IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327,  recante  il  «Codice
della navigazione»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio  1952,
n. 328, recante: «Approvazione del regolamento per  l'esecuzione  del
codice della navigazione (navigazione marittima)»; 
  Visto il  decreto-legge  4  marzo  1989,  n.  77,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  5  maggio  1989,   n.   160,   recante:
«Disposizioni urgenti  in  materia  di  trasporti  e  di  concessioni
marittime» e, in particolare, l'articolo 10; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n.  241,  recante:  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
  Vista la legge 28 gennaio 1994, n.  84,  recante:  «Riordino  della
legislazione in materia portuale» e, in particolare, l'articolo 18; 
  Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.  201,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,  recante:
«Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il  consolidamento
dei conti pubblici» e, in particolare, l'articolo 37; 
  Visto il decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  recante:
«Codice dei contratti pubblici» e, in particolare, gli articoli 80  e
83; 
  Vista la legge 5 agosto 2022, n. 118, recante: «Legge  annuale  per
il mercato e la concorrenza 2021» e, in particolare, l'articolo 5; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  26
agosto 2015, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 250 del  27  ottobre  2015  per  comunicato  e  sul  sito
istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con
il quale e' stato  approvato  il  Piano  strategico  nazionale  della
portualita' e della logistica; 
  Vista la delibera dell'Autorita' di regolazione  dei  trasporti  30
maggio 2018, n. 57; 
  Vista la nota prot. n. 22865 dell'11 ottobre 2022 con la  quale  il
Ministro dell'economia e  delle  finanze  ha  espresso  il  concerto,
confermato con nota prot. n. 33116 del 21 dicembre 2022; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 ottobre 2022; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai
sensi dell'articolo 17,  comma  3,  della  legge  n.  400  del  1998,
effettuata con la nota prot. n. 39379 del 24 novembre 2022; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                Ambito di applicazione e definizioni 
 
  1.  Le  disposizioni  del  presente  regolamento  disciplinano   il
procedimento finalizzato al rilascio delle concessioni  demaniali  di
cui all'articolo 18, comma 1, della legge 28  gennaio  1994,  n.  84,
nonche' alla definizione degli accordi di cui  al  medesimo  articolo
18, comma 6. Le stesse  disposizioni  si  applicano,  altresi',  alle
concessioni di cui all'articolo 18, commi 5 e 12, della legge  n.  84
del 1994. 
  2. Agli accordi  di  cui  al  comma  1  si  applicano  le  medesime
disposizioni dettate per il titolo concessorio. 
  3. Ai fini del presente regolamento, si intende per: 
    a) «Codice della navigazione»:  il  codice  approvato  con  regio
decreto 30 marzo 1942, n. 327; 
    b) «regolamento della navigazione marittima»: il regolamento  per
l'esecuzione al  codice  della  navigazione  (navigazione  marittima)
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  15  febbraio
1952, n. 328; 
    c)  «autorita'  concedente»:  l'Autorita'  di  sistema   portuale
istituita ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 84 del 1994 oppure,
laddove non  istituita,  l'autorita'  competente  al  rilascio  delle
concessioni demaniali; 
    d) «beni demaniali»: i beni di cui agli  articoli  28  e  29  del
Codice della navigazione; 
    e) «ambito portuale»: l'ambito di cui all'articolo  5,  comma  1,
della legge n. 84 del 1994; 
    f)  «concessione»:  il  provvedimento   amministrativo   di   cui
all'articolo 36 del Codice della navigazione e all'articolo 18  della
legge n. 84 del 1994; 
    g) «piano regolatore portuale»: il piano di  cui  all'articolo  5
della legge n. 84 del 1994. 
 
                                     NOTE 
 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta l'art. 17, comma 3, della legge 23  agosto
          1988  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo   e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri): 
              «3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». 
              - Il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice  della
          navigazione) e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  18
          aprile 1942, n. 93, Ediz. Spec. 
              -Il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio
          1952 n. 328 (Approvazione del regolamento per  l'esecuzione
          del codice della navigazione  (Navigazione  marittima))  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1952, n.  94,
          S.O. 
              - Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto-legge  4
          marzo 1989, n. 77,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 5  maggio  1989,  n.  160  (Disposizioni  urgenti  in
          materia di trasporti e di concessioni marittime): 
              «Art. 10 - 1. I canoni per le  concessioni  di  aree  e
          pertinenze demaniali marittime, di cui agli articoli  28  e
          29 del codice della navigazione, nonche' di zone  del  mare
          territoriale, sono determinati in base  a  criteri  fissati
          con  decreto  del  Ministro  della  marina  mercantile   di
          concerto con il  Ministro  delle  finanze.  Con  lo  stesso
          decreto sono fissati i criteri per  la  determinazione  dei
          canoni di cui all'art. 39  del  codice  della  navigazione,
          all'art. 37 del regolamento  per  l'esecuzione  del  codice
          della navigazione (navigazione marittima) e all'art. 48 del
          testo unico delle leggi sulla  pesca  approvato  con  regio
          decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, nonche' quelli relativi ai
          cantieri navali. 
              2. SOPPRESSO. 
              3.  Il  provvedimento  di  concessione,  contenente  la
          determinazione del canone, costituisce titolo esecutivo per
          la riscossione coattiva  del  canone  stesso  e  di  quelli
          determinati in virtu' di successivi adeguamenti. 
              4. Per la riscossione dei crediti assistiti  da  titoli
          esecutivi,  le  amministrazioni  dello  Stato  e  gli  enti
          gestori dei beni del demanio marittimo,  si  avvalgono  del
          servizio centrale della riscossione di cui al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 28  gennaio  1988,  n.  43,  ai
          sensi dell'art. 69 del decreto stesso. 
              5. Nella prima  applicazione,  tali  criteri,  che  per
          l'anno 1989 hanno effetto dal 1° gennaio, sono  determinati
          con decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto. 
              6. I canoni determinati ai sensi dei  commi  precedenti
          sono adeguati annualmente con decreto  del  Ministro  della
          marina  mercantile,  di  concerto  con  il  Ministro  delle
          finanze, in misura pari al tasso programmato di inflazione. 
              7. Oltre a quanto previsto dal  comma  1,  il  Ministro
          della marina mercantile, di concerto con il Ministro  delle
          finanze, su  proposta  della  capitaneria  di  porto,  puo'
          adottare variazioni in aumento delle misure dei canoni fino
          al doppio, ovvero  in  diminuzione  fino  alla  meta',  per
          determinate aree geografiche o per categorie di impianti  o
          pertinenze, in  relazione  alla  particolare  utilizzazione
          degli stessi, ovvero in diminuzione fino al limite  del  50
          per cento di quelli normali in presenza di  eventi  dannosi
          di eccezionale gravita' che comportino la  riduzione  della
          capacita' di utilizzazione della concessione. 
              8. Sono abrogate le norme del codice della  navigazione
          e  del  regolamento  per  l'esecuzione  del  codice   della
          navigazione (navigazione  marittima),  nonche'  ogni  altra
          norma che siano in contrasto con il presente decreto.». 
              - La legge 7  agosto  1990,  n.  241  (Nuove  norme  in
          materia di procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
          accesso ai documenti amministrativi)  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192. 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  18  della  legge  28
          gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia
          portuale): 
              «Art.  18  (Concessione  di  aree  e  banchine).  -  1.
          L'Autorita' di sistema portuale e, laddove  non  istituita,
          l'autorita'  marittima  danno  in   concessione   le   aree
          demaniali e le banchine comprese nell'ambito portuale  alle
          imprese di cui all'art. 16,  comma  3,  per  l'espletamento
          delle  operazioni  portuali,  fatta  salva  l'utilizzazione
          degli immobili da parte di amministrazioni pubbliche per lo
          svolgimento di funzioni attinenti ad attivita' marittime  e
          portuali. Sono altresi' sottoposte a concessione  da  parte
          dell'Autorita'  di  sistema   portuale   e,   laddove   non
          istituita, dell'autorita' marittima, la realizzazione e  la
          gestione di opere  attinenti  alle  attivita'  marittime  e
          portuali collocate a mare nell'ambito degli specchi  acquei
          esterni alle difese foranee, anch'essi da considerare a tal
          fine ambito  portuale,  purche'  interessati  dal  traffico
          portuale e dalla prestazione dei  servizi  portuali,  anche
          per la realizzazione di impianti destinati ad operazioni di
          imbarco e sbarco rispondenti alle  funzioni  proprie  dello
          scalo  marittimo.  Le  concessioni  sono  affidate,  previa
          determinazione  dei  relativi  canoni,  anche   commisurati
          all'entita' dei traffici portuali ivi svolti, sulla base di
          procedure ad evidenza pubblica, avviate anche a istanza  di
          parte, con pubblicazione di un  avviso,  nel  rispetto  dei
          principi di trasparenza, imparzialita' e  proporzionalita',
          garantendo condizioni di concorrenza effettiva. Gli  avvisi
          definiscono, in  modo  chiaro,  trasparente,  proporzionato
          rispetto    all'oggetto    della    concessione    e    non
          discriminatorio, i requisiti soggettivi di partecipazione e
          i criteri di selezione delle  domande,  nonche'  la  durata
          massima delle concessioni. Gli avvisi indicano altresi' gli
          elementi riguardanti il trattamento  di  fine  concessione,
          anche in relazione agli eventuali indennizzi da riconoscere
          al  concessionario  uscente.  Il  termine  minimo  per   la
          ricezione delle domande  di  partecipazione  e'  di  trenta
          giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso. 
              2. Al fine di uniformare la disciplina per il  rilascio
          delle concessioni di  cui  al  comma  1,  con  decreto  del
          Ministro   delle   infrastrutture   e    della    mobilita'
          sostenibili, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma  3,
          della legge 23 agosto 1988, n. 400,  entro  novanta  giorni
          dalla  data   di   entrata   in   vigore   della   presente
          disposizione, sono definiti i criteri per: 
                a) l'assegnazione delle concessioni; 
                b) l'individuazione della durata delle concessioni; 
                c) l'esercizio dei poteri di vigilanza e controllo da
          parte delle autorita' concedenti; 
                d)  le  modalita'  di  rinnovo  e  le  modalita'   di
          trasferimento degli impianti  al  nuovo  concessionario  al
          termine della concessione; 
                e) l'individuazione dei limiti dei  canoni  a  carico
          dei concessionari; 
                f) l'individuazione delle modalita' volte a garantire
          il rispetto del  principio  di  concorrenza  nei  porti  di
          rilevanza economica internazionale e nazionale, individuati
          ai sensi dell'art. 4. 
              3. Sono fatti salvi,  fino  alla  scadenza  del  titolo
          concessorio,  i  contenuti  e  le  pattuizioni  degli  atti
          concessori in essere,  nonche'  i  canoni  stabiliti  dalle
          Autorita' di sistema portuale  o,  laddove  non  istituite,
          dalle autorita'  marittime,  relativi  a  concessioni  gia'
          assentite alla data di entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione. 
              4.  La  riserva  di  spazi  operativi  funzionali  allo
          svolgimento delle operazioni portuali  da  parte  di  altre
          imprese non titolari della concessione avviene nel rispetto
          dei  principi  di  trasparenza,  equita'   e   parita'   di
          trattamento. 
              5. Le concessioni  per  l'impianto  e  l'esercizio  dei
          depositi e stabilimenti di cui all'art. 52 del codice della
          navigazione    e     delle     opere     necessarie     per
          l'approvvigionamento degli stessi, dichiarati strategici ai
          sensi della legge 23 agosto  2004,  n.  239,  hanno  durata
          almeno decennale. 
              6. Nell'ambito delle  procedure  di  affidamento  delle
          concessioni di cui  al  comma  1,  l'Autorita'  di  sistema
          portuale o, laddove non  istituita,  l'autorita'  marittima
          possono stipulare accordi con i privati ai sensi  dell'art.
          11 della legge  7  agosto  1990,  n.  241,  ferma  restando
          l'esigenza di motivare  tale  scelta  e  di  assicurare  il
          rispetto dei principi di trasparenza, imparzialita'  e  non
          discriminazione tra tutti gli  operatori  interessati  alla
          concessione del bene. 
              7. Le concessioni o gli  accordi  di  cui  al  comma  6
          possono  comprendere  anche  la  realizzazione   di   opere
          infrastrutturali da  localizzare  preferibilmente  in  aree
          sottoposte ad interventi di risanamento  ambientale  ovvero
          in aree abbandonate e in disuso. 
              8. Ai fini del rilascio della  concessione  di  cui  al
          comma 1 e' richiesto che i partecipanti alla  procedura  di
          affidamento: 
                a) presentino, all'atto della domanda,  un  programma
          di attivita', assistito da idonee garanzie, anche  di  tipo
          fideiussorio, volto  all'incremento  dei  traffici  e  alla
          produttivita' del porto; 
                b)  possiedano  adeguate  attrezzature   tecniche   e
          organizzative,  idonee  anche  dal  punto  di  vista  della
          sicurezza a soddisfare le esigenze di un ciclo produttivo e
          operativo a carattere continuativo e  integrato  per  conto
          proprio e di terzi; 
                c) prevedano un organico di lavoratori rapportato  al
          programma di attivita' di cui alla lettera a). 
