorita' concedenti;
d) le modalita' di rinnovo e le modalita' di
trasferimento degli impianti al nuovo concessionario al
termine della concessione;
e) l'individuazione dei limiti dei canoni a carico
dei concessionari;
f) l'individuazione delle modalita' volte a garantire
il rispetto del principio di concorrenza nei porti di
rilevanza economica internazionale e nazionale, individuati
ai sensi dell'art. 4.
3. Sono fatti salvi, fino alla scadenza del titolo
concessorio, i contenuti e le pattuizioni degli atti
concessori in essere, nonche' i canoni stabiliti dalle
Autorita' di sistema portuale o, laddove non istituite,
dalle autorita' marittime, relativi a concessioni gia'
assentite alla data di entrata in vigore della presente
disposizione.
4. La riserva di spazi operativi funzionali allo
svolgimento delle operazioni portuali da parte di altre
imprese non titolari della concessione avviene nel rispetto
dei principi di trasparenza, equita' e parita' di
trattamento.
5. Le concessioni per l'impianto e l'esercizio dei
depositi e stabilimenti di cui all'art. 52 del codice della
navigazione e delle opere necessarie per
l'approvvigionamento degli stessi, dichiarati strategici ai
sensi della legge 23 agosto 2004, n. 239, hanno durata
almeno decennale.
6. Nell'ambito delle procedure di affidamento delle
concessioni di cui al comma 1, l'Autorita' di sistema
portuale o, laddove non istituita, l'autorita' marittima
possono stipulare accordi con i privati ai sensi dell'art.
11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ferma restando
l'esigenza di motivare tale scelta e di assicurare il
rispetto dei principi di trasparenza, imparzialita' e non
discriminazione tra tutti gli operatori interessati alla
concessione del bene.
7. Le concessioni o gli accordi di cui al comma 6
possono comprendere anche la realizzazione di opere
infrastrutturali da localizzare preferibilmente in aree
sottoposte ad interventi di risanamento ambientale ovvero
in aree abbandonate e in disuso.
8. Ai fini del rilascio della concessione di cui al
comma 1 e' richiesto che i partecipanti alla procedura di
affidamento:
a) presentino, all'atto della domanda, un programma
di attivita', assistito da idonee garanzie, anche di tipo
fideiussorio, volto all'incremento dei traffici e alla
produttivita' del porto;
b) possiedano adeguate attrezzature tecniche e
organizzative, idonee anche dal punto di vista della
sicurezza a soddisfare le esigenze di un ciclo produttivo e
operativo a carattere continuativo e integrato per conto
proprio e di terzi;
c) prevedano un organico di lavoratori rapportato al
programma di attivita' di cui alla lettera a).
9. In ciascun porto l'impresa concessionaria di un'area
demaniale deve esercitare direttamente l'attivita' per la
quale ha ottenuto la concessione, non puo' essere al tempo
stesso concessionaria di altra area demaniale nello stesso
porto, a meno che l'attivita' per la quale richiede una
nuova concessione sia differente da quella di cui alle
concessioni gia' esistenti nella stessa area demaniale, e
non puo' svolgere attivita' portuali in spazi diversi da
quelli che le sono stati assegnati in concessione. Il
divieto di cumulo di cui al primo periodo non si applica
nei porti di rilevanza economica internazionale e
nazionale, individuati ai sensi dell'art. 4, e in tale caso
e' vietato lo scambio di manodopera tra le diverse aree
demaniali date in concessione alla stessa impresa o a
soggetti comunque alla stessa riconducibili. Nei porti nei
quali non vige il divieto di cumulo la valutazione in
ordine alla richiesta di ulteriori concessioni e' rimessa
all'Autorita' di sistema portuale, che tiene conto
dell'impatto sulle condizioni di concorrenza. Su motivata
richiesta dell'impresa concessionaria, l'autorita'
concedente puo' autorizzare l'affidamento ad altre imprese
portuali, autorizzate ai sensi dell'art. 16, dell'esercizio
di alcune attivita' comprese nel ciclo operativo.
10. L'Autorita' di sistema portuale o, laddove non
istituita, l'autorita' marittima effettuano accertamenti
con cadenza annuale al fine di verificare il permanere dei
requisiti posseduti dal concessionario al momento del
rilascio della concessione e l'attuazione degli
investimenti previsti nel programma di attivita' di cui al
comma 8, lettera a).
11. In caso di mancata osservanza degli obblighi
assunti da parte del concessionario, nonche' di mancato
raggiungimento degli obiettivi indicati nel programma di
attivita' di cui al comma 8, lettera a), senza giustificato
motivo, l'Autorita' di sistema portuale o, laddove non
istituita, l'autorita' marittima, nel rispetto delle
previsioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241,
dichiarano la decadenza del rapporto concessorio.
12. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche ai depositi e stabilimenti di prodotti petroliferi e
chimici allo stato liquido, nonche' di altri prodotti
affini, siti in ambito portuale.».
- Si riporta il testo dell'art. 37 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Disposizioni urgenti per la
crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti
pubblici):
«Art. 37 (Liberalizzazione del settore dei trasporti).
- 1. Nell'ambito delle attivita' di regolazione dei servizi
di pubblica utilita' di cui alla legge 14 novembre 1995, n.
481, e' istituita l'Autorita' di regolazione dei trasporti,
di seguito denominata «Autorita'», la quale opera in piena
autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
La sede dell'Autorita' e' individuata in un immobile di
proprieta' pubblica nella citta' di Torino, laddove idoneo
e disponibile, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, entro il termine del 31 dicembre 2013. In
sede di prima attuazione del presente articolo, il collegio
dell'Autorita' e' costituito entro il 31 maggio 2012.
L'Autorita' e' competente nel settore dei trasporti e
dell'accesso alle relative infrastrutture e ai servizi
accessori, in conformita' con la disciplina europea e nel
rispetto del principio di sussidiarieta' e delle competenze
delle regioni e degli enti locali di cui al titolo V della
parte seconda della Costituzione. L'Autorita' esercita le
proprie competenze a decorrere dalla data di adozione dei
regolamenti di cui all'art. 2, comma 28, della legge 14
novembre 1995, n. 481. All'Autorita' si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni organizzative e di
funzionamento di cui alla medesima legge.
1-bis. L'Autorita' e' organo collegiale composto dal
presidente e da due componenti nominati secondo le
procedure di cui all'art. 2, comma 7, della legge 14
novembre 1995, n. 481. Ai componenti e ai funzionari
dell'Autorita' si applica il regime previsto dall'art. 2,
commi da 8 a 11, della medesima legge. Il collegio nomina
un segretario generale, che sovrintende al funzionamento
dei servizi e degli uffici e ne risponde al presidente.
1-ter. I componenti dell'Autorita' sono scelti, nel
rispetto dell'equilibrio di genere, tra persone di
indiscussa moralita' e indipendenza e di comprovata
professionalita' e competenza nei settori in cui opera
l'Autorita'. A pena di decadenza essi non possono
esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attivita'
professionale o di consulenza, essere amministratori o
dipendenti di soggetti pubblici o privati ne' ricoprire
altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli
incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti
politici, ne' avere interessi diretti o indiretti nelle
imprese operanti nel settore di competenza della medesima
Autorita'. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche
sono collocati fuori ruolo per l'intera durata
dell'incarico. I componenti dell'Autorita' sono nominati
per un periodo di sette anni e non possono essere
confermati nella carica. In caso di dimissioni o
impedimento del presidente o di un membro dell'Autorita',
si procede alla sostituzione secondo le regole ordinarie
previste per la nomina dei componenti dell'Autorita', la
loro durata in carica e la non rinnovabilita' del mandato.
