Art. 10
Norme transitorie e finali
1. Le disposizioni del presente regolamento, ad eccezione degli
articoli 6, 7, 8 e 9, non si applicano agli atti concessori e agli
accordi sostitutivi di cui all'articolo 18, comma 6, della legge n.
84 del 1994 rilasciati anteriormente alla data di entrata in vigore
del presente regolamento.
2. I canoni degli atti concessori e degli accordi sostitutivi di
cui all'articolo 18, comma 6, della legge n. 84 del 1994, rilasciati
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente
regolamento, sono annualmente rivalutati sulla base degli indici
ISTAT, secondo la modalita' prevista all'articolo 04 del
decreto-legge n. 400 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 494 del 1993. La misura minima del canone demaniale prevista
dall'articolo 100, comma 4, del decreto-legge n. 104 del 2020,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020, si
applica in tutti i casi in cui l'importo del canone demaniale di cui
al primo periodo risulti inferiore a detta misura minima, che e'
rivalutata sulla base degli indici ISTAT secondo le modalita' di cui
all'articolo 04 del citato decreto-legge n. 400 del 1993.
3. Le Autorita' di sistema portuale adeguano i propri regolamenti
alle disposizioni del presente regolamento entro dodici mesi dalla
data della sua entrata in vigore. Decorso detto termine, non sono
applicabili le disposizioni dei regolamenti in contrasto o comunque
non compatibili con il presente regolamento.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento,
si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 36 a 49 e 54 del
Codice della navigazione, nonche' le disposizioni di cui agli
articoli da 5 a 35 del regolamento della navigazione marittima.
Note all'art. 10:
- Per il testo dell'art. 18 della legge 28 gennaio
1994, n. 84, si vedano le note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 04 del decreto-legge 5 ottobre
1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 1993, n. 494, si vedano le note all'art. 5.
- Per il testo dell'art. 100, comma 4, del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si
vedano le note all'art. 5.
- Per il testo degli articoli 36 e 49 del regio decreto
30 marzo 1942, n. 327 si vedano, rispettivamente, le note
agli articoli 1 e 8.
- Si riporta il testo dell'art. 54 del regio decreto 30
marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione):
«Art. 54 (Occupazioni e innovazioni abusive). - Qualora
siano abusivamente occupate zone del demanio marittimo o vi
siano eseguite innovazioni non autorizzate, il capo del
compartimento ingiunge al contravventore di rimettere le
cose in pristino entro il termine a tal fine stabilito e,
in caso di mancata esecuzione dell'ordine, provvede
d'ufficio, a spese dell'interessato.».
- Si riporta il testo degli articoli da 5 a 17, da 19 a
23 e da 25 a 35 del decreto del Presidente della Repubblica
15 febbraio 1952 n. 328 (Approvazione del regolamento per
l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione
marittima), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile
1952, n. 94, S.O.:
«Art. 5 (Presentazione della domanda di concessione). -
Chiunque intenda occupare per qualsiasi uso zone del
demanio marittimo o del mare territoriale o pertinenze
demaniali marittime, o apportarvi innovazioni, o recare
limitazioni agli usi cui esse sono destinate, deve
presentare domanda al capo del compartimento competente per
territorio.
Se si tratta di innovazioni da eseguire in terreno
privato confinante col demanio marittimo che non inducano
limitazioni all'uso del demanio stesso si applicano le
norme contenute nell'art. 22.
Art. 6 (Contenuto e documentazione della domanda di
concessione). - La domanda deve specificare l'uso che il
richiedente intende fare del bene demaniale e la durata
della concessione richiesta.
La domanda deve essere corredata da una relazione
tecnica delle opere da eseguire, dal piano della localita'
e dai disegni particolari degli impianti.
Il piano e gli altri disegni devono essere in scala
adatta ed essere firmati da un professionista abilitato.
Per le concessioni da farsi con licenza i richiedenti
possono essere esonerati, secondo i casi, dall'obbligo di
produrre la relazione tecnica, il piano e gli altri
disegni.
Art. 7 (Presentazione di altri documenti). - Quando
nella domanda o nei disegni si afferma l'esistenza di
diritti reali su beni demaniali ovvero su beni privati
contigui, il richiedente deve produrre i documenti
giustificativi.
Art. 8 (Concessioni per licenza). - Le concessioni di
durata non superiore al quadriennio che non importino
impianti di difficile rimozione sono fatte dal capo del
compartimento con licenza e possono essere rinnovate senza
formalita' di istruttoria, salvo il parere della intendenza
di finanza sulla misura del canone, quando questo non sia
determinato in via generale ai sensi del penultimo comma
dell'art. 16. Tuttavia qualora entro due mesi dalla
richiesta detto parere non sia pervenuto, s'intende
confermata la precedente misura del canone.