              9. In ciascun porto l'impresa concessionaria di un'area
          demaniale deve esercitare direttamente l'attivita'  per  la
          quale ha ottenuto la concessione, non puo' essere al  tempo
          stesso concessionaria di altra area demaniale nello  stesso
          porto, a meno che l'attivita' per  la  quale  richiede  una
          nuova concessione sia differente  da  quella  di  cui  alle
          concessioni gia' esistenti nella stessa area  demaniale,  e
          non puo' svolgere attivita' portuali in  spazi  diversi  da
          quelli che le  sono  stati  assegnati  in  concessione.  Il
          divieto di cumulo di cui al primo periodo  non  si  applica
          nei  porti  di   rilevanza   economica   internazionale   e
          nazionale, individuati ai sensi dell'art. 4, e in tale caso
          e' vietato lo scambio di manodopera  tra  le  diverse  aree
          demaniali date in  concessione  alla  stessa  impresa  o  a
          soggetti comunque alla stessa riconducibili. Nei porti  nei
          quali non vige il  divieto  di  cumulo  la  valutazione  in
          ordine alla richiesta di ulteriori concessioni  e'  rimessa
          all'Autorita'  di  sistema  portuale,   che   tiene   conto
          dell'impatto sulle condizioni di concorrenza.  Su  motivata
          richiesta    dell'impresa    concessionaria,    l'autorita'
          concedente puo' autorizzare l'affidamento ad altre  imprese
          portuali, autorizzate ai sensi dell'art. 16, dell'esercizio
          di alcune attivita' comprese nel ciclo operativo. 
              10. L'Autorita' di  sistema  portuale  o,  laddove  non
          istituita, l'autorita'  marittima  effettuano  accertamenti
          con cadenza annuale al fine di verificare il permanere  dei
          requisiti  posseduti  dal  concessionario  al  momento  del
          rilascio   della   concessione   e    l'attuazione    degli
          investimenti previsti nel programma di attivita' di cui  al
          comma 8, lettera a). 
              11.  In  caso  di  mancata  osservanza  degli  obblighi
          assunti da parte del  concessionario,  nonche'  di  mancato
          raggiungimento degli obiettivi indicati  nel  programma  di
          attivita' di cui al comma 8, lettera a), senza giustificato
          motivo, l'Autorita' di  sistema  portuale  o,  laddove  non
          istituita,  l'autorita'  marittima,  nel   rispetto   delle
          previsioni di  cui  alla  legge  7  agosto  1990,  n.  241,
          dichiarano la decadenza del rapporto concessorio. 
              12. Le disposizioni del presente articolo si  applicano
          anche ai depositi e stabilimenti di prodotti petroliferi  e
          chimici allo  stato  liquido,  nonche'  di  altri  prodotti
          affini, siti in ambito portuale.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 37 del decreto-legge  6
          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Disposizioni urgenti per la
          crescita,  l'equita'  e   il   consolidamento   dei   conti
          pubblici): 
              «Art. 37 (Liberalizzazione del settore dei  trasporti).
          - 1. Nell'ambito delle attivita' di regolazione dei servizi
          di pubblica utilita' di cui alla legge 14 novembre 1995, n.
          481, e' istituita l'Autorita' di regolazione dei trasporti,
          di seguito denominata «Autorita'», la quale opera in  piena
          autonomia e con indipendenza di giudizio e di  valutazione.
          La sede dell'Autorita' e' individuata  in  un  immobile  di
          proprieta' pubblica nella citta' di Torino, laddove  idoneo
          e disponibile, con decreto del Presidente del Consiglio dei
          ministri, su proposta del Ministro delle  infrastrutture  e
          dei trasporti, entro il termine del 31  dicembre  2013.  In
          sede di prima attuazione del presente articolo, il collegio
          dell'Autorita' e'  costituito  entro  il  31  maggio  2012.
          L'Autorita' e'  competente  nel  settore  dei  trasporti  e
          dell'accesso alle  relative  infrastrutture  e  ai  servizi
          accessori, in conformita' con la disciplina europea  e  nel
          rispetto del principio di sussidiarieta' e delle competenze
          delle regioni e degli enti locali di cui al titolo V  della
          parte seconda della Costituzione. L'Autorita'  esercita  le
          proprie competenze a decorrere dalla data di  adozione  dei
          regolamenti di cui all'art. 2, comma  28,  della  legge  14
          novembre 1995,  n.  481.  All'Autorita'  si  applicano,  in
          quanto compatibili,  le  disposizioni  organizzative  e  di
          funzionamento di cui alla medesima legge. 
              1-bis. L'Autorita' e' organo  collegiale  composto  dal
          presidente  e  da  due  componenti  nominati   secondo   le
          procedure di cui  all'art.  2,  comma  7,  della  legge  14
          novembre 1995,  n.  481.  Ai  componenti  e  ai  funzionari
          dell'Autorita' si applica il regime previsto  dall'art.  2,
          commi da 8 a 11, della medesima legge. Il  collegio  nomina
          un segretario generale, che  sovrintende  al  funzionamento
          dei servizi e degli uffici e ne risponde al presidente. 
              1-ter. I componenti  dell'Autorita'  sono  scelti,  nel
          rispetto  dell'equilibrio  di  genere,   tra   persone   di
          indiscussa  moralita'  e  indipendenza  e   di   comprovata
          professionalita' e competenza  nei  settori  in  cui  opera
          l'Autorita'.  A  pena  di  decadenza   essi   non   possono
          esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attivita'
          professionale o  di  consulenza,  essere  amministratori  o
          dipendenti di soggetti pubblici  o  privati  ne'  ricoprire
          altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli
          incarichi  elettivi  o  di   rappresentanza   nei   partiti
          politici, ne' avere interessi  diretti  o  indiretti  nelle
          imprese operanti nel settore di competenza  della  medesima
          Autorita'. I  dipendenti  delle  amministrazioni  pubbliche
          sono   collocati   fuori   ruolo   per   l'intera    durata
          dell'incarico. I componenti  dell'Autorita'  sono  nominati
          per  un  periodo  di  sette  anni  e  non  possono   essere
          confermati  nella  carica.  In   caso   di   dimissioni   o
          impedimento del presidente o di un  membro  dell'Autorita',
          si procede alla sostituzione secondo  le  regole  ordinarie
          previste per la nomina dei  componenti  dell'Autorita',  la
          loro durata in carica e la non rinnovabilita' del mandato. 
              2. L'Autorita' e' competente nel settore dei  trasporti
          e  dell'accesso  alle   relative   infrastrutture   ed   in
          particolare provvede: 
                a) a garantire, secondo metodologie  che  incentivino
          la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il
          contenimento dei costi per  gli  utenti,  le  imprese  e  i
          consumatori,   condizioni   di   accesso   eque    e    non
          discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie,  portuali,
          aeroportuali e  alle  reti  autostradali,  fatte  salve  le
          competenze dell'Agenzia per le  infrastrutture  stradali  e
          autostradali di cui all'art. 36 del decreto-legge 6  luglio
          2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15
          luglio 2011, n. 111, nonche' in  relazione  alla  mobilita'
          dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale, locale  e
          urbano anche collegata a stazioni, aeroporti e porti; 
                b) a definire, se ritenuto  necessario  in  relazione
          alle condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei
          singoli mercati  dei  servizi  dei  trasporti  nazionali  e
          locali, i criteri per la fissazione da parte  dei  soggetti
          competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi,  tenendo
          conto dell'esigenza di  assicurare  l'equilibrio  economico
          delle  imprese  regolate,  l'efficienza  produttiva   delle
          gestioni e il contenimento dei costi  per  gli  utenti,  le
          imprese, i consumatori; 
                c) a verificare la corretta applicazione da parte dei
          soggetti interessati dei criteri  fissati  ai  sensi  della
          lettera b); 
                d) a stabilire le condizioni minime di  qualita'  dei
          servizi di trasporto nazionali e locali connotati da  oneri
          di servizio pubblico, individuate  secondo  caratteristiche
          territoriali di domanda e offerta; 
                e) a  definire,  in  relazione  ai  diversi  tipi  di
          servizio e alle diverse infrastrutture, il contenuto minimo
          degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria,  che
          gli utenti possono esigere nei confronti  dei  gestori  dei
          servizi e delle infrastrutture di trasporto e a dirimere le
          relative  controversie;  sono  fatte  salve  le   ulteriori
          garanzie che accrescano la protezione degli  utenti  che  i
          gestori dei servizi e delle infrastrutture possono inserire
          nelle proprie carte dei servizi; 
                f) a definire i criteri per la  determinazione  delle
          eccezioni al principio della minore estensione territoriale
          dei lotti di gara rispetto  ai  bacini  di  pianificazione,
          tenendo  conto  della  domanda  effettiva   e   di   quella
          potenziale, delle economie di scala e di  integrazione  tra
          servizi,  di  eventuali  altri  criteri  determinati  dalla
          normativa vigente, nonche' a definire gli schemi dei  bandi
          delle gare per l'assegnazione dei servizi di  trasporto  in
          esclusiva e delle convenzioni da  inserire  nei  capitolati
          delle medesime gare e a stabilire i criteri per  la  nomina
          delle  commissioni  aggiudicatrici;  con   riferimento   al
          trasporto ferroviario regionale, l'Autorita'  verifica  che
          nei  relativi  bandi  di  gara  non  sussistano  condizioni
          discriminatorie o che impediscano l'accesso  al  mercato  a
          concorrenti   potenziali   e    specificamente    che    la
          disponibilita' del materiale rotabile gia' al momento della
          gara non costituisca un  requisito  per  la  partecipazione
          ovvero  un  fattore  di  discriminazione  tra  le   imprese
          partecipanti. In questi casi, all'impresa aggiudicataria e'
          concesso un tempo  massimo  di  diciotto  mesi,  decorrenti
          dall'aggiudicazione  definitiva,  per  l'acquisizione   del
          materiale rotabile indispensabile per  lo  svolgimento  del
          servizio. Con  riferimento  al  trasporto  pubblico  locale
          l'Autorita' definisce anche gli  schemi  dei  contratti  di
          servizio per i servizi esercitati da societa' in house o da
          societa' con prevalente partecipazione  pubblica  ai  sensi
          del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nonche' per
          quelli affidati direttamente. Sia per i bandi di  gara  che
          per i predetti contratti di servizio esercitati in house  o
          affidati direttamente l'Autorita' determina la tipologia di
          obiettivi di efficacia e di efficienza che il gestore  deve
          rispettare,   nonche'   gli   obiettivi    di    equilibrio
          finanziario; per tutti  i  contratti  di  servizio  prevede
          obblighi di separazione contabile tra le  attivita'  svolte
          in regime di servizio pubblico e le altre attivita'; 
                g)   con   particolare   riferimento    al    settore
          autostradale, a stabilire per le nuove concessioni  nonche'
          per quelle di cui all'art. 43, comma 1 e, per  gli  aspetti
          di competenza, comma 2 sistemi tariffari dei pedaggi basati
          sul   metodo   del   price    cap,    con    determinazione
          dell'indicatore di produttivita' X a  cadenza  quinquennale
          per  ciascuna  concessione;  a  definire  gli   schemi   di
          concessione da inserire nei bandi  di  gara  relativi  alla
          gestione o costruzione; a definire  gli  schemi  dei  bandi
          relativi  alle  gare  cui  sono  tenuti   i   concessionari
          autostradali per  le  nuove  concessioni;  a  definire  gli
          ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali, allo
          scopo di promuovere  una  gestione  plurale  sulle  diverse
          tratte e stimolare la concorrenza per confronto; 
                h)   con   particolare   riferimento    al    settore
          aeroportuale, a svolgere ai sensi degli articoli da 71 a 81
          del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, tutte le  funzioni
          di Autorita' di vigilanza istituita dall'art. 71, comma  2,
          del predetto decreto-legge n. 1  del  2012,  in  attuazione
          della direttiva 2009/12/CE del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio,  dell'11  marzo  2009,  concernente  i   diritti
          aeroportuali; 
                i)   con    particolare    riferimento    all'accesso
          all'infrastruttura  ferroviaria,  a   svolgere   tutte   le
          funzioni di organismo di regolazione di cui all'art. 37 del
          decreto  legislativo  8  luglio  2003,  n.   188,   e,   in
          particolare, a definire i criteri per la determinazione dei
          pedaggi  da  parte  del  gestore  dell'infrastruttura  e  i
          criteri di assegnazione delle tracce e della capacita' e  a
          vigilare sulla loro  corretta  applicazione  da  parte  del
          gestore dell'infrastruttura; 
                l) l'Autorita', in caso  di  inosservanza  di  propri
          provvedimenti  o  di  mancata  ottemperanza  da  parte  dei
          soggetti  esercenti   il   servizio   alle   richieste   di
          informazioni o  a  quelle  connesse  all'effettuazione  dei
          controlli, ovvero nel caso  in  cui  le  informazioni  e  i
          documenti  non  siano  veritieri,  puo'  irrogare  sanzioni
          amministrative pecuniarie  determinate  in  fase  di  prima
          applicazione secondo le  modalita'  e  nei  limiti  di  cui
          all'art.  2  della  legge  14  novembre   1995,   n.   481.