2. L'Autorita' e' competente nel settore dei trasporti
e dell'accesso alle relative infrastrutture ed in
particolare provvede:
a) a garantire, secondo metodologie che incentivino
la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il
contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i
consumatori, condizioni di accesso eque e non
discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie, portuali,
aeroportuali e alle reti autostradali, fatte salve le
competenze dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e
autostradali di cui all'art. 36 del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111, nonche' in relazione alla mobilita'
dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale, locale e
urbano anche collegata a stazioni, aeroporti e porti;
b) a definire, se ritenuto necessario in relazione
alle condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei
singoli mercati dei servizi dei trasporti nazionali e
locali, i criteri per la fissazione da parte dei soggetti
competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi, tenendo
conto dell'esigenza di assicurare l'equilibrio economico
delle imprese regolate, l'efficienza produttiva delle
gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le
imprese, i consumatori;
c) a verificare la corretta applicazione da parte dei
soggetti interessati dei criteri fissati ai sensi della
lettera b);
d) a stabilire le condizioni minime di qualita' dei
servizi di trasporto nazionali e locali connotati da oneri
di servizio pubblico, individuate secondo caratteristiche
territoriali di domanda e offerta;
e) a definire, in relazione ai diversi tipi di
servizio e alle diverse infrastrutture, il contenuto minimo
degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che
gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori dei
servizi e delle infrastrutture di trasporto e a dirimere le
relative controversie; sono fatte salve le ulteriori
garanzie che accrescano la protezione degli utenti che i
gestori dei servizi e delle infrastrutture possono inserire
nelle proprie carte dei servizi;
f) a definire i criteri per la determinazione delle
eccezioni al principio della minore estensione territoriale
dei lotti di gara rispetto ai bacini di pianificazione,
tenendo conto della domanda effettiva e di quella
potenziale, delle economie di scala e di integrazione tra
servizi, di eventuali altri criteri determinati dalla
normativa vigente, nonche' a definire gli schemi dei bandi
delle gare per l'assegnazione dei servizi di trasporto in
esclusiva e delle convenzioni da inserire nei capitolati
delle medesime gare e a stabilire i criteri per la nomina
delle commissioni aggiudicatrici; con riferimento al
trasporto ferroviario regionale, l'Autorita' verifica che
nei relativi bandi di gara non sussistano condizioni
discriminatorie o che impediscano l'accesso al mercato a
concorrenti potenziali e specificamente che la
disponibilita' del materiale rotabile gia' al momento della
gara non costituisca un requisito per la partecipazione
ovvero un fattore di discriminazione tra le imprese
partecipanti. In questi casi, all'impresa aggiudicataria e'
concesso un tempo massimo di diciotto mesi, decorrenti
dall'aggiudicazione definitiva, per l'acquisizione del
materiale rotabile indispensabile per lo svolgimento del
servizio. Con riferimento al trasporto pubblico locale
l'Autorita' definisce anche gli schemi dei contratti di
servizio per i servizi esercitati da societa' in house o da
societa' con prevalente partecipazione pubblica ai sensi
del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nonche' per
quelli affidati direttamente. Sia per i bandi di gara che
per i predetti contratti di servizio esercitati in house o
affidati direttamente l'Autorita' determina la tipologia di
obiettivi di efficacia e di efficienza che il gestore deve
rispettare, nonche' gli obiettivi di equilibrio
finanziario; per tutti i contratti di servizio prevede
obblighi di separazione contabile tra le attivita' svolte
in regime di servizio pubblico e le altre attivita';
g) con particolare riferimento al settore
autostradale, a stabilire per le nuove concessioni nonche'
per quelle di cui all'art. 43, comma 1 e, per gli aspetti
di competenza, comma 2 sistemi tariffari dei pedaggi basati
sul metodo del price cap, con determinazione
dell'indicatore di produttivita' X a cadenza quinquennale
per ciascuna concessione; a definire gli schemi di
concessione da inserire nei bandi di gara relativi alla
gestione o costruzione; a definire gli schemi dei bandi
relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari
autostradali per le nuove concessioni; a definire gli
ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali, allo
scopo di promuovere una gestione plurale sulle diverse
tratte e stimolare la concorrenza per confronto;
h) con particolare riferimento al settore
aeroportuale, a svolgere ai sensi degli articoli da 71 a 81
del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, tutte le funzioni
di Autorita' di vigilanza istituita dall'art. 71, comma 2,
del predetto decreto-legge n. 1 del 2012, in attuazione
della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti
aeroportuali;
i) con particolare riferimento all'accesso
all'infrastruttura ferroviaria, a svolgere tutte le
funzioni di organismo di regolazione di cui all'art. 37 del
decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e, in
particolare, a definire i criteri per la determinazione dei
pedaggi da parte del gestore dell'infrastruttura e i
criteri di assegnazione delle tracce e della capacita' e a
vigilare sulla loro corretta applicazione da parte del
gestore dell'infrastruttura;
l) l'Autorita', in caso di inosservanza di propri
provvedimenti o di mancata ottemperanza da parte dei
soggetti esercenti il servizio alle richieste di
informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei
controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i
documenti non siano veritieri, puo' irrogare sanzioni
amministrative pecuniarie determinate in fase di prima
applicazione secondo le modalita' e nei limiti di cui
all'art. 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481.
L'ammontare riveniente dal pagamento delle predette
sanzioni e' destinato ad un fondo per il finanziamento di
progetti a vantaggio dei consumatori dei settori dei
trasporti, approvati dal Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti su proposta dell'Autorita'. Tali progetti
possono beneficiare del sostegno di altre istituzioni
pubbliche nazionali e europee;
m) con particolare riferimento al servizio taxi, a
monitorare e verificare la corrispondenza dei livelli di
offerta del servizio taxi, delle tariffe e della qualita'
delle prestazioni alle esigenze dei diversi contesti
urbani, secondo i criteri di ragionevolezza e
proporzionalita', allo scopo di garantire il diritto di
mobilita' degli utenti. Comuni e regioni, nell'ambito delle
proprie competenze, provvedono, previa acquisizione di
preventivo parere da parte dell'Autorita', ad adeguare il
servizio dei taxi, nel rispetto dei seguenti principi:
1) l'incremento del numero delle licenze ove
ritenuto necessario anche in base alle analisi effettuate
dalla Autorita' per confronto nell'ambito di realta'
europee comparabili, a seguito di un'istruttoria sui
costi-benefici anche ambientali, in relazione a comprovate
ed oggettive esigenze di mobilita' ed alle caratteristiche
demografiche e territoriali, bandendo concorsi straordinari
in conformita' alla vigente programmazione numerica, ovvero
in deroga ove la programmazione numerica manchi o non sia
ritenuta idonea dal comune ad assicurare un livello di
offerta adeguato, per il rilascio, a titolo gratuito o a
titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare ai soggetti
in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 6 della legge
15 gennaio 1992, n. 21, fissando, in caso di titolo
oneroso, il relativo importo ed individuando, in caso di
eccedenza delle domande, uno o piu' criteri selettivi di
valutazione automatica o immediata, che assicurino la
conclusione della procedura in tempi celeri. I proventi
derivanti dal rilascio di licenze a titolo oneroso sono
finalizzati ad adeguate compensazioni da corrispondere a
coloro che sono gia' titolari di licenza;
2) consentire ai titolari di licenza d'intesa con i
comuni una maggiore liberta' nell'organizzazione del
servizio sia per fronteggiare particolari eventi
straordinari o periodi di prevedibile incremento della
domanda e in numero proporzionato alle esigenze
dell'utenza, sia per sviluppare nuovi servizi integrativi
come il taxi ad uso collettivo o altre forme;
3) consentire una maggiore liberta' nella
fissazione delle tariffe, la possibilita' di una loro
corretta e trasparente pubblicizzazione a tutela dei
consumatori, prevedendo la possibilita' per gli utenti di
avvalersi di tariffe predeterminate dal comune per percorsi
prestabiliti;
4) migliorare la qualita' di offerta del servizio,
individuando criteri mirati ad ampliare la formazione
professionale degli operatori con particolare riferimento
alla sicurezza stradale e alla conoscenza delle lingue
straniere, nonche' alla conoscenza della normativa in
materia fiscale, amministrativa e civilistica del settore,
favorendo gli investimenti in nuove tecnologie per
l'efficientamento organizzativo ed ambientale del servizio
e adottando la carta dei servizi a livello regionale;
n) con riferimento alla disciplina di cui alla
lettera m), l'Autorita' puo' ricorrere al tribunale
amministrativo regionale del Lazio.
