Art. 10 Norme transitorie e finali 1. Le disposizioni del presente regolamento, ad eccezione degli articoli 6, 7, 8 e 9, non si applicano agli atti concessori e agli accordi sostitutivi di cui all'articolo 18, comma 6, della legge n. 84 del 1994 rilasciati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento. 2. I canoni degli atti concessori e degli accordi sostitutivi di cui all'articolo 18, comma 6, della legge n. 84 del 1994, rilasciati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono annualmente rivalutati sulla base degli indici ISTAT, secondo la modalita' prevista all'articolo 04 del decreto-legge n. 400 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 494 del 1993. La misura minima del canone demaniale prevista dall'articolo 100, comma 4, del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020, si applica in tutti i casi in cui l'importo del canone demaniale di cui al primo periodo risulti inferiore a detta misura minima, che e' rivalutata sulla base degli indici ISTAT secondo le modalita' di cui all'articolo 04 del citato decreto-legge n. 400 del 1993. 3. Le Autorita' di sistema portuale adeguano i propri regolamenti alle disposizioni del presente regolamento entro dodici mesi dalla data della sua entrata in vigore. Decorso detto termine, non sono applicabili le disposizioni dei regolamenti in contrasto o comunque non compatibili con il presente regolamento. 4. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 36 a 49 e 54 del Codice della navigazione, nonche' le disposizioni di cui agli articoli da 5 a 35 del regolamento della navigazione marittima.
Note all'art. 10: - Per il testo dell'art. 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, si vedano le note alle premesse. - Per il testo dell'art. 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, si vedano le note all'art. 5. - Per il testo dell'art. 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si vedano le note all'art. 5. - Per il testo degli articoli 36 e 49 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 si vedano, rispettivamente, le note agli articoli 1 e 8. - Si riporta il testo dell'art. 54 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione): «Art. 54 (Occupazioni e innovazioni abusive). - Qualora siano abusivamente occupate zone del demanio marittimo o vi siano eseguite innovazioni non autorizzate, il capo del compartimento ingiunge al contravventore di rimettere le cose in pristino entro il termine a tal fine stabilito e, in caso di mancata esecuzione dell'ordine, provvede d'ufficio, a spese dell'interessato.». - Si riporta il testo degli articoli da 5 a 17, da 19 a 23 e da 25 a 35 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952 n. 328 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1952, n. 94, S.O.: «Art. 5 (Presentazione della domanda di concessione). - Chiunque intenda occupare per qualsiasi uso zone del demanio marittimo o del mare territoriale o pertinenze demaniali marittime, o apportarvi innovazioni, o recare limitazioni agli usi cui esse sono destinate, deve presentare domanda al capo del compartimento competente per territorio. Se si tratta di innovazioni da eseguire in terreno privato confinante col demanio marittimo che non inducano limitazioni all'uso del demanio stesso si applicano le norme contenute nell'art. 22. Art. 6 (Contenuto e documentazione della domanda di concessione). - La domanda deve specificare l'uso che il richiedente intende fare del bene demaniale e la durata della concessione richiesta. La domanda deve essere corredata da una relazione tecnica delle opere da eseguire, dal piano della localita' e dai disegni particolari degli impianti. Il piano e gli altri disegni devono essere in scala adatta ed essere firmati da un professionista abilitato. Per le concessioni da farsi con licenza i richiedenti possono essere esonerati, secondo i casi, dall'obbligo di produrre la relazione tecnica, il piano e gli altri disegni. Art. 7 (Presentazione di altri documenti). - Quando nella domanda o nei disegni si afferma l'esistenza di diritti reali su beni demaniali ovvero su beni privati contigui, il richiedente deve produrre i documenti giustificativi. Art. 8 (Concessioni per licenza). - Le concessioni di durata non superiore al quadriennio che non importino impianti di difficile rimozione sono fatte dal capo del compartimento con licenza e possono essere rinnovate senza formalita' di istruttoria, salvo il parere della intendenza di finanza sulla misura del canone, quando questo non sia determinato in via generale ai sensi del penultimo comma dell'art. 16. Tuttavia qualora entro due mesi dalla richiesta detto parere non