          L'ammontare  riveniente  dal   pagamento   delle   predette
          sanzioni e' destinato ad un fondo per il  finanziamento  di
          progetti  a  vantaggio  dei  consumatori  dei  settori  dei
          trasporti, approvati dal Ministro  delle  infrastrutture  e
          dei trasporti su  proposta  dell'Autorita'.  Tali  progetti
          possono  beneficiare  del  sostegno  di  altre  istituzioni
          pubbliche nazionali e europee; 
                m) con particolare riferimento al  servizio  taxi,  a
          monitorare e verificare la corrispondenza  dei  livelli  di
          offerta del servizio taxi, delle tariffe e  della  qualita'
          delle  prestazioni  alle  esigenze  dei  diversi   contesti
          urbani,   secondo   i   criteri   di    ragionevolezza    e
          proporzionalita', allo scopo di  garantire  il  diritto  di
          mobilita' degli utenti. Comuni e regioni, nell'ambito delle
          proprie  competenze,  provvedono,  previa  acquisizione  di
          preventivo parere da parte dell'Autorita', ad  adeguare  il
          servizio dei taxi, nel rispetto dei seguenti principi: 
                  1)  l'incremento  del  numero  delle  licenze   ove
          ritenuto necessario anche in base alle  analisi  effettuate
          dalla  Autorita'  per  confronto  nell'ambito  di   realta'
          europee  comparabili,  a  seguito  di  un'istruttoria   sui
          costi-benefici anche ambientali, in relazione a  comprovate
          ed oggettive esigenze di mobilita' ed alle  caratteristiche
          demografiche e territoriali, bandendo concorsi straordinari
          in conformita' alla vigente programmazione numerica, ovvero
          in deroga ove la programmazione numerica manchi o  non  sia
          ritenuta idonea dal comune  ad  assicurare  un  livello  di
          offerta adeguato, per il rilascio, a titolo  gratuito  o  a
          titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare  ai  soggetti
          in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 6 della legge
          15 gennaio  1992,  n.  21,  fissando,  in  caso  di  titolo
          oneroso, il relativo importo ed individuando,  in  caso  di
          eccedenza delle domande, uno o piu'  criteri  selettivi  di
          valutazione  automatica  o  immediata,  che  assicurino  la
          conclusione della procedura in  tempi  celeri.  I  proventi
          derivanti dal rilascio di licenze  a  titolo  oneroso  sono
          finalizzati ad adeguate compensazioni  da  corrispondere  a
          coloro che sono gia' titolari di licenza; 
                  2) consentire ai titolari di licenza d'intesa con i
          comuni  una  maggiore  liberta'   nell'organizzazione   del
          servizio   sia   per   fronteggiare   particolari    eventi
          straordinari o  periodi  di  prevedibile  incremento  della
          domanda   e   in   numero   proporzionato   alle   esigenze
          dell'utenza, sia per sviluppare nuovi  servizi  integrativi
          come il taxi ad uso collettivo o altre forme; 
                  3)   consentire   una   maggiore   liberta'   nella
          fissazione delle  tariffe,  la  possibilita'  di  una  loro
          corretta  e  trasparente  pubblicizzazione  a  tutela   dei
          consumatori, prevedendo la possibilita' per gli  utenti  di
          avvalersi di tariffe predeterminate dal comune per percorsi
          prestabiliti; 
                  4) migliorare la qualita' di offerta del  servizio,
          individuando  criteri  mirati  ad  ampliare  la  formazione
          professionale degli operatori con  particolare  riferimento
          alla sicurezza stradale  e  alla  conoscenza  delle  lingue
          straniere,  nonche'  alla  conoscenza  della  normativa  in
          materia fiscale, amministrativa e civilistica del  settore,
          favorendo  gli  investimenti  in   nuove   tecnologie   per
          l'efficientamento organizzativo ed ambientale del  servizio
          e adottando la carta dei servizi a livello regionale; 
                n)  con  riferimento  alla  disciplina  di  cui  alla
          lettera  m),  l'Autorita'  puo'  ricorrere   al   tribunale
          amministrativo regionale del Lazio. 
              3. Nell'esercizio  delle  competenze  disciplinate  dal
          comma 2 del presente articolo, l'Autorita': 
                a) puo' sollecitare e coadiuvare  le  amministrazioni
          pubbliche competenti  all'individuazione  degli  ambiti  di
          servizio  pubblico  e  dei  metodi  piu'   efficienti   per
          finanziarli, mediante l'adozione di pareri che puo' rendere
          pubblici; 
                b)  determina  i  criteri  per  la  redazione   della
          contabilita' delle imprese  regolate  e  puo'  imporre,  se
          necessario per garantire  la  concorrenza,  la  separazione
          contabile e societaria delle imprese integrate; 
                c)   propone   all'amministrazione   competente    la
          sospensione,  la  decadenza  o  la  revoca  degli  atti  di
          concessione, delle convenzioni, dei contratti  di  servizio
          pubblico, dei contratti di programma e di ogni  altro  atto
          assimilabile comunque  denominato,  qualora  sussistano  le
          condizioni previste dall'ordinamento; 
                d) richiede a chi ne e' in possesso le informazioni e
          l'esibizione dei documenti necessari per l'esercizio  delle
          sue  funzioni,  nonche'  raccoglie  da  qualunque  soggetto
          informato dichiarazioni, da verbalizzare se rese oralmente; 
                e) se sospetta possibili violazioni della regolazione
          negli ambiti di sua competenza, svolge ispezioni  presso  i
          soggetti sottoposti alla  regolazione  mediante  accesso  a
          impianti,  a  mezzi  di   trasporto   e   uffici;   durante
          l'ispezione,  anche  avvalendosi  della  collaborazione  di
          altri  organi  dello  Stato,  puo'  controllare   i   libri
          contabili e qualsiasi altro documento aziendale,  ottenerne
          copia, chiedere chiarimenti e altre  informazioni,  apporre
          sigilli; delle operazioni ispettive e  delle  dichiarazioni
          rese deve essere redatto apposito verbale; 
                f) ordina la cessazione delle condotte  in  contrasto
          con gli atti di regolazione  adottati  e  con  gli  impegni
          assunti dai soggetti sottoposti a  regolazione,  disponendo
          le misure opportune di ripristino; nei casi in cui  intenda
          adottare una decisione volta a fare cessare un'infrazione e
          le  imprese  propongano  impegni  idonei  a  rimuovere   le
          contestazioni da essa avanzate,  puo'  rendere  obbligatori
          tali impegni per le  imprese  e  chiudere  il  procedimento
          senza accertare l'infrazione; puo' riaprire il procedimento
          se mutano le circostanze di fatto su cui sono stati assunti
          gli impegni o se le informazioni trasmesse dalle  parti  si
          rivelano incomplete, inesatte o fuorvianti; in  circostanze
          straordinarie,  ove  ritenga  che  sussistano   motivi   di
          necessita' e  di  urgenza,  al  fine  di  salvaguardare  la
          concorrenza  e  di  tutelare  gli  interessi  degli  utenti
          rispetto al rischio di un danno grave e irreparabile,  puo'
          adottare provvedimenti temporanei di natura cautelare; 
                g) valuta i reclami, le  istanze  e  le  segnalazioni
          presentati  dagli  utenti  e  dai  consumatori,  singoli  o
          associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi  e
          tariffari da  parte  dei  soggetti  esercenti  il  servizio
          sottoposto a regolazione, ai fini dell'esercizio delle  sue
          competenze; 
                h) disciplina, con propri provvedimenti, le modalita'
          per la soluzione non giurisdizionale delle controversie tra
          gli operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture
          e servizi  di  trasporto  e  gli  utenti  o  i  consumatori
          mediante procedure semplici e non onerose  anche  in  forma
          telematica. Per le predette controversie, individuate con i
          provvedimenti dell'Autorita' di cui al primo  periodo,  non
          e' possibile proporre ricorso in sede giurisdizionale  fino
          a che non sia stato esperito un tentativo  obbligatorio  di
          conciliazione,  da  ultimare  entro  trenta  giorni   dalla
          proposizione dell'istanza  all'Autorita'.  A  tal  fine,  i
          termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi fino
          alla  scadenza  del  termine   per   la   conclusione   del
          procedimento di conciliazione; 
                i) ferme restando le sanzioni previste  dalla  legge,
          da atti amministrativi e da clausole convenzionali,  irroga
          una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento
          del  fatturato  dell'impresa  interessata   nei   casi   di
          inosservanza   dei   criteri   per    la    formazione    e
          l'aggiornamento di  tariffe,  canoni,  pedaggi,  diritti  e
          prezzi  sottoposti  a  controllo  amministrativo,  comunque
          denominati, di inosservanza dei criteri per la  separazione
          contabile e per la disaggregazione dei costi e  dei  ricavi
          pertinenti  alle  attivita'  di  servizio  pubblico  e   di
          violazione della disciplina relativa all'accesso alle  reti
          e alle infrastrutture  o  delle  condizioni  imposte  dalla
          stessa Autorita', nonche' di inottemperanza agli  ordini  e
          alle misure disposti; 
                l) applica  una  sanzione  amministrativa  pecuniaria
          fino all'1 per cento del fatturato dell'impresa interessata
          qualora: 
                  1) i destinatari  di  una  richiesta  della  stessa
          Autorita' forniscano informazioni  inesatte,  fuorvianti  o
          incomplete,  ovvero  non  forniscano  le  informazioni  nel
          termine stabilito; 
                  2)  i  destinatari  di  un'ispezione  rifiutino  di
          fornire ovvero presentino in modo  incompleto  i  documenti
          aziendali, nonche' rifiutino di  fornire  o  forniscano  in
          modo  inesatto,  fuorviante  o  incompleto  i   chiarimenti
          richiesti; 
                m) nel caso di inottemperanza  agli  impegni  di  cui
          alla lettera f) applica una sanzione fino al 10  per  cento
          del fatturato dell'impresa interessata. 
              4. Restano ferme tutte le altre competenze  diverse  da
          quelle   disciplinate   nel   presente    articolo    delle
          amministrazioni pubbliche, statali e regionali, nei settori
          indicati; in particolare, restano ferme  le  competenze  in
          materia di vigilanza, controllo e sanzione nell'ambito  dei
          rapporti con le imprese di trasporto e con i gestori  delle
          infrastrutture, in materia di sicurezza e standard tecnici,
          di definizione  degli  ambiti  del  servizio  pubblico,  di
          tutela sociale e di promozione degli investimenti. Tutte le
          amministrazioni pubbliche, statali e regionali, nonche' gli
          enti  strumentali  che  hanno  competenze  in  materia   di
          sicurezza e standard tecnici  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti trasmettono all'Autorita' le delibere che possono
          avere  un  impatto  sulla  concorrenza  tra  operatori  del
          settore, sulle tariffe, sull'accesso  alle  infrastrutture,
          con   facolta'   da   parte   dell'Autorita'   di   fornire
          segnalazioni  e  pareri  circa   la   congruenza   con   la
          regolazione economica. Restano  altresi'  ferme  e  possono
          essere    contestualmente    esercitate    le    competenze
          dell'Autorita' garante della concorrenza disciplinate dalla
          legge 10 ottobre 1990, n. 287 e dai decreti  legislativi  2
          agosto 2007,  n.  145  e  2  agosto  2007,  n.  146,  e  le
          competenze  dell'Autorita'  di  vigilanza   sui   contratti
          pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.
          163 e le  competenze  dell'Agenzia  per  le  infrastrutture
          stradali  e   autostradali   di   cui   all'art.   36   del
          decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98. 
              5. L'Autorita' rende pubblici nei modi piu' opportuni i
          provvedimenti di regolazione e riferisce  annualmente  alle
          Camere  evidenziando   lo   stato   della   disciplina   di
          liberalizzazione adottata e la parte ancora da definire. La
          regolazione approvata ai sensi del presente articolo  resta
          efficace fino a  quando  e'  sostituita  dalla  regolazione
          posta dalle amministrazioni pubbliche cui saranno  affidate
          le competenze previste dal presente articolo. 