3. Nell'esercizio delle competenze disciplinate dal
comma 2 del presente articolo, l'Autorita':
a) puo' sollecitare e coadiuvare le amministrazioni
pubbliche competenti all'individuazione degli ambiti di
servizio pubblico e dei metodi piu' efficienti per
finanziarli, mediante l'adozione di pareri che puo' rendere
pubblici;
b) determina i criteri per la redazione della
contabilita' delle imprese regolate e puo' imporre, se
necessario per garantire la concorrenza, la separazione
contabile e societaria delle imprese integrate;
c) propone all'amministrazione competente la
sospensione, la decadenza o la revoca degli atti di
concessione, delle convenzioni, dei contratti di servizio
pubblico, dei contratti di programma e di ogni altro atto
assimilabile comunque denominato, qualora sussistano le
condizioni previste dall'ordinamento;
d) richiede a chi ne e' in possesso le informazioni e
l'esibizione dei documenti necessari per l'esercizio delle
sue funzioni, nonche' raccoglie da qualunque soggetto
informato dichiarazioni, da verbalizzare se rese oralmente;
e) se sospetta possibili violazioni della regolazione
negli ambiti di sua competenza, svolge ispezioni presso i
soggetti sottoposti alla regolazione mediante accesso a
impianti, a mezzi di trasporto e uffici; durante
l'ispezione, anche avvalendosi della collaborazione di
altri organi dello Stato, puo' controllare i libri
contabili e qualsiasi altro documento aziendale, ottenerne
copia, chiedere chiarimenti e altre informazioni, apporre
sigilli; delle operazioni ispettive e delle dichiarazioni
rese deve essere redatto apposito verbale;
f) ordina la cessazione delle condotte in contrasto
con gli atti di regolazione adottati e con gli impegni
assunti dai soggetti sottoposti a regolazione, disponendo
le misure opportune di ripristino; nei casi in cui intenda
adottare una decisione volta a fare cessare un'infrazione e
le imprese propongano impegni idonei a rimuovere le
contestazioni da essa avanzate, puo' rendere obbligatori
tali impegni per le imprese e chiudere il procedimento
senza accertare l'infrazione; puo' riaprire il procedimento
se mutano le circostanze di fatto su cui sono stati assunti
gli impegni o se le informazioni trasmesse dalle parti si
rivelano incomplete, inesatte o fuorvianti; in circostanze
straordinarie, ove ritenga che sussistano motivi di
necessita' e di urgenza, al fine di salvaguardare la
concorrenza e di tutelare gli interessi degli utenti
rispetto al rischio di un danno grave e irreparabile, puo'
adottare provvedimenti temporanei di natura cautelare;
g) valuta i reclami, le istanze e le segnalazioni
presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o
associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e
tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio
sottoposto a regolazione, ai fini dell'esercizio delle sue
competenze;
h) disciplina, con propri provvedimenti, le modalita'
per la soluzione non giurisdizionale delle controversie tra
gli operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture
e servizi di trasporto e gli utenti o i consumatori
mediante procedure semplici e non onerose anche in forma
telematica. Per le predette controversie, individuate con i
provvedimenti dell'Autorita' di cui al primo periodo, non
e' possibile proporre ricorso in sede giurisdizionale fino
a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di
conciliazione, da ultimare entro trenta giorni dalla
proposizione dell'istanza all'Autorita'. A tal fine, i
termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi fino
alla scadenza del termine per la conclusione del
procedimento di conciliazione;
i) ferme restando le sanzioni previste dalla legge,
da atti amministrativi e da clausole convenzionali, irroga
una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento
del fatturato dell'impresa interessata nei casi di
inosservanza dei criteri per la formazione e
l'aggiornamento di tariffe, canoni, pedaggi, diritti e
prezzi sottoposti a controllo amministrativo, comunque
denominati, di inosservanza dei criteri per la separazione
contabile e per la disaggregazione dei costi e dei ricavi
pertinenti alle attivita' di servizio pubblico e di
violazione della disciplina relativa all'accesso alle reti
e alle infrastrutture o delle condizioni imposte dalla
stessa Autorita', nonche' di inottemperanza agli ordini e
alle misure disposti;
l) applica una sanzione amministrativa pecuniaria
fino all'1 per cento del fatturato dell'impresa interessata
qualora:
1) i destinatari di una richiesta della stessa
Autorita' forniscano informazioni inesatte, fuorvianti o
incomplete, ovvero non forniscano le informazioni nel
termine stabilito;
2) i destinatari di un'ispezione rifiutino di
fornire ovvero presentino in modo incompleto i documenti
aziendali, nonche' rifiutino di fornire o forniscano in
modo inesatto, fuorviante o incompleto i chiarimenti
richiesti;
m) nel caso di inottemperanza agli impegni di cui
alla lettera f) applica una sanzione fino al 10 per cento
del fatturato dell'impresa interessata.
4. Restano ferme tutte le altre competenze diverse da
quelle disciplinate nel presente articolo delle
amministrazioni pubbliche, statali e regionali, nei settori
indicati; in particolare, restano ferme le competenze in
materia di vigilanza, controllo e sanzione nell'ambito dei
rapporti con le imprese di trasporto e con i gestori delle
infrastrutture, in materia di sicurezza e standard tecnici,
di definizione degli ambiti del servizio pubblico, di
tutela sociale e di promozione degli investimenti. Tutte le
amministrazioni pubbliche, statali e regionali, nonche' gli
enti strumentali che hanno competenze in materia di
sicurezza e standard tecnici delle infrastrutture e dei
trasporti trasmettono all'Autorita' le delibere che possono
avere un impatto sulla concorrenza tra operatori del
settore, sulle tariffe, sull'accesso alle infrastrutture,
con facolta' da parte dell'Autorita' di fornire
segnalazioni e pareri circa la congruenza con la
regolazione economica. Restano altresi' ferme e possono
essere contestualmente esercitate le competenze
dell'Autorita' garante della concorrenza disciplinate dalla
legge 10 ottobre 1990, n. 287 e dai decreti legislativi 2
agosto 2007, n. 145 e 2 agosto 2007, n. 146, e le
competenze dell'Autorita' di vigilanza sui contratti
pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163 e le competenze dell'Agenzia per le infrastrutture
stradali e autostradali di cui all'art. 36 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.
5. L'Autorita' rende pubblici nei modi piu' opportuni i
provvedimenti di regolazione e riferisce annualmente alle
Camere evidenziando lo stato della disciplina di
liberalizzazione adottata e la parte ancora da definire. La
regolazione approvata ai sensi del presente articolo resta
efficace fino a quando e' sostituita dalla regolazione
posta dalle amministrazioni pubbliche cui saranno affidate
le competenze previste dal presente articolo.
6. All'esercizio delle competenze di cui al comma 2 e
alle attivita' di cui al comma 3, nonche' all'esercizio
delle altre competenze e alle altre attivita' attribuite
dalla legge, si provvede come segue:
a) agli oneri derivanti dall'istituzione
dell'Autorita' e dal suo funzionamento, nel limite massimo
di 1,5 milioni di euro per l'anno 2013 e 2,5 milioni di
euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
Al fine di assicurare l'immediato avvio dell'Autorita' di
regolazione dei trasporti, l'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato anticipa, nei limiti di
stanziamento del proprio bilancio, le risorse necessarie
per la copertura degli oneri derivanti dall'istituzione
dell'Autorita' di regolazione dei trasporti e dal suo
funzionamento, nella misura di 1,5 milioni di euro per
l'anno 2013 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2014. Le
somme anticipate sono restituite all'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato a valere sulle risorse di
cui al primo periodo della presente lettera. Fino
all'attivazione del contributo di cui alla lettera b),
l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato,
nell'ambito delle predette risorse, assicura all'Autorita'
di regolazione dei trasporti, tramite apposita convenzione,
il necessario supporto operativo-logistico, economico e
finanziario per lo svolgimento delle attivita' strumentali
all'implementazione della struttura organizzativa
dell'Autorita' di regolazione dei trasporti;
b) mediante un contributo versato dagli operatori
economici operanti nel settore del trasporto e per i quali
l'Autorita' abbia concretamente avviato, nel mercato in cui
essi operano, l'esercizio delle competenze o il compimento
delle attivita' previste dalla legge, in misura non
superiore all'1 per mille del fatturato derivante
dall'esercizio delle attivita' svolte percepito nell'ultimo
esercizio, con la previsione di soglie di esenzione che
tengano conto della dimensione del fatturato. Il computo
del fatturato e' effettuato in modo da evitare duplicazioni
di contribuzione. Il contributo e' determinato annualmente
con atto dell'Autorita', sottoposto ad approvazione da
parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel
termine di trenta giorni dalla ricezione dell'atto, possono
essere formulati rilievi cui l'Autorita' si conforma; in
assenza di rilievi nel termine l'atto si intende approvato;
b-bis) ai sensi dell'art. 2, comma 29, ultimo
periodo, della legge 14 novembre 1995, n. 481, in sede di
prima attuazione del presente articolo, l'Autorita'
provvede al reclutamento del personale di ruolo, nella
misura massima del 50 per cento dei posti disponibili nella
pianta organica, determinata in ottanta unita', e nei
limiti delle risorse disponibili, mediante apposita
selezione nell'ambito del personale dipendente da pubbliche
amministrazioni in possesso delle competenze e dei
requisiti di professionalita' ed esperienza richiesti per
l'espletamento delle singole funzioni e tale da garantire
la massima neutralita' e imparzialita'. In fase di avvio il
personale selezionato dall'Autorita' e' comandato da altre
pubbliche amministrazioni, con oneri a carico delle
amministrazioni di provenienza. A seguito del versamento
dei contributi di cui alla lettera b), il predetto
personale e' immesso nei ruoli dell'Autorita' nella
qualifica assunta in sede di selezione.
6-bis. Nelle more dell'entrata in operativita'
dell'Autorita', determinata con propria delibera, le
funzioni e le competenze attribuite alla stessa ai sensi
del presente articolo continuano ad essere svolte dalle
amministrazioni e dagli enti pubblici competenti nei
diversi settori interessati. A decorrere dalla stessa data
l'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari (URSF)
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui
all'art. 4, comma 1, lettera c), del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n.
211, istituito ai sensi dell'art. 37 del decreto
legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e' soppresso.
Conseguentemente, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti provvede alla riduzione della dotazione organica
del personale dirigenziale di prima e di seconda fascia in
misura corrispondente agli uffici dirigenziali di livello
generale e non generale soppressi. Sono, altresi',
soppressi gli stanziamenti di bilancio destinati alle
relative spese di funzionamento.