Art. 9 (Concessioni di durata superiore al
quadriennio). - Le concessioni di durata superiore al
quadriennio o che importino impianti di difficile rimozione
devono essere fatte per atto pubblico ricevuto da un
ufficiale di porto a cio' destinato con decreto del capo
del compartimento. In qualita' di rappresentante
dell'amministrazione concedente interviene il capo del
compartimento. Per i compartimenti sedi di direzione
marittima e quando si tratti di concessione di durata non
superiore a quindici anni interviene l'ufficiale piu'
elevato in grado dopo il capo del compartimento.
Gli atti di concessione di durata sino a quindici anni
sono approvati con decreto del direttore marittimo; gli
atti di concessione di durata superiore con decreto del
ministro per la marina mercantile.
Art. 10 (Concessioni provvisorie). - La concessione,
per il periodo intercorrente fra la scadenza del relativo
atto e la sua rinnovazione, e' regolata, previa
autorizzazione del ministro per la marina mercantile (1),
con atto di concessione provvisoria non soggetto ad
approvazione, rilasciato senza formalita' di istruttoria
nei modi prescritti dall'articolo precedente.
Per il periodo di validita' dell'atto di concessione
provvisoria il canone e' fissato in misura eguale a quella
prevista nell'atto scaduto. Puo' essere peraltro imposto al
concessionario nello stesso atto di concessione provvisoria
l'obbligo di corrispondere, anche se la concessione non e'
rinnovata, la maggiore misura che venga determinata a norma
dell'art. 16.
Art. 11 (Spese di istruttoria). - Le spese di
istruttoria, comprese quelle inerenti a visite,
ricognizioni, ispezioni, consegne, le spese di ogni genere
relative alla stipulazione, alla copiatura, alla
registrazione delle licenze e degli atti di concessione, e
ogni altra spesa dipendente dalla domanda di concessione,
sono a carico del richiedente, il quale deve eseguire,
all'atto della presentazione della domanda, un deposito in
numerario presso la cassa dell'ufficio del compartimento,
nella misura da questo stabilita.
Esauriti gli atti relativi alla concessione richiesta,
tanto nel caso in cui si addivenga al rilascio della
stessa, quanto nel caso in cui la domanda sia respinta, il
capo del compartimento procede alla liquidazione del
deposito, mediante la compilazione di apposita nota, con
l'indicazione di tutte le spese sostenute per conto del
richiedente.
Tale nota deve essere inviata all'autorita' competente
a decidere sulla domanda di concessione.
Art. 12 (Parere del genio civile). - Il capo del
compartimento richiede sulla domanda di concessione il
parere del competente ufficio del genio civile che indica
le condizioni tecniche alle quali ritiene necessario sia
sottoposta la concessione, e pone il suo visto alla
relazione tecnica, ai piani e agli altri disegni dopo
averne accertata l'esattezza.
Per le concessioni con licenza il predetto parere deve
essere richiesto soltanto quando per l'attuazione degli
impianti previsti si debbano apportare modificazioni di
qualunque entita' ad opere marittime.
In ogni caso, l'esecuzione delle opere e' soggetta alla
vigilanza dell'ufficio del genio civile alle cui
prescrizioni il concessionario deve attenersi. Quando
occorra, in relazione all'entita' e allo scopo della
concessione, l'ufficio del genio civile procede alle stime,
ai computi e ai collaudi necessari.
L'ufficio del genio civile assiste inoltre il capo del
compartimento nelle operazioni di consegna e di riconsegna,
quando sia necessario.
Art. 13 (Parere dell'intendenza di finanza). - Il capo
del compartimento richiede sulle domande relative a
concessioni superiori al biennio o che importino impianti
di difficile rimozione il parere della competente
intendenza di finanza per quanto ha riguardo alla
proprieta' demaniale e alla misura del canone. Per le
concessioni con licenza il parere e' richiesto sulla misura
del canone, se questa non sia gia' stata fissata a norma
del penultimo comma dell'art. 16.
Art. 14 (Parere dell'autorita' doganale). - Il capo del
compartimento promuove sulla domanda di concessione il
parere dell'autorita' doganale competente.
Art. 15 (Dissenso sulle domande di concessione). - Nel
caso in cui gli uffici interessati non siano dello stesso
avviso in ordine a una domanda di concessione, oppure il
richiedente reclami contro il rifiuto opposto o non accetti
le condizioni stabilite, la decisione spetta al ministro
per la marina mercantile, sentiti, ove necessario, gli
altri ministri interessati.