              6. All'esercizio delle competenze di cui al comma  2  e
          alle attivita' di cui al  comma  3,  nonche'  all'esercizio
          delle altre competenze e alle  altre  attivita'  attribuite
          dalla legge, si provvede come segue: 
                a)    agli    oneri    derivanti     dall'istituzione
          dell'Autorita' e dal suo funzionamento, nel limite  massimo
          di 1,5 milioni di euro per l'anno 2013  e  2,5  milioni  di
          euro per l'anno 2014, si provvede  mediante  corrispondente
          riduzione dello stanziamento del Fondo  speciale  di  parte
          corrente  iscritto,  ai   fini   del   bilancio   triennale
          2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
          speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          per  l'anno  2013,  allo  scopo  parzialmente   utilizzando
          l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
          Al fine di assicurare l'immediato avvio  dell'Autorita'  di
          regolazione  dei  trasporti,  l'Autorita'   garante   della
          concorrenza  e  del  mercato  anticipa,   nei   limiti   di
          stanziamento del proprio bilancio,  le  risorse  necessarie
          per la copertura  degli  oneri  derivanti  dall'istituzione
          dell'Autorita' di  regolazione  dei  trasporti  e  dal  suo
          funzionamento, nella misura di  1,5  milioni  di  euro  per
          l'anno 2013 e di 2,5 milioni di euro per  l'anno  2014.  Le
          somme  anticipate  sono  restituite  all'Autorita'  garante
          della concorrenza e del mercato a valere sulle  risorse  di
          cui  al  primo  periodo  della   presente   lettera.   Fino
          all'attivazione del contributo  di  cui  alla  lettera  b),
          l'Autorita'  garante  della  concorrenza  e  del   mercato,
          nell'ambito delle predette risorse, assicura  all'Autorita'
          di regolazione dei trasporti, tramite apposita convenzione,
          il necessario  supporto  operativo-logistico,  economico  e
          finanziario per lo svolgimento delle attivita'  strumentali
          all'implementazione    della    struttura     organizzativa
          dell'Autorita' di regolazione dei trasporti; 
                b) mediante un  contributo  versato  dagli  operatori
          economici operanti nel settore del trasporto e per i  quali
          l'Autorita' abbia concretamente avviato, nel mercato in cui
          essi operano, l'esercizio delle competenze o il  compimento
          delle  attivita'  previste  dalla  legge,  in  misura   non
          superiore  all'1  per   mille   del   fatturato   derivante
          dall'esercizio delle attivita' svolte percepito nell'ultimo
          esercizio, con la previsione di  soglie  di  esenzione  che
          tengano conto della dimensione del  fatturato.  Il  computo
          del fatturato e' effettuato in modo da evitare duplicazioni
          di contribuzione. Il contributo e' determinato  annualmente
          con atto  dell'Autorita',  sottoposto  ad  approvazione  da
          parte  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,   di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel
          termine di trenta giorni dalla ricezione dell'atto, possono
          essere formulati rilievi cui l'Autorita'  si  conforma;  in
          assenza di rilievi nel termine l'atto si intende approvato; 
                b-bis)  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  29,   ultimo
          periodo, della legge 14 novembre 1995, n. 481, in  sede  di
          prima  attuazione  del   presente   articolo,   l'Autorita'
          provvede al reclutamento  del  personale  di  ruolo,  nella
          misura massima del 50 per cento dei posti disponibili nella
          pianta organica,  determinata  in  ottanta  unita',  e  nei
          limiti  delle  risorse   disponibili,   mediante   apposita
          selezione nell'ambito del personale dipendente da pubbliche
          amministrazioni  in  possesso  delle   competenze   e   dei
          requisiti di professionalita' ed esperienza  richiesti  per
          l'espletamento delle singole funzioni e tale  da  garantire
          la massima neutralita' e imparzialita'. In fase di avvio il
          personale selezionato dall'Autorita' e' comandato da  altre
          pubbliche  amministrazioni,  con  oneri  a   carico   delle
          amministrazioni di provenienza. A  seguito  del  versamento
          dei  contributi  di  cui  alla  lettera  b),  il   predetto
          personale  e'  immesso  nei  ruoli   dell'Autorita'   nella
          qualifica assunta in sede di selezione. 
              6-bis.  Nelle   more   dell'entrata   in   operativita'
          dell'Autorita',  determinata  con  propria   delibera,   le
          funzioni e le competenze attribuite alla  stessa  ai  sensi
          del presente articolo continuano  ad  essere  svolte  dalle
          amministrazioni  e  dagli  enti  pubblici  competenti   nei
          diversi settori interessati. A decorrere dalla stessa  data
          l'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari  (URSF)
          del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  di  cui
          all'art. 4, comma 1, lettera c), del regolamento di cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n.
          211,  istituito  ai  sensi   dell'art.   37   del   decreto
          legislativo  8  luglio  2003,   n.   188,   e'   soppresso.
          Conseguentemente, il Ministero delle infrastrutture  e  dei
          trasporti provvede alla riduzione della dotazione  organica
          del personale dirigenziale di prima e di seconda fascia  in
          misura corrispondente agli uffici dirigenziali  di  livello
          generale  e  non  generale   soppressi.   Sono,   altresi',
          soppressi  gli  stanziamenti  di  bilancio  destinati  alle
          relative spese di funzionamento. 
              6-ter. Restano ferme le competenze del Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia
          e delle finanze nonche' del CIPE in materia di approvazione
          di contratti di programma nonche'  di  atti  convenzionali,
          con  particolare  riferimento   ai   profili   di   finanza
          pubblica.». 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  80  e  83  del
          decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.  50  (Codice  dei
          contratti pubblici): 
              «Art. 80  (Motivi  di  esclusione).  -  1.  Costituisce
          motivo  di  esclusione  di  un  operatore  economico  dalla
          partecipazione a una procedura d'appalto o concessione,  la
          condanna  con  sentenza  definitiva  o  decreto  penale  di
          condanna divenuto irrevocabile o sentenza  di  applicazione
          della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444  del  codice
          di procedura penale per uno dei seguenti reati: 
                a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli
          416,416-bis  del  codice  penale  ovvero  delitti  commessi
          avvalendosi delle condizioni  previste  dal  predetto  art.
          416-bis ovvero  al  fine  di  agevolare  l'attivita'  delle
          associazioni previste dallo stesso articolo, nonche' per  i
          delitti, consumati o tentati,  previsti  dall'art.  74  del
          decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,  n.
          309, dall'art. 291-quater del decreto del Presidente  della
          Repubblica 23 gennaio 1973,  n.  43  e  dall'art.  260  del
          decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  in  quanto
          riconducibili  alla  partecipazione   a   un'organizzazione
          criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro
          2008/841/GAI del Consiglio; 
                b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli
          317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis,
          346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e  356  del  codice  penale
          nonche' all'art. 2635 del codice civile; 
                b-bis)  false  comunicazioni  sociali  di  cui   agli
          articoli 2621 e 2622 del codice civile; 
                c) frode  ai  sensi  dell'art.  1  della  convenzione
          relativa  alla  tutela  degli  interessi  finanziari  delle
          Comunita' europee; 
                d)  delitti,  consumati  o  tentati,   commessi   con
          finalita'  di  terrorismo,  anche  internazionale,   e   di
          eversione dell'ordine costituzionale reati  terroristici  o
          reati connessi alle attivita' terroristiche; 
                e) delitti di cui  agli  articoli  648-bis,648-ter  e
          648-ter.1 del codice penale,  riciclaggio  di  proventi  di
          attivita' criminose o finanziamento del  terrorismo,  quali
          definiti all'art. 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007,
          n. 109 e successive modificazioni; 
                f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme  di
          tratta di esseri umani definite con il decreto  legislativo
          4 marzo 2014, n. 24; 
                g) ogni altro  delitto  da  cui  derivi,  quale  pena
          accessoria, l'incapacita' di contrattare  con  la  pubblica
          amministrazione. 
              2.  Costituisce  altresi'  motivo  di   esclusione   la
          sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al  comma
          3, di cause di  decadenza,  di  sospensione  o  di  divieto
          previste dall'art. 67 del decreto legislativo  6  settembre
          2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa  di
          cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo
          quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi
          2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre  2011,  n.  159,
          con   riferimento   rispettivamente   alle    comunicazioni
          antimafia  e  alle  informazioni  antimafia.  Resta   fermo
          altresi' quanto previsto dall'art. 34-bis, commi 6 e 7, del
          decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 
              3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la
          sentenza o il decreto ovvero la  misura  interdittiva  sono
          stati emessi nei confronti: del titolare  o  del  direttore
          tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o
          del direttore tecnico, se si tratta  di  societa'  in  nome
          collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico,
          se si tratta  di  societa'  in  accomandita  semplice;  dei
          membri del  consiglio  di  amministrazione  cui  sia  stata
          conferita la legale rappresentanza, ivi compresi  institori
          e procuratori generali, dei membri degli organi con  poteri
          di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri
          di  rappresentanza,  di  direzione  o  di  controllo,   del
          direttore tecnico o del socio unico persona fisica,  ovvero
          del socio di maggioranza in caso di societa' con un  numero
          di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta  di  altro
          tipo di societa' o consorzio. In ogni caso  l'esclusione  e
          il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati
          dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione
          del bando di gara, qualora l'impresa non  dimostri  che  vi
          sia  stata  completa  ed  effettiva   dissociazione   della
          condotta  penalmente  sanzionata;   l'esclusione   non   va
          disposta e il divieto non si applica  quando  il  reato  e'
          stato  depenalizzato  ovvero  quando  e'   intervenuta   la
          riabilitazione ovvero, nei casi di  condanna  ad  una  pena
          accessoria perpetua,  quando  questa  e'  stata  dichiarata
          estinta ai sensi dell'art. 179, settimo comma,  del  codice
          penale ovvero quando il reato e' stato  dichiarato  estinto
          dopo la condanna ovvero in caso di  revoca  della  condanna
          medesima. 
              4.   Un   operatore   economico   e'   escluso    dalla
          partecipazione a una procedura  d'appalto  se  ha  commesso
          violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto  agli
          obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o  dei
          contributi previdenziali, secondo la legislazione  italiana
          o quella dello Stato in cui sono  stabiliti.  Costituiscono
          gravi violazioni quelle che comportano un omesso  pagamento
          di imposte e tasse superiore all'importo  di  cui  all'art.
          48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.   602.   Costituiscono
          violazioni definitivamente accertate  quelle  contenute  in
          sentenze  o  atti  amministrativi  non  piu'  soggetti   ad
          impugnazione. Costituiscono  gravi  violazioni  in  materia
          contributiva e previdenziale quelle  ostative  al  rilascio
          del documento unico di regolarita' contributiva (DURC),  di
          cui al decreto del Ministero del lavoro e  delle  politiche
          sociali  30  gennaio  2015,   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale  n.  125  del  1°  giugno  2015,   ovvero   delle
          certificazioni  rilasciate  dagli  enti  previdenziali   di
          riferimento non aderenti al sistema dello  sportello  unico
          previdenziale. Un operatore economico puo'  essere  escluso
          dalla  partecipazione  a  una  procedura  d'appalto  se  la
          stazione appaltante e' a conoscenza  e  puo'  adeguatamente
          dimostrare che lo stesso ha commesso gravi  violazioni  non
          definitivamente  accertate  agli   obblighi   relativi   al
          pagamento di imposte e tasse  o  contributi  previdenziali.
          Per  gravi  violazioni  non  definitivamente  accertate  in
          materia contributiva e previdenziale s'intendono quelle  di
          cui al quarto periodo. Costituiscono gravi  violazioni  non
          definitivamente  accertate  in   materia   fiscale   quelle
          stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia
          e  delle  finanze,  di  concerto  con  il  Ministro   delle
          infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili  e  previo
          parere del Dipartimento  per  le  politiche  europee  della
          Presidenza del Consiglio dei  ministri,  da  emanare  entro
          sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  delle
          disposizioni di cui al presente periodo, recante  limiti  e
          condizioni per l'operativita'  della  causa  di  esclusione
          relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in
          ogni caso, devono essere correlate al valore dell'appalto e
          comunque  di  importo  non  inferiore  a  35.000  euro.  Il
          presente comma non si applica quando l'operatore  economico
          ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o  impegnandosi  in
          modo  vincolante  a  pagare  le  imposte  o  i   contributi
          previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe,
          ovvero quando il  debito  tributario  o  previdenziale  sia
          comunque integralmente estinto,  purche'  l'estinzione,  il
          pagamento o l'impegno si siano  perfezionati  anteriormente
          alla  scadenza  del  termine  per  la  presentazione  delle
          domande. 
              5.   Le    stazioni    appaltanti    escludono    dalla
          partecipazione  alla  procedura  d'appalto   un   operatore
          economico in una delle seguenti situazioni, qualora: 
                a)  la  stazione  appaltante  possa  dimostrare   con
          qualunque mezzo adeguato la presenza  di  gravi  infrazioni
          debitamente accertate alle norme in  materia  di  salute  e
          sicurezza sul lavoro nonche' agli obblighi di cui  all'art.
          30, comma 3 del presente codice; 
                b)  l'operatore  economico  sia  stato  sottoposto  a
          liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione
          coatta o di concordato preventivo o sia in corso  nei  suoi
          confronti un procedimento per la dichiarazione  di  una  di
          tali situazioni, fermo restando quanto  previsto  dall'art.