6-ter. Restano ferme le competenze del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia
e delle finanze nonche' del CIPE in materia di approvazione
di contratti di programma nonche' di atti convenzionali,
con particolare riferimento ai profili di finanza
pubblica.».
- Si riporta il testo degli articoli 80 e 83 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei
contratti pubblici):
«Art. 80 (Motivi di esclusione). - 1. Costituisce
motivo di esclusione di un operatore economico dalla
partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la
condanna con sentenza definitiva o decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice
di procedura penale per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli
416,416-bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art.
416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle
associazioni previste dallo stesso articolo, nonche' per i
delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, dall'art. 291-quater del decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'art. 260 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto
riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione
criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro
2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli
317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis,
346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale
nonche' all'art. 2635 del codice civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli
articoli 2621 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione
relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunita' europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con
finalita' di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o
reati connessi alle attivita' terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis,648-ter e
648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attivita' criminose o finanziamento del terrorismo, quali
definiti all'art. 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007,
n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di
tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo
4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena
accessoria, l'incapacita' di contrattare con la pubblica
amministrazione.
2. Costituisce altresi' motivo di esclusione la
sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma
3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto
previste dall'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di
cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo
quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi
2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
con riferimento rispettivamente alle comunicazioni
antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo
altresi' quanto previsto dall'art. 34-bis, commi 6 e 7, del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la
sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono
stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore
tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o
del direttore tecnico, se si tratta di societa' in nome
collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico,
se si tratta di societa' in accomandita semplice; dei
membri del consiglio di amministrazione cui sia stata
conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori
e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri
di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri
di rappresentanza, di direzione o di controllo, del
direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero
del socio di maggioranza in caso di societa' con un numero
di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro
tipo di societa' o consorzio. In ogni caso l'esclusione e
il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati
dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione
del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi
sia stata completa ed effettiva dissociazione della
condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va
disposta e il divieto non si applica quando il reato e'
stato depenalizzato ovvero quando e' intervenuta la
riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena
accessoria perpetua, quando questa e' stata dichiarata
estinta ai sensi dell'art. 179, settimo comma, del codice
penale ovvero quando il reato e' stato dichiarato estinto
dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna
medesima.
4. Un operatore economico e' escluso dalla
partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso
violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei
contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana
o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono
gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento
di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'art.
48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono
violazioni definitivamente accertate quelle contenute in
sentenze o atti amministrativi non piu' soggetti ad
impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia
contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio
del documento unico di regolarita' contributiva (DURC), di
cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle
certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di
riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico
previdenziale. Un operatore economico puo' essere escluso
dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la
stazione appaltante e' a conoscenza e puo' adeguatamente
dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni non
definitivamente accertate agli obblighi relativi al
pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali.
Per gravi violazioni non definitivamente accertate in
materia contributiva e previdenziale s'intendono quelle di
cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non
definitivamente accertate in materia fiscale quelle
stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili e previo
parere del Dipartimento per le politiche europee della
Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle
disposizioni di cui al presente periodo, recante limiti e
condizioni per l'operativita' della causa di esclusione
relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in
ogni caso, devono essere correlate al valore dell'appalto e
comunque di importo non inferiore a 35.000 euro. Il
presente comma non si applica quando l'operatore economico
ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in
modo vincolante a pagare le imposte o i contributi
previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe,
ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia
comunque integralmente estinto, purche' l'estinzione, il
pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente
alla scadenza del termine per la presentazione delle
domande.
5. Le stazioni appaltanti escludono dalla
partecipazione alla procedura d'appalto un operatore
economico in una delle seguenti situazioni, qualora:
a) la stazione appaltante possa dimostrare con
qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni
debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro nonche' agli obblighi di cui all'art.
30, comma 3 del presente codice;
b) l'operatore economico sia stato sottoposto a
liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione
coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi
confronti un procedimento per la dichiarazione di una di
tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'art.
95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza
adottato in attuazione della delega di cui all'art. 1 della
legge 19 ottobre 2017, n. 155 e dall'art. 110;
c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati
che l'operatore economico si e' reso colpevole di gravi
illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua
integrita' o affidabilita';
c-bis) l'operatore economico abbia tentato di
influenzare indebitamente il processo decisionale della
stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a
fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per
negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di
influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o
l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni
dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di
selezione;
c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato
significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un
precedente contratto di appalto o di concessione che ne
hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la
condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni
comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante
motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla
violazione e alla gravita' della stessa;
c-quater) l'operatore economico abbia commesso grave
inadempimento nei confronti di uno o piu' subappaltatori,
riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;
d) la partecipazione dell'operatore economico
determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi
dell'art. 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
e) una distorsione della concorrenza derivante dal
precedente coinvolgimento degli operatori economici nella
preparazione della procedura d'appalto di cui all'art. 67
non possa essere risolta con misure meno intrusive;
f) l'operatore economico sia stato soggetto alla
sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera
c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81;
f-bis) l'operatore economico che presenti nella
procedura di gara in corso e negli affidamenti di
subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario
informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle
procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il
motivo di esclusione perdura fino a quando opera
l'iscrizione nel casellario informatico;
g) l'operatore economico iscritto nel casellario
informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai
fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per
il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
h) l'operatore economico abbia violato il divieto di
intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno
decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e
va comunque disposta se la violazione non e' stata rimossa;
i) l'operatore economico non presenti la
certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo
1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del
medesimo requisito;
l) l'operatore economico che, pur essendo stato
vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e
629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non
risulti aver denunciato i fatti all'autorita' giudiziaria,
salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, primo
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza
di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base
della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei
confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla
pubblicazione del bando e deve essere comunicata,
unitamente alle generalita' del soggetto che ha omesso la
predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica
procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della
comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un
altro partecipante alla medesima procedura di affidamento,
in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del
codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto,
se la situazione di controllo o la relazione comporti che
le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore
economico in qualunque momento della procedura, qualora
risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti
compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una
delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5.
7. Un operatore economico che si trovi in una delle
situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in
cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva
non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto
l'attenuante della collaborazione come definita per le
singole fattispecie di reato, o al comma 5, e' ammesso a
provare di aver risarcito o di essersi impegnato a
risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito
e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere
tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a
prevenire ulteriori reati o illeciti.
8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di
cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non
e' escluso della procedura d'appalto; viceversa
dell'esclusione viene data motivata comunicazione
all'operatore economico.
9. Un operatore economico escluso con sentenza
definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto
non puo' avvalersi della possibilita' prevista dai commi 7
e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale
sentenza.
10. Se la sentenza penale di condanna definitiva non
fissa la durata della pena accessoria della incapacita' di
contrattare con la pubblica amministrazione, la durata
della esclusione dalla procedura d'appalto o concessione
e':
a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue
di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'art.
317-bis, primo periodo, del codice penale, salvo che la
pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'art. 179, settimo
comma, del codice penale;
b) pari a sette anni nei casi previsti dall'art.
317-bis, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia
intervenuta riabilitazione;
c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di
cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta
riabilitazione.
10-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma
10, se la pena principale ha una durata inferiore,
rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la
durata della esclusione e' pari alla durata della pena
principale. Nei casi di cui al comma 5, la durata della
esclusione e' pari a tre anni, decorrenti dalla data di
adozione del provvedimento amministrativo di esclusione
ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di
passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente
alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve
tenere conto di tale fatto ai fini della propria
valutazione circa la sussistenza del presupposto per
escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore
economico che l'abbia commesso.
11. Le cause di esclusione previste dal presente
articolo non si applicano alle aziende o societa'
sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art.
12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992,
n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, ed affidate ad un custode o
amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a
quelle riferite al periodo precedente al predetto
affidamento.
12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o
falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli
affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne da'
segnalazione all'Autorita' che, se ritiene che siano state
rese con dolo o colpa grave in considerazione della
rilevanza o della gravita' dei fatti oggetto della falsa
dichiarazione o della presentazione di falsa
documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario
informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara
e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino
a due anni, decorso il quale l'iscrizione e' cancellata e
perde comunque efficacia.
13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice,
puo' precisare, al fine di garantire omogeneita' di prassi
da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova
considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze
di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali
carenze nell'esecuzione di un procedente contratto di
appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5,
lettera c).
14. Non possono essere affidatari di subappalti e non
possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i
quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal
presente articolo.».
«Art. 83 (Criteri di selezione e soccorso istruttorio).
- 1. I criteri di selezione riguardano esclusivamente:
a) i requisiti di idoneita' professionale;
b) la capacita' economica e finanziaria;
c) le capacita' tecniche e professionali.