sia pervenuto, s'intende confermata la precedente misura del canone. Art. 9 (Concessioni di durata superiore al quadriennio). - Le concessioni di durata superiore al quadriennio o che importino impianti di difficile rimozione devono essere fatte per atto pubblico ricevuto da un ufficiale di porto a cio' destinato con decreto del capo del compartimento. In qualita' di rappresentante dell'amministrazione concedente interviene il capo del compartimento. Per i compartimenti sedi di direzione marittima e quando si tratti di concessione di durata non superiore a quindici anni interviene l'ufficiale piu' elevato in grado dopo il capo del compartimento. Gli atti di concessione di durata sino a quindici anni sono approvati con decreto del direttore marittimo; gli atti di concessione di durata superiore con decreto del ministro per la marina mercantile. Art. 10 (Concessioni provvisorie). - La concessione, per il periodo intercorrente fra la scadenza del relativo atto e la sua rinnovazione, e' regolata, previa autorizzazione del ministro per la marina mercantile (1), con atto di concessione provvisoria non soggetto ad approvazione, rilasciato senza formalita' di istruttoria nei modi prescritti dall'articolo precedente. Per il periodo di validita' dell'atto di concessione provvisoria il canone e' fissato in misura eguale a quella prevista nell'atto scaduto. Puo' essere peraltro imposto al concessionario nello stesso atto di concessione provvisoria l'obbligo di corrispondere, anche se la concessione non e' rinnovata, la maggiore misura che venga determinata a norma dell'art. 16. Art. 11 (Spese di istruttoria). - Le spese di istruttoria, comprese quelle inerenti a visite, ricognizioni, ispezioni, consegne, le spese di ogni genere relative alla stipulazione, alla copiatura, alla registrazione delle licenze e degli atti di concessione, e ogni altra spesa dipendente dalla domanda di concessione, sono a carico del richiedente, il quale deve eseguire, all'atto della presentazione della domanda, un deposito in numerario presso la cassa dell'ufficio del compartimento, nella misura da questo stabilita. Esauriti gli atti relativi alla concessione richiesta, tanto nel caso in cui si addivenga al rilascio della stessa, quanto nel caso in cui la domanda sia respinta, il capo del compartimento procede alla liquidazione del deposito, mediante la compilazione di apposita nota, con l'indicazione di tutte le spese sostenute per conto del richiedente. Tale nota deve essere inviata all'autorita' competente a decidere sulla domanda di concessione. Art. 12 (Parere del genio civile). - Il capo del compartimento richiede sulla domanda di concessione il parere del competente ufficio del genio civile che indica le condizioni tecniche alle quali ritiene necessario sia sottoposta la concessione, e pone il suo visto alla relazione tecnica, ai piani e agli altri disegni dopo averne accertata l'esattezza. Per le concessioni con licenza il predetto parere deve essere richiesto soltanto quando per l'attuazione degli impianti previsti si debbano apportare modificazioni di qualunque entita' ad opere marittime. In ogni caso, l'esecuzione delle opere e' soggetta alla vigilanza dell'ufficio del genio civile alle cui prescrizioni il concessionario deve attenersi. Quando occorra, in relazione all'entita' e allo scopo della concessione, l'ufficio del genio civile procede alle stime, ai computi e ai collaudi necessari. L'ufficio del genio civile assiste inoltre il capo del compartimento nelle operazioni di consegna e di riconsegna, quando sia necessario. Art. 13 (Parere dell'intendenza di finanza). - Il capo del compartimento richiede sulle domande relative a concessioni superiori al biennio o che importino impianti di difficile rimozione il parere della competente intendenza di finanza per quanto ha riguardo alla proprieta' demaniale e alla misura del canone. Per le concessioni con licenza il parere e' richiesto sulla misura del canone, se questa non sia gia' stata fissata a norma del penultimo comma dell'art. 16. Art. 14 (Parere dell'autorita' doganale). - Il capo del compartimento promuove sulla domanda di concessione il parere dell'autorita' doganale competente. Art. 15 (Dissenso sulle domande di concessione). - Nel caso in cui gli uffici interessati non siano dello stesso avviso in ordine a una domanda di concessione, oppure il richiedente reclami contro il rifiuto opposto o non accetti le condizioni stabilite, la decisione spetta al ministro per la marina mercantile, sentiti, ove necessario, gli altri ministri interessati. In caso di dissenso sulla misura del canone, la decisione e' presa dal ministro per la marina