          95 del codice della  crisi  di  impresa  e  dell'insolvenza
          adottato in attuazione della delega di cui all'art. 1 della
          legge 19 ottobre 2017, n. 155 e dall'art. 110; 
                c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati
          che l'operatore economico si e'  reso  colpevole  di  gravi
          illeciti professionali,  tali  da  rendere  dubbia  la  sua
          integrita' o affidabilita'; 
                c-bis)  l'operatore  economico   abbia   tentato   di
          influenzare indebitamente  il  processo  decisionale  della
          stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate  a
          fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito,  anche  per
          negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di
          influenzare le decisioni sull'esclusione,  la  selezione  o
          l'aggiudicazione,  ovvero  abbia  omesso  le   informazioni
          dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura  di
          selezione; 
                c-ter)   l'operatore   economico   abbia   dimostrato
          significative o persistenti carenze nell'esecuzione  di  un
          precedente contratto di appalto o  di  concessione  che  ne
          hanno causato la risoluzione per  inadempimento  ovvero  la
          condanna  al  risarcimento  del  danno  o  altre   sanzioni
          comparabili; su tali  circostanze  la  stazione  appaltante
          motiva anche  con  riferimento  al  tempo  trascorso  dalla
          violazione e alla gravita' della stessa; 
                c-quater) l'operatore economico abbia commesso  grave
          inadempimento nei confronti di uno o  piu'  subappaltatori,
          riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato; 
                d)   la   partecipazione   dell'operatore   economico
          determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi
          dell'art. 42, comma 2, non diversamente risolvibile; 
                e) una distorsione della  concorrenza  derivante  dal
          precedente coinvolgimento degli operatori  economici  nella
          preparazione della procedura d'appalto di cui  all'art.  67
          non possa essere risolta con misure meno intrusive; 
                f) l'operatore  economico  sia  stato  soggetto  alla
          sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma  2,  lettera
          c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra
          sanzione che  comporta  il  divieto  di  contrarre  con  la
          pubblica   amministrazione,   compresi   i    provvedimenti
          interdittivi di cui all'art. 14 del decreto  legislativo  9
          aprile 2008, n. 81; 
                f-bis)  l'operatore  economico  che  presenti   nella
          procedura  di  gara  in  corso  e  negli   affidamenti   di
          subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere; 
                f-ter) l'operatore economico iscritto nel  casellario
          informatico tenuto  dall'Osservatorio  dell'ANAC  per  aver
          presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle
          procedure di gara e negli  affidamenti  di  subappalti.  Il
          motivo  di  esclusione  perdura   fino   a   quando   opera
          l'iscrizione nel casellario informatico; 
                g)  l'operatore  economico  iscritto  nel  casellario
          informatico tenuto  dall'Osservatorio  dell'ANAC  per  aver
          presentato false dichiarazioni o  falsa  documentazione  ai
          fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione,  per
          il periodo durante il quale perdura l'iscrizione; 
                h) l'operatore economico abbia violato il divieto  di
          intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della  legge  19
          marzo 1990, n.  55.  L'esclusione  ha  durata  di  un  anno
          decorrente dall'accertamento definitivo della violazione  e
          va comunque disposta se la violazione non e' stata rimossa; 
                i)   l'operatore   economico    non    presenti    la
          certificazione di cui all'art.  17  della  legge  12  marzo
          1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la  sussistenza  del
          medesimo requisito; 
                l)  l'operatore  economico  che,  pur  essendo  stato
          vittima dei reati previsti e puniti dagli  articoli  317  e
          629 del codice penale aggravati ai sensi  dell'art.  7  del
          decreto-legge 13  maggio  1991,  n.  152,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 12  luglio  1991,  n.  203,  non
          risulti aver denunciato i fatti all'autorita'  giudiziaria,
          salvo che ricorrano i  casi  previsti  dall'art.  4,  primo
          comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza
          di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi  a  base
          della  richiesta  di  rinvio  a  giudizio   formulata   nei
          confronti   dell'imputato   nell'anno   antecedente    alla
          pubblicazione  del  bando   e   deve   essere   comunicata,
          unitamente alle generalita' del soggetto che ha  omesso  la
          predetta  denuncia,  dal   procuratore   della   Repubblica
          procedente all'ANAC, la quale cura la  pubblicazione  della
          comunicazione sul sito dell'Osservatorio; 
                m) l'operatore economico  si  trovi  rispetto  ad  un
          altro partecipante alla medesima procedura di  affidamento,
          in una situazione di controllo di  cui  all'art.  2359  del
          codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto,
          se la situazione di controllo o la relazione  comporti  che
          le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 
              6.  Le  stazioni  appaltanti  escludono  un   operatore
          economico in qualunque  momento  della  procedura,  qualora
          risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti
          compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una
          delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5. 
              7. Un operatore economico che si  trovi  in  una  delle
          situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in
          cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva
          non  superiore  a  18  mesi   ovvero   abbia   riconosciuto
          l'attenuante della  collaborazione  come  definita  per  le
          singole fattispecie di reato, o al comma 5,  e'  ammesso  a
          provare  di  aver  risarcito  o  di  essersi  impegnato   a
          risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito
          e di aver  adottato  provvedimenti  concreti  di  carattere
          tecnico, organizzativo e relativi  al  personale  idonei  a
          prevenire ulteriori reati o illeciti. 
              8. Se la stazione appaltante ritiene che le  misure  di
          cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico  non
          e'   escluso   della   procedura    d'appalto;    viceversa
          dell'esclusione   viene   data    motivata    comunicazione
          all'operatore economico. 
              9.  Un  operatore  economico   escluso   con   sentenza
          definitiva dalla partecipazione alle procedure  di  appalto
          non puo' avvalersi della possibilita' prevista dai commi  7
          e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante  da  tale
          sentenza. 
              10. Se la sentenza penale di  condanna  definitiva  non
          fissa la durata della pena accessoria della incapacita'  di
          contrattare con  la  pubblica  amministrazione,  la  durata
          della esclusione dalla procedura  d'appalto  o  concessione
          e': 
                a) perpetua, nei casi in cui alla  condanna  consegue
          di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi  dell'art.
          317-bis, primo periodo, del codice  penale,  salvo  che  la
          pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'art. 179, settimo
          comma, del codice penale; 
                b) pari a sette  anni  nei  casi  previsti  dall'art.
          317-bis, secondo periodo, del codice penale, salvo che  sia
          intervenuta riabilitazione; 
                c) pari a cinque anni nei casi diversi da  quelli  di
          cui alle  lettere  a)  e  b),  salvo  che  sia  intervenuta
          riabilitazione. 
              10-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del  comma
          10,  se  la  pena  principale  ha  una  durata   inferiore,
          rispettivamente, a sette e cinque anni  di  reclusione,  la
          durata della esclusione e'  pari  alla  durata  della  pena
          principale. Nei casi di cui al comma  5,  la  durata  della
          esclusione e' pari a tre anni,  decorrenti  dalla  data  di
          adozione del  provvedimento  amministrativo  di  esclusione
          ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di
          passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente
          alla definizione del giudizio, la stazione appaltante  deve
          tenere  conto  di  tale  fatto  ai   fini   della   propria
          valutazione  circa  la  sussistenza  del  presupposto   per
          escludere dalla partecipazione alla  procedura  l'operatore
          economico che l'abbia commesso. 
              11.  Le  cause  di  esclusione  previste  dal  presente
          articolo  non  si  applicano  alle   aziende   o   societa'
          sottoposte  a  sequestro  o  confisca  ai  sensi  dell'art.
          12-sexies  del  decreto-legge  8  giugno  1992,   n.   306,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  1992,
          n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto  legislativo  6
          settembre 2011,  n.  159,  ed  affidate  ad  un  custode  o
          amministratore giudiziario o finanziario,  limitatamente  a
          quelle  riferite  al   periodo   precedente   al   predetto
          affidamento. 
              12. In caso di presentazione di falsa  dichiarazione  o
          falsa documentazione,  nelle  procedure  di  gara  e  negli
          affidamenti di subappalto, la stazione  appaltante  ne  da'
          segnalazione all'Autorita' che, se ritiene che siano  state
          rese  con  dolo  o  colpa  grave  in  considerazione  della
          rilevanza o della gravita' dei fatti  oggetto  della  falsa
          dichiarazione    o    della    presentazione    di    falsa
          documentazione,   dispone   l'iscrizione   nel   casellario
          informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara
          e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino
          a due anni, decorso il quale l'iscrizione e'  cancellata  e
          perde comunque efficacia. 
              13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro  novanta
          giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice,
          puo' precisare, al fine di garantire omogeneita' di  prassi
          da parte delle stazioni appaltanti, quali  mezzi  di  prova
          considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze
          di esclusione di cui al comma 5, lettera c),  ovvero  quali
          carenze  nell'esecuzione  di  un  procedente  contratto  di
          appalto siano significative ai fini del medesimo  comma  5,
          lettera c). 
              14. Non possono essere affidatari di subappalti  e  non
          possono stipulare i relativi contratti  i  soggetti  per  i
          quali  ricorrano  i  motivi  di  esclusione  previsti   dal
          presente articolo.». 
              «Art. 83 (Criteri di selezione e soccorso istruttorio).
          - 1. I criteri di selezione riguardano esclusivamente: 
                a) i requisiti di idoneita' professionale; 
                b) la capacita' economica e finanziaria; 
                c) le capacita' tecniche e professionali. 
              2. I requisiti e le capacita' di cui al  comma  1  sono
          attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo
          presente l'interesse pubblico ad avere il piu' ampio numero
          di potenziali partecipanti, nel rispetto  dei  principi  di
          trasparenza e rotazione. Per i lavori, con  il  regolamento
          di cui all'art. 216, comma  27-octies,  sono  disciplinati,
          nel rispetto dei principi di cui  al  presente  articolo  e
          anche  al  fine  di  favorire  l'accesso  da  parte   delle
          microimprese e delle piccole e medie imprese, il sistema di
          qualificazione, i casi e le  modalita'  di  avvalimento,  i
          requisiti e le capacita' che devono  essere  posseduti  dal
          concorrente,  anche  in  riferimento  ai  consorzi  di  cui
          all'art. 45, lettere b) e c) e la documentazione  richiesta
          ai fini  della  dimostrazione  del  loro  possesso  di  cui
          all'allegato XVII. Fino all'adozione di detto  regolamento,
          si applica l'art. 216, comma 14. 
              3. Ai fini della sussistenza dei requisiti  di  cui  al
          comma 1, lettera a), i concorrenti alle gare, se  cittadini
          italiani o di  altro  Stato  membro  residenti  in  Italia,
          devono  essere  iscritti  nel  registro  della  camera   di
          commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura  o  nel
          registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o
          presso i competenti ordini professionali. Al  cittadino  di
          altro Stato membro non residente in Italia, e' richiesta la
          prova dell'iscrizione, secondo le modalita'  vigenti  nello
          Stato di residenza, in uno  dei  registri  professionali  o
          commerciali di cui all'allegato XVI, mediante dichiarazione
          giurata o secondo le modalita' vigenti nello  Stato  membro
          nel quale e' stabilito ovvero mediante attestazione,  sotto
          la propria responsabilita', che il certificato prodotto  e'
          stato  rilasciato  da  uno  dei  registri  professionali  o
          commerciali istituiti nel Paese in cui e' residente.  Nelle
          procedure  di  aggiudicazione  degli  appalti  pubblici  di
          servizi, se i candidati o gli offerenti  devono  essere  in
          possesso   di   una   particolare   autorizzazione   ovvero
          appartenere a  una  particolare  organizzazione  per  poter
          prestare  nel  proprio  Paese  d'origine   i   servizi   in
          questione, la stazione appaltante  puo'  chiedere  loro  di
          provare  il  possesso   di   tale   autorizzazione   ovvero
          l'appartenenza all'organizzazione. 
              4. Per gli appalti di  servizi  e  forniture,  ai  fini
          della verifica del possesso dei requisiti di cui  al  comma
          1, lettera b), le stazioni appaltanti, nel bando  di  gara,
          possono richiedere: 
                a) che gli operatori economici abbiano  un  fatturato
          minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo  nel
          settore di attivita' oggetto dell'appalto; 
                b)   che   gli   operatori    economici    forniscano
          informazioni riguardo ai loro conti annuali che  evidenzino
          in particolare i rapporti tra attivita' e passivita'; 
                c) un  livello  adeguato  di  copertura  assicurativa
          contro i rischi professionali. 
              5. Il fatturato minimo annuo  richiesto  ai  sensi  del
          comma 4, lettera a) non puo' comunque  superare  il  doppio
          del valore stimato dell'appalto, calcolato in relazione  al
          periodo di riferimento dello stesso, salvo  in  circostanze
          adeguatamente  motivate  relative   ai   rischi   specifici
          connessi alla natura dei servizi e  forniture,  oggetto  di
          affidamento.  La  stazione  appaltante,  ove  richieda   un
          fatturato minimo annuo, ne indica le ragioni nei  documenti
          di gara. Per gli appalti divisi in lotti, il presente comma
          si applica per ogni singolo lotto.  Tuttavia,  le  stazioni
          appaltanti possono fissare il fatturato  minimo  annuo  che
          gli operatori economici  devono  avere  con  riferimento  a
          gruppi di lotti nel caso in  cui  all'aggiudicatario  siano
          aggiudicati piu' lotti da eseguirsi contemporaneamente.  Se
          gli appalti basati  su  un  accordo  quadro  devono  essere
          aggiudicati in  seguito  alla  riapertura  della  gara,  il
          requisito del fatturato  annuo  massimo  di  cui  al  primo
          periodo del presente comma  e'  calcolato  sulla  base  del
          valore massimo atteso dei contratti specifici  che  saranno
          eseguiti  contemporaneamente,  se  conosciuto,   altrimenti
          sulla base del valore stimato dell'accordo quadro. Nel caso
          di sistemi  dinamici  di  acquisizione,  il  requisito  del
          fatturato annuo massimo e' calcolato sulla base del  valore
          massimo  atteso  degli  appalti  specifici  da  aggiudicare
          nell'ambito di tale sistema. 
              5-bis. In relazione al requisito di  cui  al  comma  4,
          lettera  c),  l'adeguatezza  della  copertura  assicurativa
          offerta   viene   valutata   sulla   base   della   polizza
          assicurativa  contro  i  rischi   professionali   posseduta
          dall'operatore  economico  e  in  corso  di  validita'.  In
          relazione alle polizze assicurative di importo inferiore al
          valore  dell'appalto,  le   stazioni   appaltanti   possono
          richiedere  che  l'offerta  sia  corredata,   a   pena   di
          esclusione,    dall'impegno    da    parte     dell'impresa
          assicuratrice  ad  adeguare   il   valore   della   polizza
          assicurativa   a   quello   dell'appalto,   in   caso    di
          aggiudicazione. 