2. I requisiti e le capacita' di cui al comma 1 sono
attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo
presente l'interesse pubblico ad avere il piu' ampio numero
di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di
trasparenza e rotazione. Per i lavori, con il regolamento
di cui all'art. 216, comma 27-octies, sono disciplinati,
nel rispetto dei principi di cui al presente articolo e
anche al fine di favorire l'accesso da parte delle
microimprese e delle piccole e medie imprese, il sistema di
qualificazione, i casi e le modalita' di avvalimento, i
requisiti e le capacita' che devono essere posseduti dal
concorrente, anche in riferimento ai consorzi di cui
all'art. 45, lettere b) e c) e la documentazione richiesta
ai fini della dimostrazione del loro possesso di cui
all'allegato XVII. Fino all'adozione di detto regolamento,
si applica l'art. 216, comma 14.
3. Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui al
comma 1, lettera a), i concorrenti alle gare, se cittadini
italiani o di altro Stato membro residenti in Italia,
devono essere iscritti nel registro della camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel
registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o
presso i competenti ordini professionali. Al cittadino di
altro Stato membro non residente in Italia, e' richiesta la
prova dell'iscrizione, secondo le modalita' vigenti nello
Stato di residenza, in uno dei registri professionali o
commerciali di cui all'allegato XVI, mediante dichiarazione
giurata o secondo le modalita' vigenti nello Stato membro
nel quale e' stabilito ovvero mediante attestazione, sotto
la propria responsabilita', che il certificato prodotto e'
stato rilasciato da uno dei registri professionali o
commerciali istituiti nel Paese in cui e' residente. Nelle
procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di
servizi, se i candidati o gli offerenti devono essere in
possesso di una particolare autorizzazione ovvero
appartenere a una particolare organizzazione per poter
prestare nel proprio Paese d'origine i servizi in
questione, la stazione appaltante puo' chiedere loro di
provare il possesso di tale autorizzazione ovvero
l'appartenenza all'organizzazione.
4. Per gli appalti di servizi e forniture, ai fini
della verifica del possesso dei requisiti di cui al comma
1, lettera b), le stazioni appaltanti, nel bando di gara,
possono richiedere:
a) che gli operatori economici abbiano un fatturato
minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo nel
settore di attivita' oggetto dell'appalto;
b) che gli operatori economici forniscano
informazioni riguardo ai loro conti annuali che evidenzino
in particolare i rapporti tra attivita' e passivita';
c) un livello adeguato di copertura assicurativa
contro i rischi professionali.
5. Il fatturato minimo annuo richiesto ai sensi del
comma 4, lettera a) non puo' comunque superare il doppio
del valore stimato dell'appalto, calcolato in relazione al
periodo di riferimento dello stesso, salvo in circostanze
adeguatamente motivate relative ai rischi specifici
connessi alla natura dei servizi e forniture, oggetto di
affidamento. La stazione appaltante, ove richieda un
fatturato minimo annuo, ne indica le ragioni nei documenti
di gara. Per gli appalti divisi in lotti, il presente comma
si applica per ogni singolo lotto. Tuttavia, le stazioni
appaltanti possono fissare il fatturato minimo annuo che
gli operatori economici devono avere con riferimento a
gruppi di lotti nel caso in cui all'aggiudicatario siano
aggiudicati piu' lotti da eseguirsi contemporaneamente. Se
gli appalti basati su un accordo quadro devono essere
aggiudicati in seguito alla riapertura della gara, il
requisito del fatturato annuo massimo di cui al primo
periodo del presente comma e' calcolato sulla base del
valore massimo atteso dei contratti specifici che saranno
eseguiti contemporaneamente, se conosciuto, altrimenti
sulla base del valore stimato dell'accordo quadro. Nel caso
di sistemi dinamici di acquisizione, il requisito del
fatturato annuo massimo e' calcolato sulla base del valore
massimo atteso degli appalti specifici da aggiudicare
nell'ambito di tale sistema.
5-bis. In relazione al requisito di cui al comma 4,
lettera c), l'adeguatezza della copertura assicurativa
offerta viene valutata sulla base della polizza
assicurativa contro i rischi professionali posseduta
dall'operatore economico e in corso di validita'. In
relazione alle polizze assicurative di importo inferiore al
valore dell'appalto, le stazioni appaltanti possono
richiedere che l'offerta sia corredata, a pena di
esclusione, dall'impegno da parte dell'impresa
assicuratrice ad adeguare il valore della polizza
assicurativa a quello dell'appalto, in caso di
aggiudicazione.
6. Per gli appalti di servizi e forniture, per i
criteri di selezione di cui al comma 1, lettera c), le
stazioni appaltanti possono richiedere requisiti per
garantire che gli operatori economici possiedano le risorse
umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire
l'appalto con un adeguato standard di qualita'. Nelle
procedure, d'appalto per forniture che necessitano di
lavori di posa in opera o di installazione, servizi o
lavori, la capacita' professionale degli operatori
economici di fornire tali servizi o di eseguire
l'installazione o i lavori e' valutata con riferimento alla
loro competenza, efficienza, esperienza e affidabilita'. Le
informazioni richieste non possono eccedere l'oggetto
dell'appalto; l'amministrazione deve, comunque, tener conto
dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e
commerciali.
7. Fermo restando il sistema di qualificazione di cui
all'art. 84 nonche' quanto previsto in materia di prova
documentale preliminare dall'art. 85, la dimostrazione dei
requisiti di cui al comma 1, lettere b) e c) e' fornita, a
seconda della natura, della quantita' o dell'importanza e
dell'uso delle forniture o dei servizi, utilizzando i mezzi
di prova di cui all'art. 86, commi 4 e 5.
8. Le stazioni appaltanti indicano le condizioni di
partecipazione richieste, che possono essere espresse come
livelli minimi di capacita', congiuntamente agli idonei
mezzi di prova, nel bando di gara o nell'invito a
confermare interesse ed effettuano la verifica formale e
sostanziale delle capacita' realizzative, delle competenze
tecniche e professionali, ivi comprese le risorse umane,
organiche all'impresa, nonche' delle attivita'
effettivamente eseguite. Per i soggetti di cui all'art. 45,
comma 2, lettere d), e), f) e g), nel bando sono indicate
le eventuali misure in cui gli stessi requisiti devono
essere posseduti dai singoli concorrenti partecipanti. La
mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed
eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. I bandi e
le lettere di invito non possono contenere ulteriori
prescrizioni a pena di esclusione rispetto a quelle
previste dal presente codice e da altre disposizioni di
legge vigenti. Dette prescrizioni sono comunque nulle.
9. Le carenze di qualsiasi elemento formale della
domanda possono essere sanate attraverso la procedura di
soccorso istruttorio di cui al presente comma. In
particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni
altra irregolarita' essenziale degli elementi e del
documento di gara unico europeo di cui all'art. 85, con
esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e
all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al
concorrente un termine, non superiore a dieci giorni,
perche' siano rese, integrate o regolarizzate le
dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i
soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso
del termine di regolarizzazione, il concorrente e' escluso
dalla gara. Costituiscono irregolarita' essenziali non
sanabili le carenze della documentazione che non consentono
l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile
della stessa.
10. E' istituito presso l'ANAC, che ne cura la
gestione, il sistema del rating di impresa e delle relative
premialita', per il quale l'Autorita' rilascia apposita
certificazione agli operatori economici, su richiesta. Il
suddetto sistema e' connesso a requisiti reputazionali
valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi,
oggettivi e misurabili, nonche' sulla base di accertamenti
definitivi che esprimono l'affidabilita' dell'impresa.
L'ANAC definisce i requisiti reputazionali e i criteri di
valutazione degli stessi e i criteri relativi alla
valutazione dell'impatto generato di cui all'art. 1, comma
382, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
anche qualora l'offerente sia un soggetto diverso dalle
societa' benefit, nonche' le modalita' di rilascio della
relativa certificazione, mediante linee guida adottate
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione. Le linee guida di cui al precedente
periodo istituiscono altresi' un sistema amministrativo,
regolato sotto la direzione dell'ANAC, di penalita' e
premialita' per la denuncia obbligatoria delle richieste
estorsive e corruttive da parte delle imprese titolari di
appalti pubblici, comprese le imprese subappaltatrici e le
imprese fornitrici di materiali, opere e servizi,
prevedendo altresi' uno specifico regime sanzionatorio nei
casi di omessa o tardiva denuncia. I requisiti
reputazionali alla base del rating di impresa di cui al
presente comma tengono conto, in particolare, dei
precedenti comportamenti dell'impresa, con riferimento al
mancato utilizzo del soccorso istruttorio, all'applicazione
delle disposizioni sulla denuncia obbligatoria di richieste
estorsive e corruttive, nonche' al rispetto dei tempi e dei
costi nell'esecuzione dei contratti e dell'incidenza e
degli esiti del contenzioso sia in sede di partecipazione
alle procedure di gara sia in fase di esecuzione del
contratto. Per il calcolo del rating di impresa si tiene
conto del comportamento degli operatori economici tenuto
nelle procedure di affidamento avviate dopo l'entrata in
vigore della presente disposizione. L'ANAC attribuisce
elementi premiali agli operatori economici per
comportamenti anteriori all'entrata in vigore della
presente disposizione conformi a quanto previsto per il
rilascio del rating di impresa.».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
26 agosto 2015 (Approvazione del Piano strategico nazionale
della portualita' e della logistica) e' pubblicato, per
comunicato, nella Gazzetta Ufficiale 27 ottobre 2015, n.