mercantile d'accordo con quello per le finanze. Art. 16 (Canone). - Il concessionario deve corrispondere anticipatamente le singole rate del canone, nella misura ed alle scadenze determinate nell'atto di concessione. Per le concessioni con licenza di durata superiore al biennio il canone e' pagato anticipatamente per l'intera durata. Per le concessioni con licenza di durata superiore al biennio il canone e' pagato anticipatamente a rate biennali. Il concessionario deve pagare il canone anche quando non usufruisce in tutto o in parte della concessione, salvo il disposto dell'art. 40 del codice. La misura minima normale del canone per le concessioni e' stabilita da leggi o regolamenti speciali. La misura del canone per le singole concessioni deve essere concordata fra il capo del compartimento e l'intendente di finanza in relazione alla entita' delle concessioni stesse, allo scopo che si intende conseguire e ai profitti che puo' trarne il concessionario. Per le concessioni con licenza la misura del canone, a seconda delle varie specie di concessioni, puo' essere stabilita in via generale dal capo di compartimento d'accordo con l'intendente di finanza. Il concessionario e' obbligato, quando ne sia richiesto, a esibire all'ufficio del compartimento la quietanza attestante il pagamento delle rate del canone. Art. 17 (Cauzione). - Il concessionario deve garantire l'osservanza degli obblighi assunti con l'atto di concessione mediante cauzione, il cui ammontare e' determinato in relazione al contenuto, all'entita' della concessione e al numero di rate del canone il cui omesso pagamento importa la decadenza della concessione a norma dell'art. 47 lettera d del codice. Per le concessioni con licenza il capo del compartimento puo' richiedere il versamento, presso la cassa dell'ufficio del compartimento, di un congruo deposito a garanzia degli obblighi risultanti dalla licenza. Con l'atto di concessione o con la licenza puo' essere imposto al concessionario l'obbligo di accettare che l'amministrazione concedente, in caso di inadempienza, incameri a suo giudizio discrezionale, in tutto o in parte, la cauzione o il deposito, oppure si rivalga su di essi per soddisfacimento di crediti o per rimborso di spese, e cio' anche nel caso in cui l'amministrazione non si avvalga della facolta' di dichiarare la decadenza della concessione, restando il concessionario tenuto a reintegrare la cauzione o il deposito. In nessun caso l'importo della cauzione puo' essere inferiore a due annualita' del canone». «Art. 19 (Contenuto dell'atto di concessione). - Nell'atto di concessione devono essere indicati: 1. l'ubicazione, l'estensione e i confini del bene oggetto della concessione; 2. lo scopo e la durata della concessione; 3. la natura, la forma, le dimensioni, la struttura delle opere da eseguire e i termini assegnati per tale esecuzione; 4. le modalita' di esercizio della concessione e i periodi di sospensione dell'esercizio eventualmente consentiti; 5. il canone, la decorrenza e la scadenza dei pagamenti, nonche' il numero di rate del canone il cui omesso pagamento importi la decadenza della concessione a termini dell'art. 47 del codice; 6. la cauzione; 7. le condizioni particolari alle quali e' sottoposta la concessione, comprese le tariffe per l'uso da parte di terzi; 8. il domicilio del concessionario. Agli atti di concessione devono essere allegati la relazione tecnica, i piani e gli altri disegni. Nelle licenze sono omesse le indicazioni che non siano necessarie in relazione alla minore entita' della concessione. Art. 20 (Custodia degli atti di concessione). - Gli originali degli atti di concessione sono custoditi presso l'ufficio del compartimento sotto la responsabilita' dell'ufficiale destinato a riceverli. Art. 21 (Registri delle concessioni). - Gli atti e le licenze di concessione si trascrivono in appositi registri, tenuti dagli uffici compartimentali, con numerazione rinnovata annualmente; il numero di trascrizione e' riportato sugli atti e sulle licenze. Presso gli uffici circondariali e' presa nota in appositi registri delle concessioni dei beni demaniali compresi nei limiti del circondario. Art. 22 (Nuove opere in prossimita' del demanio marittimo). - L'autorizzazione alla esecuzione di nuove opere nelle zone di cui all'art. 55 del codice consta di una dichiarazione di nulla osta del capo del compartimento, salvo sempre il rilascio dell'atto di concessione per i casi nei quali vengano recate limitazioni all'uso del demanio marittimo. Art. 23 (Responsabilita' del concessionario). - Il concessionario e' responsabile verso l'amministrazione degli obblighi assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato nell'esercizio della concessione alle persone o alle cose. Il concessionario con l'atto o la licenza di concessione assume l'obbligo di manlevare e rendere indenne l'amministrazione da ogni azione che possa esserle intentata da terzi in dipendenza della concessione.». «Art. 25 (Scadenza della concessione). - Scaduto il termine della concessione, questa si intende cessata di diritto senza che occorra alcuna diffida o costituzione in mora. Art. 26 (Revoca e decadenza della concessione). - La revoca e la decadenza della concessione a norma dell'art. 48 del codice sono pronunciate con decreto notificato in via amministrativa. Nel caso previsto dall'art. 47, lettera d, del codice, la decadenza e' pronunciata sentita l'intendenza di finanza. Art. 27 (Vigilanza). - L'esercizio della concessione e' soggetto alle norme di polizia sul demanio marittimo. L'autorita' marittima mercantile vigila sull'osservanza delle norme stesse e delle condizioni cui e' sottoposta la concessione. Il concessionario e' inoltre tenuto alla osservanza delle disposizioni dei competenti uffici relative ai servizi militari, doganali, sanitari, e ad ogni altro servizio di interesse pubblico. Art. 28 (Obblighi del concessionario per l'esercizio della vigilanza). - Il concessionario e' obbligato a consentire l'accesso nei beni concessigli e nelle opere eseguitevi al personale civile e militare dell'amministrazione centrale e locale della marina mercantile, dell'amministrazione finanziaria, del genio civile e delle altre amministrazioni dello Stato, che dovessero accedervi per ragioni del loro ufficio. Art. 29 (Limiti dei diritti del concessionario). - La concessione non attribuisce al concessionario alcuna ragione di preferenza per l'uso delle parti di demanio marittimo o delle opere non comprese nella concessione. Art. 30 (Subingresso). - Il concessionario deve esercitare direttamente la concessione. L'autorizzazione a sostituire altri nel godimento della concessione, a norma dell'art. 46 del codice, e' data dall'autorita' che ha approvato la concessione e il relativo atto e' rilasciato dal capo del compartimento. Qualora l'amministrazione, in caso di vendita o di esecuzione forzata, non intenda autorizzare il subingresso dell'acquirente o dell'aggiudicatario nella concessione, si applicano in caso di vendita le disposizioni sulla decadenza e in caso di esecuzione forzata le disposizioni sulla revoca. Art. 31 (Demolizione delle opere). - Salvo che non sia diversamente stabilito nelle condizioni speciali che regolano la concessione, nei casi di revoca, di decadenza o di scadenza, il concessionario, se l'amministrazione non intenda avvalersi della facolta' di acquisire le opere, ha l'obbligo di provvedere, a sua cura e spese, alla demolizione delle opere stesse e alla rimessa in pristino e riconsegna dei beni concessigli, nei termini che gli saranno notificati. Ove il concessionario non adempia a tale obbligo si fa luogo all'applicazione del disposto dell'ultimo comma dell'art. 49 del codice. Art. 32 (Efficacia della concessione nei confronti dell'amministrazione). - L'atto di concessione non vincola l'amministrazione fino a che non e' stato approvato nelle forme prescritte. Art. 33 (Esibizione del titolo di concessione). - Il concessionario e' obbligato a produrre il titolo di concessione ogni qualvolta ne venga richiesto dall'amministrazione e dagli agenti della forza pubblica. Art. 34 (Consegna e riconsegna dei beni concessi). - Dopo l'approvazione dell'atto di concessione il capo del compartimento con l'assistenza, se necessaria, dell'ufficio del genio civile, immette il concessionario nel possesso del bene concesso. La consegna risulta da processo verbale. Le stesse norme si applicano per la riconsegna da parte del concessionario alla cessazione della concessione. Quando opere eseguite dal concessionario rimangono acquisite allo Stato, il verbale di riconsegna deve riguardare anche tali opere, delle quali e' descritto lo stato di consistenza. Le opere stesse sono iscritte nell'inventario dei beni di demanio pubblico, ramo marina mercantile. Art. 35. (Anticipata occupazione di beni demaniali marittimi). - L'anticipata occupazione di beni demaniali marittimi e l'esecuzione di lavori ai sensi dell'art. 38 del codice sono consentite mediante atto, non soggetto ad approvazione, rilasciato nelle forme prescritte dall'art. 9, previa autorizzazione dell'autorita' cui compete l'approvazione dell'atto di concessione.». - Per il testo degli articoli 18 e 24 del decreto del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952 n. 328 si vedano, rispettivamente, le note agli articoli 2 e 6.