              6. Per gli  appalti  di  servizi  e  forniture,  per  i
          criteri di selezione di cui al  comma  1,  lettera  c),  le
          stazioni  appaltanti  possono  richiedere   requisiti   per
          garantire che gli operatori economici possiedano le risorse
          umane e tecniche e  l'esperienza  necessarie  per  eseguire
          l'appalto con  un  adeguato  standard  di  qualita'.  Nelle
          procedure,  d'appalto  per  forniture  che  necessitano  di
          lavori di posa in  opera  o  di  installazione,  servizi  o
          lavori,  la   capacita'   professionale   degli   operatori
          economici  di  fornire   tali   servizi   o   di   eseguire
          l'installazione o i lavori e' valutata con riferimento alla
          loro competenza, efficienza, esperienza e affidabilita'. Le
          informazioni  richieste  non  possono  eccedere   l'oggetto
          dell'appalto; l'amministrazione deve, comunque, tener conto
          dell'esigenza  di  protezione   dei   segreti   tecnici   e
          commerciali. 
              7. Fermo restando il sistema di qualificazione  di  cui
          all'art. 84 nonche' quanto previsto  in  materia  di  prova
          documentale preliminare dall'art. 85, la dimostrazione  dei
          requisiti di cui al comma 1, lettere b) e c) e' fornita,  a
          seconda della natura, della quantita' o  dell'importanza  e
          dell'uso delle forniture o dei servizi, utilizzando i mezzi
          di prova di cui all'art. 86, commi 4 e 5. 
              8. Le stazioni appaltanti  indicano  le  condizioni  di
          partecipazione richieste, che possono essere espresse  come
          livelli minimi di  capacita',  congiuntamente  agli  idonei
          mezzi  di  prova,  nel  bando  di  gara  o  nell'invito   a
          confermare interesse ed effettuano la  verifica  formale  e
          sostanziale delle capacita' realizzative, delle  competenze
          tecniche e professionali, ivi comprese  le  risorse  umane,
          organiche    all'impresa,    nonche'    delle     attivita'
          effettivamente eseguite. Per i soggetti di cui all'art. 45,
          comma 2, lettere d), e), f) e g), nel bando  sono  indicate
          le eventuali misure in  cui  gli  stessi  requisiti  devono
          essere posseduti dai singoli concorrenti  partecipanti.  La
          mandataria in ogni  caso  deve  possedere  i  requisiti  ed
          eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. I bandi  e
          le  lettere  di  invito  non  possono  contenere  ulteriori
          prescrizioni  a  pena  di  esclusione  rispetto  a   quelle
          previste dal presente codice e  da  altre  disposizioni  di
          legge vigenti. Dette prescrizioni sono comunque nulle. 
              9. Le  carenze  di  qualsiasi  elemento  formale  della
          domanda possono essere sanate attraverso  la  procedura  di
          soccorso  istruttorio  di  cui  al   presente   comma.   In
          particolare, in caso di mancanza, incompletezza e  di  ogni
          altra  irregolarita'  essenziale  degli  elementi   e   del
          documento di gara unico europeo di  cui  all'art.  85,  con
          esclusione di  quelle  afferenti  all'offerta  economica  e
          all'offerta tecnica,  la  stazione  appaltante  assegna  al
          concorrente un  termine,  non  superiore  a  dieci  giorni,
          perche'  siano   rese,   integrate   o   regolarizzate   le
          dichiarazioni necessarie,  indicandone  il  contenuto  e  i
          soggetti che le devono rendere. In caso di inutile  decorso
          del termine di regolarizzazione, il concorrente e'  escluso
          dalla  gara.  Costituiscono  irregolarita'  essenziali  non
          sanabili le carenze della documentazione che non consentono
          l'individuazione del contenuto o del soggetto  responsabile
          della stessa. 
              10.  E'  istituito  presso  l'ANAC,  che  ne  cura   la
          gestione, il sistema del rating di impresa e delle relative
          premialita', per il  quale  l'Autorita'  rilascia  apposita
          certificazione agli operatori economici, su  richiesta.  Il
          suddetto sistema  e'  connesso  a  requisiti  reputazionali
          valutati sulla base di indici qualitativi  e  quantitativi,
          oggettivi e misurabili, nonche' sulla base di  accertamenti
          definitivi  che  esprimono  l'affidabilita'   dell'impresa.
          L'ANAC definisce i requisiti reputazionali e i  criteri  di
          valutazione  degli  stessi  e  i  criteri   relativi   alla
          valutazione dell'impatto generato di cui all'art. 1,  comma
          382, lettera b), della legge  28  dicembre  2015,  n.  208,
          anche qualora l'offerente sia  un  soggetto  diverso  dalle
          societa' benefit, nonche' le modalita'  di  rilascio  della
          relativa  certificazione,  mediante  linee  guida  adottate
          entro tre mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente disposizione. Le linee guida di cui al  precedente
          periodo istituiscono altresi'  un  sistema  amministrativo,
          regolato sotto  la  direzione  dell'ANAC,  di  penalita'  e
          premialita' per la denuncia  obbligatoria  delle  richieste
          estorsive e corruttive da parte delle imprese  titolari  di
          appalti pubblici, comprese le imprese subappaltatrici e  le
          imprese  fornitrici  di   materiali,   opere   e   servizi,
          prevedendo altresi' uno specifico regime sanzionatorio  nei
          casi  di   omessa   o   tardiva   denuncia.   I   requisiti
          reputazionali alla base del rating di  impresa  di  cui  al
          presente  comma  tengono   conto,   in   particolare,   dei
          precedenti comportamenti dell'impresa, con  riferimento  al
          mancato utilizzo del soccorso istruttorio, all'applicazione
          delle disposizioni sulla denuncia obbligatoria di richieste
          estorsive e corruttive, nonche' al rispetto dei tempi e dei
          costi nell'esecuzione  dei  contratti  e  dell'incidenza  e
          degli esiti del contenzioso sia in sede  di  partecipazione
          alle procedure di  gara  sia  in  fase  di  esecuzione  del
          contratto. Per il calcolo del rating di  impresa  si  tiene
          conto del comportamento degli  operatori  economici  tenuto
          nelle procedure di affidamento avviate  dopo  l'entrata  in
          vigore  della  presente  disposizione.  L'ANAC  attribuisce
          elementi   premiali   agli    operatori    economici    per
          comportamenti  anteriori  all'entrata   in   vigore   della
          presente disposizione conformi a  quanto  previsto  per  il
          rilascio del rating di impresa.». 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          26 agosto 2015 (Approvazione del Piano strategico nazionale
          della portualita' e della  logistica)  e'  pubblicato,  per
          comunicato, nella Gazzetta Ufficiale 27  ottobre  2015,  n.
          250. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per il testo dell'art.  18  della  legge  28  gennaio
          1994, n. 84, si vedano le note alle premesse. 
              - Si riporta il testo degli articoli 5 e 6 della  legge
          28 gennaio 1994, n.  84  (Riordino  della  legislazione  in
          materia portuale): 
              «Art. 5  (Documento  di  programmazione  strategica  di
          sistema. Piano regolatore portuale). - 1. Le  Autorita'  di
          sistema portuale redigono un  documento  di  programmazione
          strategica  di  sistema  (DPSS),  coerente  con  il   Piano
          generale  dei  trasporti  e  della  logistica  e  con   gli
          orientamenti europei in materia di portualita', logistica e
          reti  infrastrutturali  nonche'  con  il  Piano  strategico
          nazionale della portualita' e della logistica. Il DPSS: 
                a) definisce gli obiettivi di sviluppo dell'Autorita'
          di sistema portuale; 
                b)  individua  gli  ambiti  portuali,   intesi   come
          delimitazione geografica  dei  singoli  porti  amministrati
          dall'Autorita' di sistema portuale che  comprendono,  oltre
          alla circoscrizione territoriale dell'Autorita' di  sistema
          portuale,  le  ulteriori   aree,   pubbliche   e   private,
          assoggettate alla giurisdizione dell'Autorita'  di  sistema
          portuale; 
                c) ripartisce gli ambiti portuali in  aree  portuali,
          retro-portuali e di interazione tra porto e citta'; 
                d)  individua  i  collegamenti  infrastrutturali   di
          ultimo miglio di tipo viario e ferroviario  con  i  singoli
          porti del sistema esterni all'ambito portuale  nonche'  gli
          attraversamenti  dei  centri  urbani  rilevanti   ai   fini
          dell'operativita' dei singoli porti del sistema. 
              1-bis. Il DPSS e' adottato  dal  Comitato  di  gestione
          dell'Autorita' di sistema portuale; e' sottoposto, mediante
          conferenza dei servizi, ai  sensi  dell'art.  14-bis  della
          legge 7 agosto 1990,  n.  241,  indetta  dall'Autorita'  di
          sistema portuale, al parere di  ciascun  comune  e  regione
          territorialmente  interessati,  che  si   esprimono   entro
          quarantacinque giorni dal ricevimento dell'atto, decorsi  i
          quali si  intende  espresso  parere  non  ostativo,  ed  e'
          approvato  dal  Ministero  delle  infrastrutture  e   della
          mobilita' sostenibili, che si esprime sentita la Conferenza
          nazionale  di  coordinamento  delle  Autorita'  di  sistema
          portuale di cui all'art. 11-ter della  presente  legge.  Il
          documento di programmazione strategica di  sistema  non  e'
          assoggettato  alla  procedura  di  valutazione   ambientale
          strategica (VAS). 
              1-ter. Nei singoli porti amministrati  dalle  Autorita'
          di  sistema  portuale  l'ambito  e  l'assetto  delle   aree
          portuali e retro-portuali,  individuati  e  delimitati  nel
          DPSS, sono disegnati e  specificati  nel  piano  regolatore
          portuale  (PRP),  che  individua  analiticamente  anche  le
          caratteristiche e la  destinazione  funzionale  delle  aree
          interessate  nonche'   i   beni   sottoposti   al   vincolo
          preordinato all'esproprio  nel  rispetto  del  testo  unico
          delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia
          di espropriazione per pubblica utilita', di cui al  decreto
          del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.  327.  Se
          la  realizzazione  di  un'opera  pubblica  o  di   pubblica
          utilita' non e' prevista dal PRP,  il  vincolo  preordinato
          all'esproprio, ai sensi dell'art. 10, comma 1,  del  citato
          testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica  n.  327  del   2001,   puo'   essere   disposto
          dall'Autorita' di sistema portuale, mediante una conferenza
          di servizi ai sensi dell'art. 14-ter della legge  7  agosto
          1990, n. 241. Si applica quanto previsto dall'art.  13  del
          decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. 
              1-quater.  Le  funzioni  ammesse  dai  PRP  nelle  aree
          portuali sono esclusivamente quelle previste  dall'art.  4,
          comma 3; nelle aree retro-portuali possono  essere  ammesse
          attivita' accessorie alle funzioni previste dal citato art.
          4, comma 3. 
              1-quinquies. La pianificazione delle  aree  portuali  e
          retro-portuali e' competenza  esclusiva  dell'Autorita'  di
          sistema portuale, che vi provvede  mediante  l'approvazione
          del PRP. La  pianificazione  delle  aree  con  funzione  di
          interazione porto-citta' e'  di  competenza  del  comune  e
          della regione, secondo quanto previsto  dalle  disposizioni
          di legge applicabili, che vi provvedono previa acquisizione
          del parere dell'Autorita'  di  sistema  portuale.  Ai  fini
          dell'adozione  degli  strumenti  urbanistici  relativi   ai
          collegamenti infrastrutturali  di  ultimo  miglio  di  tipo
          viario  e  ferroviario  nonche'  agli  attraversamenti  del
          centro urbano rilevanti ai fini dell'operativita' del porto
          individuati nel DPSS, l'ente competente vi provvede  previa
          acquisizione  dell'intesa  con   l'Autorita'   di   sistema
          portuale. Le Autorita'  di  sistema  portuale  indicano  al
          Ministero   delle   infrastrutture   e   della    mobilita'
          sostenibili   e   alle   regioni   le   aree   portuali   e
          retro-portuali  potenzialmente  destinabili  all'ubicazione
          delle piattaforme logistiche intermodali  e  all'ubicazione
          dei  punti  di  scambio  intermodale,   nonche'   le   aree
          potenzialmente  destinabili  alla  costruzione  di  caselli
          autostradali funzionali  alle  nuove  stazioni  ferroviarie
          dell'alta velocita' e dell'alta capacita'. 