250.
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 18 della legge 28 gennaio
1994, n. 84, si vedano le note alle premesse.
- Si riporta il testo degli articoli 5 e 6 della legge
28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in
materia portuale):
«Art. 5 (Documento di programmazione strategica di
sistema. Piano regolatore portuale). - 1. Le Autorita' di
sistema portuale redigono un documento di programmazione
strategica di sistema (DPSS), coerente con il Piano
generale dei trasporti e della logistica e con gli
orientamenti europei in materia di portualita', logistica e
reti infrastrutturali nonche' con il Piano strategico
nazionale della portualita' e della logistica. Il DPSS:
a) definisce gli obiettivi di sviluppo dell'Autorita'
di sistema portuale;
b) individua gli ambiti portuali, intesi come
delimitazione geografica dei singoli porti amministrati
dall'Autorita' di sistema portuale che comprendono, oltre
alla circoscrizione territoriale dell'Autorita' di sistema
portuale, le ulteriori aree, pubbliche e private,
assoggettate alla giurisdizione dell'Autorita' di sistema
portuale;
c) ripartisce gli ambiti portuali in aree portuali,
retro-portuali e di interazione tra porto e citta';
d) individua i collegamenti infrastrutturali di
ultimo miglio di tipo viario e ferroviario con i singoli
porti del sistema esterni all'ambito portuale nonche' gli
attraversamenti dei centri urbani rilevanti ai fini
dell'operativita' dei singoli porti del sistema.
1-bis. Il DPSS e' adottato dal Comitato di gestione
dell'Autorita' di sistema portuale; e' sottoposto, mediante
conferenza dei servizi, ai sensi dell'art. 14-bis della
legge 7 agosto 1990, n. 241, indetta dall'Autorita' di
sistema portuale, al parere di ciascun comune e regione
territorialmente interessati, che si esprimono entro
quarantacinque giorni dal ricevimento dell'atto, decorsi i
quali si intende espresso parere non ostativo, ed e'
approvato dal Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, che si esprime sentita la Conferenza
nazionale di coordinamento delle Autorita' di sistema
portuale di cui all'art. 11-ter della presente legge. Il
documento di programmazione strategica di sistema non e'
assoggettato alla procedura di valutazione ambientale
strategica (VAS).
1-ter. Nei singoli porti amministrati dalle Autorita'
di sistema portuale l'ambito e l'assetto delle aree
portuali e retro-portuali, individuati e delimitati nel
DPSS, sono disegnati e specificati nel piano regolatore
portuale (PRP), che individua analiticamente anche le
caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree
interessate nonche' i beni sottoposti al vincolo
preordinato all'esproprio nel rispetto del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Se
la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica
utilita' non e' prevista dal PRP, il vincolo preordinato
all'esproprio, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del citato
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 327 del 2001, puo' essere disposto
dall'Autorita' di sistema portuale, mediante una conferenza
di servizi ai sensi dell'art. 14-ter della legge 7 agosto
1990, n. 241. Si applica quanto previsto dall'art. 13 del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
1-quater. Le funzioni ammesse dai PRP nelle aree
portuali sono esclusivamente quelle previste dall'art. 4,
comma 3; nelle aree retro-portuali possono essere ammesse
attivita' accessorie alle funzioni previste dal citato art.
4, comma 3.
1-quinquies. La pianificazione delle aree portuali e
retro-portuali e' competenza esclusiva dell'Autorita' di
sistema portuale, che vi provvede mediante l'approvazione
del PRP. La pianificazione delle aree con funzione di
interazione porto-citta' e' di competenza del comune e
della regione, secondo quanto previsto dalle disposizioni
di legge applicabili, che vi provvedono previa acquisizione
del parere dell'Autorita' di sistema portuale. Ai fini
dell'adozione degli strumenti urbanistici relativi ai
collegamenti infrastrutturali di ultimo miglio di tipo
viario e ferroviario nonche' agli attraversamenti del
centro urbano rilevanti ai fini dell'operativita' del porto
individuati nel DPSS, l'ente competente vi provvede previa
acquisizione dell'intesa con l'Autorita' di sistema
portuale. Le Autorita' di sistema portuale indicano al
Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili e alle regioni le aree portuali e
retro-portuali potenzialmente destinabili all'ubicazione
delle piattaforme logistiche intermodali e all'ubicazione
dei punti di scambio intermodale, nonche' le aree
potenzialmente destinabili alla costruzione di caselli
autostradali funzionali alle nuove stazioni ferroviarie
dell'alta velocita' e dell'alta capacita'.
1-sexies. Nel caso dei porti in cui siano tuttora in
vigore PRP approvati antecedentemente all'entrata in vigore
della presente legge, nelle more dell'approvazione del
nuovo PRP, laddove il Comitato di gestione dell'Autorita'
di sistema portuale ravvisi la necessita' di realizzare
opere in via d'urgenza, il piano operativo triennale di cui
all'art. 9, comma 5, lettera b), puo' definire, in via
transitoria, la destinazione funzionale di alcune aree
sulla base delle funzioni ammesse dall'art. 4, comma 3. In
tale caso il piano operativo triennale e' soggetto a
specifica approvazione da parte del Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili e alla
procedura di verifica di assoggettabilita' a VAS, ai sensi
dell'art. 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
1-septies. Gli ambiti portuali come delimitati dal
DPSS, ovvero, laddove lo stesso non sia ancora stato
approvato, dai vigenti PRP, anche se approvati prima della
data di entrata in vigore della presente legge, sono
equiparati alle zone territoriali omogenee B previste dal
decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968,
n. 1444, ai fini dell'applicabilita' della disciplina
stabilita dall' art. 142, comma 2, del codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42. Le regioni adeguano il proprio piano
territoriale paesistico regionale entro il termine
perentorio di quarantacinque giorni dall'approvazione del
DPSS.
2. I PRP di cui al comma 1-ter sono redatti in
attuazione del Piano strategico nazionale della portualita'
e della logistica e del DPSS nonche' in conformita' alle
Linee guida emanate dal Consiglio superiore dei lavori
pubblici e approvate dal Ministero delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili. I PRP specificano gli
obiettivi, le previsioni, gli elementi, i contenuti e le
strategie di ciascuno scalo marittimo, delineando anche
l'assetto complessivo delle opere di grande
infrastrutturazione.
2-bis. Nei porti di cui al comma 1-ter, in cui e'
istituita l'Autorita' di sistema portuale, il PRP,
corredato del rapporto ambientale di cui al decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e':
a) adottato dal Comitato di gestione dell'Autorita'
di sistema portuale;
b) inviato successivamente per il parere,
limitatamente alla coerenza di quanto previsto con riguardo
alle aree portuali e retro-portuali perimetrali con i
contenuti degli strumenti di pianificazione urbanistica
vigenti relativi alle aree contigue a quelle portuali e
retro-portuali sulle quali le previsioni del PRP potrebbero
avere impatto, al comune e alla regione interessati, che si
esprimono entro quarantacinque giorni dal ricevimento
dell'atto, decorsi i quali si intende espresso parere non
ostativo, nonche' al Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili per il parere sulla coerenza di
quanto previsto con il DPSS e al Consiglio superiore dei
lavori pubblici per il parere di competenza, che si
esprimono entro novanta giorni dal ricevimento dell'atto,
decorsi i quali si intende espresso parere non ostativo;
c) approvato, esaurita la procedura di cui al
presente comma e quella di cui al comma 3-ter, dal Comitato
di gestione dell'Autorita' di sistema portuale entro
quaranta giorni decorrenti dalla conclusione della
procedura di VAS.
2-ter. Il PRP e' un piano territoriale di rilevanza
statale e rappresenta l'unico strumento di pianificazione e
di governo del territorio nel proprio perimetro di
competenza.
3. Nei porti di cui alla categoria II, classe III, con
esclusione di quelli aventi le funzioni di cui all'art. 4,
comma 3, lettera e), l'ambito e l'assetto complessivo del
porto sono specificati dal PRP, che individua, altresi', le
caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree
interessate.
3-bis. Nei porti di cui al comma 3, nei quali non e'
istituita l'Autorita' di sistema portuale, il piano
regolatore e' adottato e approvato dalla regione di
pertinenza o, ove istituita, dall'Autorita' di sistema
portuale regionale, previa intesa con il comune o i comuni
interessati, ciascuno per il proprio ambito di competenza,
nel rispetto delle normative vigenti e delle proprie norme
regolamentari. Sono fatte salve, altresi', le disposizioni
legislative regionali vigenti in materia di pianificazione
dei porti di interesse regionale.