              1-sexies. Nel caso dei porti in cui  siano  tuttora  in
          vigore PRP approvati antecedentemente all'entrata in vigore
          della presente  legge,  nelle  more  dell'approvazione  del
          nuovo PRP, laddove il Comitato di  gestione  dell'Autorita'
          di sistema portuale ravvisi  la  necessita'  di  realizzare
          opere in via d'urgenza, il piano operativo triennale di cui
          all'art. 9, comma 5, lettera  b),  puo'  definire,  in  via
          transitoria, la  destinazione  funzionale  di  alcune  aree
          sulla base delle funzioni ammesse dall'art. 4, comma 3.  In
          tale caso  il  piano  operativo  triennale  e'  soggetto  a
          specifica  approvazione  da  parte  del   Ministero   delle
          infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili   e   alla
          procedura di verifica di assoggettabilita' a VAS, ai  sensi
          dell'art. 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
              1-septies. Gli  ambiti  portuali  come  delimitati  dal
          DPSS, ovvero,  laddove  lo  stesso  non  sia  ancora  stato
          approvato, dai vigenti PRP, anche se approvati prima  della
          data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  sono
          equiparati alle zone territoriali omogenee B  previste  dal
          decreto del Ministro per i lavori pubblici 2  aprile  1968,
          n.  1444,  ai  fini  dell'applicabilita'  della  disciplina
          stabilita dall' art. 142, comma  2,  del  codice  dei  beni
          culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
          gennaio 2004, n. 42. Le regioni adeguano il  proprio  piano
          territoriale  paesistico   regionale   entro   il   termine
          perentorio di quarantacinque giorni  dall'approvazione  del
          DPSS. 
              2. I  PRP  di  cui  al  comma  1-ter  sono  redatti  in
          attuazione del Piano strategico nazionale della portualita'
          e della logistica e del DPSS nonche'  in  conformita'  alle
          Linee guida emanate  dal  Consiglio  superiore  dei  lavori
          pubblici e approvate dal Ministero delle  infrastrutture  e
          della  mobilita'  sostenibili.  I   PRP   specificano   gli
          obiettivi, le previsioni, gli elementi, i  contenuti  e  le
          strategie di ciascuno  scalo  marittimo,  delineando  anche
          l'assetto    complessivo    delle    opere    di     grande
          infrastrutturazione. 
              2-bis. Nei porti di cui  al  comma  1-ter,  in  cui  e'
          istituita  l'Autorita'  di  sistema   portuale,   il   PRP,
          corredato  del  rapporto  ambientale  di  cui  al   decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e': 
                a) adottato dal Comitato di  gestione  dell'Autorita'
          di sistema portuale; 
                b)   inviato   successivamente   per    il    parere,
          limitatamente alla coerenza di quanto previsto con riguardo
          alle aree  portuali  e  retro-portuali  perimetrali  con  i
          contenuti degli  strumenti  di  pianificazione  urbanistica
          vigenti relativi alle aree contigue  a  quelle  portuali  e
          retro-portuali sulle quali le previsioni del PRP potrebbero
          avere impatto, al comune e alla regione interessati, che si
          esprimono  entro  quarantacinque  giorni  dal   ricevimento
          dell'atto, decorsi i quali si intende espresso  parere  non
          ostativo, nonche' al Ministero delle infrastrutture e della
          mobilita' sostenibili  per  il  parere  sulla  coerenza  di
          quanto previsto con il DPSS e al  Consiglio  superiore  dei
          lavori  pubblici  per  il  parere  di  competenza,  che  si
          esprimono entro novanta giorni dal  ricevimento  dell'atto,
          decorsi i quali si intende espresso parere non ostativo; 
                c)  approvato,  esaurita  la  procedura  di  cui   al
          presente comma e quella di cui al comma 3-ter, dal Comitato
          di  gestione  dell'Autorita'  di  sistema  portuale   entro
          quaranta  giorni   decorrenti   dalla   conclusione   della
          procedura di VAS. 
              2-ter. Il PRP e' un  piano  territoriale  di  rilevanza
          statale e rappresenta l'unico strumento di pianificazione e
          di  governo  del  territorio  nel  proprio   perimetro   di
          competenza. 
              3. Nei porti di cui alla categoria II, classe III,  con
          esclusione di quelli aventi le funzioni di cui all'art.  4,
          comma 3, lettera e), l'ambito e l'assetto  complessivo  del
          porto sono specificati dal PRP, che individua, altresi', le
          caratteristiche e la  destinazione  funzionale  delle  aree
          interessate. 
              3-bis. Nei porti di cui al comma 3, nei  quali  non  e'
          istituita  l'Autorita'  di  sistema  portuale,   il   piano
          regolatore  e'  adottato  e  approvato  dalla  regione   di
          pertinenza o,  ove  istituita,  dall'Autorita'  di  sistema
          portuale regionale, previa intesa con il comune o i  comuni
          interessati, ciascuno per il proprio ambito di  competenza,
          nel rispetto delle normative vigenti e delle proprie  norme
          regolamentari. Sono fatte salve, altresi', le  disposizioni
          legislative regionali vigenti in materia di  pianificazione
          dei porti di interesse regionale. 
              3-ter. I piani regolatori portuali sono sottoposti,  ai
          sensi della normativa vigente in materia, alla procedura di
          VAS. 
              4. Il Presidente dell'Autorita'  di  sistema  portuale,
          autonomamente o su richiesta della  regione  o  del  comune
          interessato, puo' promuovere  e  proporre  al  Comitato  di
          gestione, per la successiva adozione, varianti-stralcio  al
          piano regolatore  portuale  concernenti  la  qualificazione
          funzionale di porzioni del singolo scalo marittimo. 
              4-bis.  Le  varianti-stralcio   al   piano   regolatore
          portuale di cui al  comma  4,  relative  al  singolo  scalo
          marittimo, sono sottoposte  al  procedimento  previsto  per
          l'approvazione  del  piano  regolatore  portuale   e   alla
          procedura di verifica di assoggettabilita' a VAS, ai  sensi
          dell'art. 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
              4-ter. Le varianti-stralcio di cui al comma 4  relative
          ai porti compresi in un'Autorita' di sistema  portuale,  la
          cui competenza ricade in piu' regioni, sono  approvate  con
          atto della regione nel cui territorio e' ubicato  il  porto
          oggetto di variante-stralcio, sentite le  regioni  nel  cui
          territorio sono compresi gli altri porti amministrati dalla
          medesima Autorita' di sistema portuale. 
              5. Le modifiche che non alterano in modo sostanziale la
          struttura  del  PRP  in  termini   di   obiettivi,   scelte
          strategiche  e  caratterizzazione  funzionale  delle   aree
          portuali,  relativamente  al   singolo   scalo   marittimo,
          costituiscono  adeguamenti  tecnico-funzionali  del   piano
          regolatore  portuale.  Gli  adeguamenti  tecnico-funzionali
          sono adottati dal Comitato di  gestione  dell'Autorita'  di
          sistema portuale, e' successivamente  acquisito  il  parere
          del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si esprime
          entro quarantacinque  giorni,  decorrenti  dalla  ricezione
          della proposta di adeguamento  tecnico-funzionale.  Decorso
          tale termine, il parere si intende espresso positivamente. 
              5-bis. L'esecuzione delle  opere  nei  porti  da  parte
          della Autorita' di sistema portuale e' autorizzata ai sensi
          della normativa vigente. Fatto salvo  quanto  previsto  dal
          presente articolo, nonche' dalle norme vigenti  in  materia
          di autorizzazione di impianti e infrastrutture energetiche,
          nonche' di opere ad essi connesse,  l'esecuzione  di  opere
          nei porti da parte di privati e' autorizzata, sotto tutti i
          profili rilevanti,  in  esito  ad  apposita  conferenza  di
          servizi convocata dalla Autorita' di  sistema  portuale  o,
          laddove non istituita, dalla autorita' marittima, ai  sensi
          dell'art. 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241,  cui
          sono chiamate tutte le Amministrazioni competenti. In  caso
          di  dissenso  tra  le  amministrazioni  partecipanti   alla
          Conferenza dei servizi, si applicano le disposizioni di cui
          all'art. 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
              5-ter. Per le opere pubbliche da realizzare nei  porti,
          fermo   restando   quanto   stabilito   al   comma   5-bis,
          l'accertamento della conformita' ai  piani  urbanistici  ed
          alle norme in materia di edilizia e'  effettuato  ai  sensi
          del comma  5  ovvero,  per  le  opere  che  non  comportano
          modificazioni  plano-ba-timetriche  del  piano   regolatore
          portuale, in sede di approvazione  del  progetto  ai  sensi
          dell'art. 27 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
          in deroga all'art.  7  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e all'art. 2 del  decreto
          del Presidente della Repubblica 18  aprile  1994,  n.  383.
          Qualora effettuato  nell'ambito  del  procedimento  di  cui
          all'art. 27 del citato decreto legislativo n. 50 del  2016,
          l'accertamento di cui al primo periodo sostituisce ad  ogni
          effetto tutti gli  atti  di  intesa,  i  pareri,  i  titoli
          abilitativi anche edilizi, le autorizzazioni e i nulla osta
          previsti da leggi statali e regionali. 
              6.  All'art.  88  del  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il n. 1)  e'  sostituito
          dal seguente: 
                "1) le opere marittime relative ai porti di cui  alla
          categoria I e alla categoria II, classe I, e  le  opere  di
          preminente interesse nazionale per la sicurezza dello Stato
          e della navigazione nonche' per la difesa delle coste". 
              7.   Sono   di   competenza   regionale   le   funzioni
          amministrative concernenti le opere marittime  relative  ai
          porti di cui alla categoria II, classi II e III. 
              8. Spetta allo Stato l'onere per la realizzazione delle
          opere  nei  porti  di  cui  alla  categoria  I  e  per   la
          realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei
          porti di cui alla categoria II, classi I e II. Le  regioni,
          il comune interessato o  l'Autorita'  di  sistema  portuale
          possono  comunque  intervenire  con  proprie  risorse,   in
          concorso  o   in   sostituzione   dello   Stato,   per   la
          realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei
          porti di cui alla categoria II, classi I e II. Spetta  alla
          regione  o  alle  regioni  interessate   l'onere   per   la
          realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei
          porti di cui alla categoria II, classe III. Le Autorita' di
          sistema portuale, a copertura dei costi  sostenuti  per  le
          opere  da   esse   stesse   realizzate,   possono   imporre
          soprattasse a carico  delle  merci  imbarcate  o  sbarcate,
          oppure aumentare l'entita' dei canoni di concessione. 
              9. Sono considerate opere di grande infrastrutturazione
          le costruzioni di canali marittimi,  di  dighe  foranee  di
          difesa, di darsene, di bacini  e  di  banchine  attrezzate,
          nonche' l'escavazione e l'approfondimento  dei  fondali.  I
          relativi progetti sono approvati  dal  Consiglio  superiore
          dei lavori pubblici. 
              10. Il Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
          sulla base delle proposte  contenute  nei  piani  operativi
          triennali predisposti dalle Autorita' di sistema  portuale,
          ai sensi  dell'art.  9,  comma  3,  lettera  a),  individua
          annualmente le  opere  di  cui  al  comma  9  del  presente
          articolo, da realizzare nei porti di cui alla categoria II,
          classi I e II. 
              11. Per gli interventi da attuarsi  dalle  regioni,  in
          conformita' ai piani regionali dei trasporti o ai piani  di
          sviluppo   economico-produttivo,    il    Ministro    delle
          infrastrutture  e  dei   trasporti   emana   direttive   di
          coordinamento. 
              11-bis. 
              11-ter. 
              11-quater. . 
              11-quinquies. 
              11-sexies.». 
              «Art. 6. - Autorita' di sistema portuale 
              1.  Sono  istituite  quindici  Autorita'   di   sistema
          portuale: 
                a) del Mare Ligure occidentale; 
                b) del Mare Ligure orientale; 
                c) del Mar Tirreno settentrionale; 
                d) del Mar Tirreno centro-settentrionale; 
                e) del Mar Tirreno centrale; 
                f) dei Mari Tirreno meridionale e Ionio; 
                g) del Mare di Sardegna; 
                h) del Mare di Sicilia occidentale; 
                i) del Mare di Sicilia orientale; 
                l) del Mare Adriatico meridionale; 
                m) del Mare Ionio; 
                n) del Mare Adriatico centrale; 
                o) del Mare Adriatico centro-settentrionale; 
                p) del Mare Adriatico settentrionale; 
                q) del Mare Adriatico orientale; 
                q-bis) dello Stretto. 
              2.  I  porti  rientranti  nelle  Autorita'  di  sistema
          portuale di cui al comma 1, sono indicati nell'Allegato  A,
          che costituisce  parte  integrante  della  presente  legge,
          fatto salvo quanto previsto dal comma 2-bis e dall'art. 22,
          comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169. 
              2-bis. Con regolamento, da adottare,  su  proposta  del
          Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,  ai  sensi
          dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
          possono  essere  apportate,  su  richiesta   motivata   del
          Presidente    della    Regione    interessata,    modifiche
          all'allegato A alla presente legge, al fine di consentire: 
                a) l'inserimento di un porto di  rilevanza  economica
          regionale o di un porto di rilevanza economica nazionale la
          cui gestione e' stata trasferita alla  regione  all'interno
          del   sistema   dell'Autorita'    di    sistema    portuale
          territorialmente competente; 
                b)  il  trasferimento  di  un  porto  a  una  diversa
          Autorita' di sistema portuale, previa intesa con le regioni
          nel cui territorio  hanno  sede  le  Autorita'  di  sistema
          portuale di destinazione e di provenienza. 
              3. Sede della Autorita' di sistema portuale e' la  sede
          del porto centrale, individuato  nel  Regolamento  (UE)  n.
          1315/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  dell'11
          dicembre 2013, ricadente nella stessa Autorita' di  sistema
          portuale. In caso di due o piu'  porti  centrali  ricadenti
          nella medesima Autorita' di sistema  portuale  il  Ministro
          indica la sede  della  stessa.  Il  Ministro,  su  proposta
          motivata della regione o delle regioni il cui territorio e'
          interessato dall'Autorita' di sistema portuale, ha facolta'
          di individuare in altra  sede  di  soppressa  Autorita'  di
          sistema  portuale  aderente  alla  Autorita'   di   sistema
          portuale, la sede della stessa. 
              4. L'Autorita' di sistema  portuale  nel  perseguimento
          degli obiettivi e delle finalita' di cui all'art. 1  svolge
          i seguenti compiti: 
                a)    indirizzo,    programmazione,    coordinamento,
          regolazione, promozione e  controllo,  anche  mediante  gli
          uffici  territoriali  portuali  secondo   quanto   previsto
          all'art. 6-bis, comma 1, lettera c), delle operazioni e dei
          servizi  portuali,   delle   attivita'   autorizzatorie   e
          concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 e delle  altre
          attivita' commerciali ed industriali esercitate nei porti e
          nelle circoscrizioni territoriali. All'Autorita' di sistema
          portuale sono, altresi',  conferiti  poteri  di  ordinanza,
          anche in riferimento alla sicurezza rispetto  a  rischi  di
          incidenti connessi alle  attivita'  e  alle  condizioni  di
          igiene sul lavoro ai sensi dell'art. 24; 
                b) manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti
          comuni nell'ambito portuale, ivi  compresa  quella  per  il
          mantenimento dei fondali; 
                c) affidamento e controllo  delle  attivita'  dirette
          alla fornitura a titolo oneroso  agli  utenti  portuali  di
          servizi  di  interesse  generale,   non   coincidenti   ne'
          strettamente  connessi  alle  operazioni  portuali  di  cui
          all'art. 16, comma 1; 
                d)  coordinamento  delle   attivita'   amministrative
          esercitate  dagli   enti   e   dagli   organismi   pubblici
          nell'ambito dei porti  e  nelle  aree  demaniali  marittime
          comprese nella circoscrizione territoriale; 
                e) amministrazione in via esclusiva delle aree e  dei
          beni  del  demanio  marittimo  ricompresi   nella   propria
          circoscrizione, in forza di quanto previsto dalla  presente
          legge e  dal  codice  della  navigazione,  fatte  salve  le
          eventuali competenze regionali e la  legislazione  speciale
          per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna.  Per  la
          gestione delle attivita' inerenti le funzioni  sul  demanio
          marittimo le Autorita' di sistema portuale si avvalgono del
          Sistema informativo del demanio marittimo (S.I.D.); 
                f) promozione e coordinamento di  forme  di  raccordo
          con i sistemi logistici retro portuali e interportuali. 
              5. L'Autorita' di sistema portuale e' ente pubblico non
          economico di rilevanza nazionale a ordinamento speciale  ed
          e'  dotato  di  autonomia  amministrativa,   organizzativa,
          regolamentare, di bilancio e finanziaria. Ad  essa  non  si
          applicano le disposizioni della legge 20 marzo 1975, n. 70,
          e successive modificazioni. Si applicano i principi di  cui
          al titolo I del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165.
          Le  Autorita'  di  sistema  portuale  adeguano   i   propri
          ordinamenti ai predetti principi  e  adottano,  con  propri
          provvedimenti, criteri e modalita' per il reclutamento  del
          personale dirigenziale e non dirigenziale nel rispetto  dei
          principi di cui all'art. 35, comma 3, del medesimo  decreto
          legislativo. I medesimi provvedimenti disciplinano, secondo
          criteri di trasparenza ed imparzialita',  le  procedure  di
          conferimento degli incarichi dirigenziali e di  ogni  altro
          incarico. Gli atti  adottati  in  attuazione  del  presente
          comma sono sottoposti all'approvazione del Ministero  delle
          infrastrutture  e  dei   trasporti.   Per   il   Presidente
          dell'Autorita' di sistema portuale e il Segretario generale
          si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8  e  10.
          Per  il  periodo  di  durata  dell'incarico  di  Presidente
          dell'Autorita'  di  sistema  portuale   e   di   Segretario
          generale, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono
          collocati in aspettativa senza assegni, con  riconoscimento
          dell'anzianita' di servizio. 
              6. Il personale dirigenziale e non  dirigenziale  delle
          istituite Autorita' di sistema portuale e' assunto mediante
          procedure selettive di natura comparativa, secondo principi
          di  adeguata  pubblicita',  imparzialita',  oggettivita'  e
          trasparenza, in coerenza con quanto stabilito dall'art. 10,
          comma 6. 
              7. L'Autorita' di sistema  portuale  e'  sottoposta  ai
          poteri  di  indirizzo  e  vigilanza  del   Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'art. 12. Ferma
          restando la facolta' di attribuire  l'attivita'  consultiva
          in  materia   legale   e   la   rappresentanza   a   difesa
          dell'Autorita' di  sistema  portuale  dinanzi  a  qualsiasi
          giurisdizione,    nel     rispetto     della     disciplina
          dell'ordinamento forense, agli avvocati dell'ufficio legale
          interno della stessa Autorita' o  ad  avvocati  del  libero
          foro, le Autorita' di sistema portuale possono valersi  del
          patrocinio dell'Avvocatura di Stato. 
              8. La gestione  contabile  e  finanziaria  di  ciascuna
          Autorita'  di  sistema  portuale  e'  disciplinata  da   un
          regolamento  proposto  dal  Presidente  dell'Autorita'   di
          sistema portuale, deliberato dal Comitato  di  gestione  di
          cui   all'art.   9   e   approvato   dal   Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
          dell'economia e delle finanze. Si applicano,  altresi',  le
          disposizioni attuative dell'art. 2 della legge 31  dicembre
          2009, n. 196, in  materia  di  armonizzazione  dei  sistemi
          contabili di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011,  n.
          91. Il conto consuntivo delle Autorita' di sistema portuale
          e' allegato allo stato di previsione  del  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti per l'esercizio successivo a
          quello di riferimento. Le  Autorita'  di  sistema  portuale
          assicurano il massimo livello di trasparenza sull'uso delle
          proprie  risorse  e  sui  risultati  ottenuti,  secondo  le
          previsioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 
              9.   Il   rendiconto   della    gestione    finanziaria
          dell'Autorita' di sistema portuale e' soggetto al controllo
          della Corte dei conti. 
              9-bis. Le Autorita' di sistema portuale rientrano tra i
          soggetti passivi dell'imposta sul  reddito  delle  societa'
          (IRES) previsti dall'art. 73,  comma  1,  lettera  c),  del
          testo unico delle imposte sui redditi, di  cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,
          nei confronti  delle  quali  il  presupposto  d'imposta  si
          verifica in modo unitario e autonomo. 
              9-ter.   Non   costituisce   esercizio   di   attivita'
          commerciali, in quanto esercizio  di  funzioni  statali  da
          parte   di   enti   pubblici,   l'attivita'   di   prelievo
          autoritativa  delle  tasse  di  ancoraggio,   delle   tasse
          portuali sulle merci sbarcate e imbarcate e delle tasse per
          il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art.  16  della
          presente   legge.   Con   decreto   del   Ministro    delle
          infrastrutture e della mobilita' sostenibili,  di  concerto
          con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
          determinati  i  limiti  minimi  e  massimi  stabiliti   per
          ciascuna tipologia dei prelievi, nonche' i criteri  per  la
          determinazione degli stessi. Ciascuna Autorita' di  sistema
          portuale   determina   l'importo   delle   predette   tasse
          all'interno dei limiti previsti, destinando lo stesso  alla
          copertura dei costi per la manutenzione e lo sviluppo delle
          parti comuni dell'ambito portuale destinate alla difesa del
          territorio, al controllo e alla tutela della sicurezza  del
          traffico marittimo e del lavoro in  ambito  portuale,  alla
          viabilita' generale e ad attivita' che  si  connotino  come
          estrinsecazione   di   potesta'   pubbliche,   nonche'   al
          mantenimento dei fondali, oltre che alla copertura di quota
          parte dei costi generali. Le Autorita' di sistema  portuale
          sono tenute alla rendicontazione dei predetti costi con  le
          modalita' stabilite  con  il  decreto  di  cui  al  secondo
          periodo. 
              9-quater. I canoni percepiti dalle Autorita' di sistema
          portuale in relazione alle concessioni demaniali,  comprese
          quelle di cui all'art. 18 della presente  legge  e  di  cui
          all'art. 36 del  codice  della  navigazione,  nonche'  alle
          autorizzazioni all'uso di zone e  pertinenze  demaniali  di
          cui all'art. 39 del regolamento per l'esecuzione del codice
          della  navigazione  (Navigazione  marittima),  di  cui   al
          decreto del Presidente della Repubblica 15  febbraio  1952,
          n. 328, sono considerati redditi  diversi  e  concorrono  a
          formare il reddito complessivo  per  l'ammontare  percepito
          nel periodo d'imposta, ridotto del 50 per cento a titolo di
          deduzione forfettaria delle spese. 
              10. L'esecuzione delle attivita' di  cui  al  comma  4,
          lettera b) e c) e' affidata in  concessione  dall'Autorita'
          di  sistema  portuale  mediante   procedura   di   evidenza
          pubblica, secondo quanto previsto dal  decreto  legislativo
          18 aprile 2016, n. 50. 
              11.  Le  Autorita'  di  sistema  portuale  non  possono
          svolgere,   ne'   direttamente   ne'    tramite    societa'
          partecipate,  operazioni  portuali  e  attivita'  ad   esse
          strettamente connesse. Con le modalita' e le  procedure  di
          cui all'art. 15  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241  e
          successive  modifiche  ed  integrazioni,   l'Autorita'   di
          sistema portuale puo' sempre disciplinare lo svolgimento di
          attivita' e servizi di interesse comune e utili per il piu'
          efficace   compimento   delle   funzioni   attribuite,   in
          collaborazione con Regioni, enti locali  e  amministrazioni
          pubbliche. Essa puo', inoltre, assumere  partecipazioni,  a
          carattere   societario   di   minoranza,   in    iniziative
          finalizzate alla promozione  di  collegamenti  logistici  e
          intermodali, funzionali allo sviluppo del sistema portuale,
          ai sensi dell'art. 46 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
          201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
          2011, n. 214. 
              12. E' fatta salva la disciplina vigente  per  i  punti
          franchi compresi nella zona del porto  franco  di  Trieste.
          Sono fatte salve, altresi', le  discipline  vigenti  per  i
          punti franchi delle zone franche esistenti in altri  ambiti
          portuali. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          sentita l'Autorita' di  sistema  portuale  territorialmente
          competente, con proprio decreto stabilisce l'organizzazione
          amministrativa per la gestione di detti punti. 
              13. 
              14. Decorsi tre anni dalla data di  entrata  in  vigore
          del decreto di cui all'art. 8, comma 1, lettera  f),  della
          legge 7 agosto 2015, n. 124,  con  decreto  del  Presidente
          della  Repubblica,   su   proposta   del   Ministro   delle
          infrastrutture e dei  trasporti,  ai  sensi  dell'art.  17,
          comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  valutate  le
          interazioni fra le piattaforme logistiche  e  i  volumi  di
          traffico, puo' essere ulteriormente  modificato  il  numero
          delle  Autorita'  di  sistema  portuale;  sullo  schema  di
          regolamento  e',  altresi',  acquisito  il   parere   della
          Conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8   del   decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281.  Con  la  medesima
          procedura sono individuati i volumi di traffico  minimo  al
          venir meno dei quali le Autorita' di sistema portuale  sono
          soppresse e le relative funzioni sono accorpate. 
              15. Con decreto del  Presidente  della  Repubblica,  su
          proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
          ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
          n. 400, previo parere della  Conferenza  unificata  di  cui
          all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,
          possono essere modificati i limiti territoriali di ciascuna
          delle istituite Autorita' di sistema portuale.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 28, 29  e  36  del
          regio  decreto  30  marzo  1942,  n.  327   (Codice   della
          navigazione): 
              «Art. 28 (Beni del demanio marittimo).  -  Fanno  parte
          del demanio marittimo: 
                a. il lido, la spiaggia, i porti, le rade; 
                b. le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare,
          i bacini di acqua salsa o salmastra che almeno durante  una
          parte dell'anno comunicano liberamente col mare; 
                c. i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo.». 
              «Art. 29  (Pertinenze  del  demanio  marittimo).  -  Le
          costruzioni e le altre opere appartenenti allo  Stato,  che
          esistono entro i limiti del demanio marittimo  e  del  mare
          territoriale, sono considerate come pertinenze del  demanio
          stesso.». 
              «Art.   36   (Concessione   di   beni   demaniali).   -
          L'amministrazione   marittima,   compatibilmente   con   le
          esigenze del pubblico uso, puo' concedere  l'occupazione  e
          l'uso, anche esclusivo, di beni demaniali e di zone di mare
          territoriale per un determinato periodo di tempo. 
              Le concessioni di durata superiore a quindici anni sono
          di competenza del ministro per  la  marina  mercantile.  Le
          concessioni  di  durata  superiore  a  quattro,  ma  non  a
          quindici  anni,  e  quelle  di  durata  non  superiore   al
          quadriennio che importino impianti  di  difficile  sgombero
          sono di competenza del direttore marittimo. Le  concessioni
          di  durata  non  superiore  al  quadriennio,   quando   non
          importino  impianti  di   difficile   sgombero,   sono   di
          competenza del capo di compartimento marittimo.».