3-ter. I piani regolatori portuali sono sottoposti, ai
sensi della normativa vigente in materia, alla procedura di
VAS.
4. Il Presidente dell'Autorita' di sistema portuale,
autonomamente o su richiesta della regione o del comune
interessato, puo' promuovere e proporre al Comitato di
gestione, per la successiva adozione, varianti-stralcio al
piano regolatore portuale concernenti la qualificazione
funzionale di porzioni del singolo scalo marittimo.
4-bis. Le varianti-stralcio al piano regolatore
portuale di cui al comma 4, relative al singolo scalo
marittimo, sono sottoposte al procedimento previsto per
l'approvazione del piano regolatore portuale e alla
procedura di verifica di assoggettabilita' a VAS, ai sensi
dell'art. 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
4-ter. Le varianti-stralcio di cui al comma 4 relative
ai porti compresi in un'Autorita' di sistema portuale, la
cui competenza ricade in piu' regioni, sono approvate con
atto della regione nel cui territorio e' ubicato il porto
oggetto di variante-stralcio, sentite le regioni nel cui
territorio sono compresi gli altri porti amministrati dalla
medesima Autorita' di sistema portuale.
5. Le modifiche che non alterano in modo sostanziale la
struttura del PRP in termini di obiettivi, scelte
strategiche e caratterizzazione funzionale delle aree
portuali, relativamente al singolo scalo marittimo,
costituiscono adeguamenti tecnico-funzionali del piano
regolatore portuale. Gli adeguamenti tecnico-funzionali
sono adottati dal Comitato di gestione dell'Autorita' di
sistema portuale, e' successivamente acquisito il parere
del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si esprime
entro quarantacinque giorni, decorrenti dalla ricezione
della proposta di adeguamento tecnico-funzionale. Decorso
tale termine, il parere si intende espresso positivamente.
5-bis. L'esecuzione delle opere nei porti da parte
della Autorita' di sistema portuale e' autorizzata ai sensi
della normativa vigente. Fatto salvo quanto previsto dal
presente articolo, nonche' dalle norme vigenti in materia
di autorizzazione di impianti e infrastrutture energetiche,
nonche' di opere ad essi connesse, l'esecuzione di opere
nei porti da parte di privati e' autorizzata, sotto tutti i
profili rilevanti, in esito ad apposita conferenza di
servizi convocata dalla Autorita' di sistema portuale o,
laddove non istituita, dalla autorita' marittima, ai sensi
dell'art. 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, cui
sono chiamate tutte le Amministrazioni competenti. In caso
di dissenso tra le amministrazioni partecipanti alla
Conferenza dei servizi, si applicano le disposizioni di cui
all'art. 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.
5-ter. Per le opere pubbliche da realizzare nei porti,
fermo restando quanto stabilito al comma 5-bis,
l'accertamento della conformita' ai piani urbanistici ed
alle norme in materia di edilizia e' effettuato ai sensi
del comma 5 ovvero, per le opere che non comportano
modificazioni plano-ba-timetriche del piano regolatore
portuale, in sede di approvazione del progetto ai sensi
dell'art. 27 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
in deroga all'art. 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e all'art. 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383.
Qualora effettuato nell'ambito del procedimento di cui
all'art. 27 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016,
l'accertamento di cui al primo periodo sostituisce ad ogni
effetto tutti gli atti di intesa, i pareri, i titoli
abilitativi anche edilizi, le autorizzazioni e i nulla osta
previsti da leggi statali e regionali.
6. All'art. 88 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il n. 1) e' sostituito
dal seguente:
"1) le opere marittime relative ai porti di cui alla
categoria I e alla categoria II, classe I, e le opere di
preminente interesse nazionale per la sicurezza dello Stato
e della navigazione nonche' per la difesa delle coste".
7. Sono di competenza regionale le funzioni
amministrative concernenti le opere marittime relative ai
porti di cui alla categoria II, classi II e III.
8. Spetta allo Stato l'onere per la realizzazione delle
opere nei porti di cui alla categoria I e per la
realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei
porti di cui alla categoria II, classi I e II. Le regioni,
il comune interessato o l'Autorita' di sistema portuale
possono comunque intervenire con proprie risorse, in
concorso o in sostituzione dello Stato, per la
realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei
porti di cui alla categoria II, classi I e II. Spetta alla
regione o alle regioni interessate l'onere per la
realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei
porti di cui alla categoria II, classe III. Le Autorita' di
sistema portuale, a copertura dei costi sostenuti per le
opere da esse stesse realizzate, possono imporre
soprattasse a carico delle merci imbarcate o sbarcate,
oppure aumentare l'entita' dei canoni di concessione.
9. Sono considerate opere di grande infrastrutturazione
le costruzioni di canali marittimi, di dighe foranee di
difesa, di darsene, di bacini e di banchine attrezzate,
nonche' l'escavazione e l'approfondimento dei fondali. I
relativi progetti sono approvati dal Consiglio superiore
dei lavori pubblici.
10. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
sulla base delle proposte contenute nei piani operativi
triennali predisposti dalle Autorita' di sistema portuale,
ai sensi dell'art. 9, comma 3, lettera a), individua
annualmente le opere di cui al comma 9 del presente
articolo, da realizzare nei porti di cui alla categoria II,
classi I e II.
11. Per gli interventi da attuarsi dalle regioni, in
conformita' ai piani regionali dei trasporti o ai piani di
sviluppo economico-produttivo, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti emana direttive di
coordinamento.
11-bis.
11-ter.
11-quater. .
11-quinquies.
11-sexies.».
«Art. 6. - Autorita' di sistema portuale
1. Sono istituite quindici Autorita' di sistema
portuale:
a) del Mare Ligure occidentale;
b) del Mare Ligure orientale;
c) del Mar Tirreno settentrionale;
d) del Mar Tirreno centro-settentrionale;
e) del Mar Tirreno centrale;
f) dei Mari Tirreno meridionale e Ionio;
g) del Mare di Sardegna;
h) del Mare di Sicilia occidentale;
i) del Mare di Sicilia orientale;
l) del Mare Adriatico meridionale;
m) del Mare Ionio;
n) del Mare Adriatico centrale;
o) del Mare Adriatico centro-settentrionale;
p) del Mare Adriatico settentrionale;
q) del Mare Adriatico orientale;
q-bis) dello Stretto.
2. I porti rientranti nelle Autorita' di sistema
portuale di cui al comma 1, sono indicati nell'Allegato A,
che costituisce parte integrante della presente legge,
fatto salvo quanto previsto dal comma 2-bis e dall'art. 22,
comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169.
2-bis. Con regolamento, da adottare, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
possono essere apportate, su richiesta motivata del
Presidente della Regione interessata, modifiche
all'allegato A alla presente legge, al fine di consentire:
a) l'inserimento di un porto di rilevanza economica
regionale o di un porto di rilevanza economica nazionale la
cui gestione e' stata trasferita alla regione all'interno
del sistema dell'Autorita' di sistema portuale
territorialmente competente;
b) il trasferimento di un porto a una diversa
Autorita' di sistema portuale, previa intesa con le regioni
nel cui territorio hanno sede le Autorita' di sistema
portuale di destinazione e di provenienza.
3. Sede della Autorita' di sistema portuale e' la sede
del porto centrale, individuato nel Regolamento (UE) n.
1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11
dicembre 2013, ricadente nella stessa Autorita' di sistema
portuale. In caso di due o piu' porti centrali ricadenti
nella medesima Autorita' di sistema portuale il Ministro
indica la sede della stessa. Il Ministro, su proposta
motivata della regione o delle regioni il cui territorio e'
interessato dall'Autorita' di sistema portuale, ha facolta'
di individuare in altra sede di soppressa Autorita' di
sistema portuale aderente alla Autorita' di sistema
portuale, la sede della stessa.
4. L'Autorita' di sistema portuale nel perseguimento
degli obiettivi e delle finalita' di cui all'art. 1 svolge
i seguenti compiti:
a) indirizzo, programmazione, coordinamento,
regolazione, promozione e controllo, anche mediante gli
uffici territoriali portuali secondo quanto previsto
all'art. 6-bis, comma 1, lettera c), delle operazioni e dei
servizi portuali, delle attivita' autorizzatorie e
concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 e delle altre
attivita' commerciali ed industriali esercitate nei porti e
nelle circoscrizioni territoriali. All'Autorita' di sistema
portuale sono, altresi', conferiti poteri di ordinanza,
anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di
incidenti connessi alle attivita' e alle condizioni di
igiene sul lavoro ai sensi dell'art. 24;
b) manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti
comuni nell'ambito portuale, ivi compresa quella per il
mantenimento dei fondali;
c) affidamento e controllo delle attivita' dirette
alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di
servizi di interesse generale, non coincidenti ne'
strettamente connessi alle operazioni portuali di cui
all'art. 16, comma 1;
d) coordinamento delle attivita' amministrative
esercitate dagli enti e dagli organismi pubblici
nell'ambito dei porti e nelle aree demaniali marittime
comprese nella circoscrizione territoriale;
e) amministrazione in via esclusiva delle aree e dei
beni del demanio marittimo ricompresi nella propria
circoscrizione, in forza di quanto previsto dalla presente
legge e dal codice della navigazione, fatte salve le
eventuali competenze regionali e la legislazione speciale
per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna. Per la
gestione delle attivita' inerenti le funzioni sul demanio
marittimo le Autorita' di sistema portuale si avvalgono del
Sistema informativo del demanio marittimo (S.I.D.);
f) promozione e coordinamento di forme di raccordo
con i sistemi logistici retro portuali e interportuali.
5. L'Autorita' di sistema portuale e' ente pubblico non
economico di rilevanza nazionale a ordinamento speciale ed
e' dotato di autonomia amministrativa, organizzativa,
regolamentare, di bilancio e finanziaria. Ad essa non si
applicano le disposizioni della legge 20 marzo 1975, n. 70,
e successive modificazioni. Si applicano i principi di cui
al titolo I del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Le Autorita' di sistema portuale adeguano i propri
ordinamenti ai predetti principi e adottano, con propri
provvedimenti, criteri e modalita' per il reclutamento del
personale dirigenziale e non dirigenziale nel rispetto dei
principi di cui all'art. 35, comma 3, del medesimo decreto
legislativo. I medesimi provvedimenti disciplinano, secondo
criteri di trasparenza ed imparzialita', le procedure di
conferimento degli incarichi dirigenziali e di ogni altro
incarico. Gli atti adottati in attuazione del presente
comma sono sottoposti all'approvazione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. Per il Presidente
dell'Autorita' di sistema portuale e il Segretario generale
si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 10.
Per il periodo di durata dell'incarico di Presidente
dell'Autorita' di sistema portuale e di Segretario
generale, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono
collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio.
6. Il personale dirigenziale e non dirigenziale delle
istituite Autorita' di sistema portuale e' assunto mediante
procedure selettive di natura comparativa, secondo principi
di adeguata pubblicita', imparzialita', oggettivita' e
trasparenza, in coerenza con quanto stabilito dall'art. 10,
comma 6.
7. L'Autorita' di sistema portuale e' sottoposta ai
poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'art. 12. Ferma
restando la facolta' di attribuire l'attivita' consultiva
in materia legale e la rappresentanza a difesa
dell'Autorita' di sistema portuale dinanzi a qualsiasi
giurisdizione, nel rispetto della disciplina
dell'ordinamento forense, agli avvocati dell'ufficio legale
interno della stessa Autorita' o ad avvocati del libero
foro, le Autorita' di sistema portuale possono valersi del
patrocinio dell'Avvocatura di Stato.
8. La gestione contabile e finanziaria di ciascuna
Autorita' di sistema portuale e' disciplinata da un
regolamento proposto dal Presidente dell'Autorita' di
sistema portuale, deliberato dal Comitato di gestione di
cui all'art. 9 e approvato dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Si applicano, altresi', le
disposizioni attuative dell'art. 2 della legge 31 dicembre
2009, n. 196, in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n.
91. Il conto consuntivo delle Autorita' di sistema portuale
e' allegato allo stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti per l'esercizio successivo a
quello di riferimento. Le Autorita' di sistema portuale
assicurano il massimo livello di trasparenza sull'uso delle
proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le
previsioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
9. Il rendiconto della gestione finanziaria
dell'Autorita' di sistema portuale e' soggetto al controllo
della Corte dei conti.
9-bis. Le Autorita' di sistema portuale rientrano tra i
soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle societa'
(IRES) previsti dall'art. 73, comma 1, lettera c), del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
nei confronti delle quali il presupposto d'imposta si
verifica in modo unitario e autonomo.
9-ter. Non costituisce esercizio di attivita'
commerciali, in quanto esercizio di funzioni statali da
parte di enti pubblici, l'attivita' di prelievo
autoritativa delle tasse di ancoraggio, delle tasse
portuali sulle merci sbarcate e imbarcate e delle tasse per
il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 16 della
presente legge. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
determinati i limiti minimi e massimi stabiliti per
ciascuna tipologia dei prelievi, nonche' i criteri per la
determinazione degli stessi. Ciascuna Autorita' di sistema
portuale determina l'importo delle predette tasse
all'interno dei limiti previsti, destinando lo stesso alla
copertura dei costi per la manutenzione e lo sviluppo delle
parti comuni dell'ambito portuale destinate alla difesa del
territorio, al controllo e alla tutela della sicurezza del
traffico marittimo e del lavoro in ambito portuale, alla
viabilita' generale e ad attivita' che si connotino come
estrinsecazione di potesta' pubbliche, nonche' al
mantenimento dei fondali, oltre che alla copertura di quota
parte dei costi generali. Le Autorita' di sistema portuale
sono tenute alla rendicontazione dei predetti costi con le
modalita' stabilite con il decreto di cui al secondo
periodo.
9-quater. I canoni percepiti dalle Autorita' di sistema
portuale in relazione alle concessioni demaniali, comprese
quelle di cui all'art. 18 della presente legge e di cui
all'art. 36 del codice della navigazione, nonche' alle
autorizzazioni all'uso di zone e pertinenze demaniali di
cui all'art. 39 del regolamento per l'esecuzione del codice
della navigazione (Navigazione marittima), di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952,
n. 328, sono considerati redditi diversi e concorrono a
formare il reddito complessivo per l'ammontare percepito
nel periodo d'imposta, ridotto del 50 per cento a titolo di
deduzione forfettaria delle spese.
10. L'esecuzione delle attivita' di cui al comma 4,
lettera b) e c) e' affidata in concessione dall'Autorita'
di sistema portuale mediante procedura di evidenza
pubblica, secondo quanto previsto dal decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50.
11. Le Autorita' di sistema portuale non possono
svolgere, ne' direttamente ne' tramite societa'
partecipate, operazioni portuali e attivita' ad esse
strettamente connesse. Con le modalita' e le procedure di
cui all'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modifiche ed integrazioni, l'Autorita' di
sistema portuale puo' sempre disciplinare lo svolgimento di
attivita' e servizi di interesse comune e utili per il piu'
efficace compimento delle funzioni attribuite, in
collaborazione con Regioni, enti locali e amministrazioni
pubbliche. Essa puo', inoltre, assumere partecipazioni, a
carattere societario di minoranza, in iniziative
finalizzate alla promozione di collegamenti logistici e
intermodali, funzionali allo sviluppo del sistema portuale,
ai sensi dell'art. 46 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214.
12. E' fatta salva la disciplina vigente per i punti
franchi compresi nella zona del porto franco di Trieste.
Sono fatte salve, altresi', le discipline vigenti per i
punti franchi delle zone franche esistenti in altri ambiti
portuali. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita l'Autorita' di sistema portuale territorialmente
competente, con proprio decreto stabilisce l'organizzazione
amministrativa per la gestione di detti punti.
13.
14. Decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore
del decreto di cui all'art. 8, comma 1, lettera f), della
legge 7 agosto 2015, n. 124, con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, valutate le
interazioni fra le piattaforme logistiche e i volumi di
traffico, puo' essere ulteriormente modificato il numero
delle Autorita' di sistema portuale; sullo schema di
regolamento e', altresi', acquisito il parere della
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con la medesima
procedura sono individuati i volumi di traffico minimo al
venir meno dei quali le Autorita' di sistema portuale sono
soppresse e le relative funzioni sono accorpate.
15. Con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, previo parere della Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
possono essere modificati i limiti territoriali di ciascuna
delle istituite Autorita' di sistema portuale.».
- Si riporta il testo degli articoli 28, 29 e 36 del
regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della
navigazione):
«Art. 28 (Beni del demanio marittimo). - Fanno parte
del demanio marittimo:
a. il lido, la spiaggia, i porti, le rade;
b. le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare,
i bacini di acqua salsa o salmastra che almeno durante una
parte dell'anno comunicano liberamente col mare;
c. i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo.».
«Art. 29 (Pertinenze del demanio marittimo). - Le
costruzioni e le altre opere appartenenti allo Stato, che
esistono entro i limiti del demanio marittimo e del mare
territoriale, sono considerate come pertinenze del demanio
stesso.».
«Art. 36 (Concessione di beni demaniali). -
L'amministrazione marittima, compatibilmente con le
esigenze del pubblico uso, puo' concedere l'occupazione e
l'uso, anche esclusivo, di beni demaniali e di zone di mare
territoriale per un determinato periodo di tempo.
Le concessioni di durata superiore a quindici anni sono
di competenza del ministro per la marina mercantile. Le
concessioni di durata superiore a quattro, ma non a
quindici anni, e quelle di durata non superiore al
quadriennio che importino impianti di difficile sgombero
sono di competenza del direttore marittimo. Le concessioni
di durata non superiore al quadriennio, quando non
importino impianti di difficile sgombero, sono di
competenza del capo di compartimento marittimo.».