In caso di dissenso sulla misura del canone, la
decisione e' presa dal ministro per la marina mercantile
d'accordo con quello per le finanze.
Art. 16 (Canone). - Il concessionario deve
corrispondere anticipatamente le singole rate del canone,
nella misura ed alle scadenze determinate nell'atto di
concessione. Per le concessioni con licenza di durata
superiore al biennio il canone e' pagato anticipatamente
per l'intera durata. Per le concessioni con licenza di
durata superiore al biennio il canone e' pagato
anticipatamente a rate biennali.
Il concessionario deve pagare il canone anche quando
non usufruisce in tutto o in parte della concessione, salvo
il disposto dell'art. 40 del codice.
La misura minima normale del canone per le concessioni
e' stabilita da leggi o regolamenti speciali.
La misura del canone per le singole concessioni deve
essere concordata fra il capo del compartimento e
l'intendente di finanza in relazione alla entita' delle
concessioni stesse, allo scopo che si intende conseguire e
ai profitti che puo' trarne il concessionario.
Per le concessioni con licenza la misura del canone, a
seconda delle varie specie di concessioni, puo' essere
stabilita in via generale dal capo di compartimento
d'accordo con l'intendente di finanza.
Il concessionario e' obbligato, quando ne sia
richiesto, a esibire all'ufficio del compartimento la
quietanza attestante il pagamento delle rate del canone.
Art. 17 (Cauzione). - Il concessionario deve garantire
l'osservanza degli obblighi assunti con l'atto di
concessione mediante cauzione, il cui ammontare e'
determinato in relazione al contenuto, all'entita' della
concessione e al numero di rate del canone il cui omesso
pagamento importa la decadenza della concessione a norma
dell'art. 47 lettera d del codice.
Per le concessioni con licenza il capo del
compartimento puo' richiedere il versamento, presso la
cassa dell'ufficio del compartimento, di un congruo
deposito a garanzia degli obblighi risultanti dalla
licenza.
Con l'atto di concessione o con la licenza puo' essere
imposto al concessionario l'obbligo di accettare che
l'amministrazione concedente, in caso di inadempienza,
incameri a suo giudizio discrezionale, in tutto o in parte,
la cauzione o il deposito, oppure si rivalga su di essi per
soddisfacimento di crediti o per rimborso di spese, e cio'
anche nel caso in cui l'amministrazione non si avvalga
della facolta' di dichiarare la decadenza della
concessione, restando il concessionario tenuto a
reintegrare la cauzione o il deposito.
In nessun caso l'importo della cauzione puo' essere
inferiore a due annualita' del canone».
«Art. 19 (Contenuto dell'atto di concessione). -
Nell'atto di concessione devono essere indicati:
1. l'ubicazione, l'estensione e i confini del bene
oggetto della concessione;
2. lo scopo e la durata della concessione;
3. la natura, la forma, le dimensioni, la struttura
delle opere da eseguire e i termini assegnati per tale
esecuzione;
4. le modalita' di esercizio della concessione e i
periodi di sospensione dell'esercizio eventualmente
consentiti;
5. il canone, la decorrenza e la scadenza dei
pagamenti, nonche' il numero di rate del canone il cui
omesso pagamento importi la decadenza della concessione a
termini dell'art. 47 del codice;
6. la cauzione;
7. le condizioni particolari alle quali e' sottoposta
la concessione, comprese le tariffe per l'uso da parte di
terzi;
8. il domicilio del concessionario.
Agli atti di concessione devono essere allegati la
relazione tecnica, i piani e gli altri disegni.
Nelle licenze sono omesse le indicazioni che non siano
necessarie in relazione alla minore entita' della
concessione.
Art. 20 (Custodia degli atti di concessione). - Gli
originali degli atti di concessione sono custoditi presso
l'ufficio del compartimento sotto la responsabilita'
dell'ufficiale destinato a riceverli.
Art. 21 (Registri delle concessioni). - Gli atti e le
licenze di concessione si trascrivono in appositi registri,
tenuti dagli uffici compartimentali, con numerazione
rinnovata annualmente; il numero di trascrizione e'
riportato sugli atti e sulle licenze.
Presso gli uffici circondariali e' presa nota in
appositi registri delle concessioni dei beni demaniali
compresi nei limiti del circondario.
Art. 22 (Nuove opere in prossimita' del demanio
marittimo). - L'autorizzazione alla esecuzione di nuove
opere nelle zone di cui all'art. 55 del codice consta di
una dichiarazione di nulla osta del capo del compartimento,
salvo sempre il rilascio dell'atto di concessione per i
casi nei quali vengano recate limitazioni all'uso del
demanio marittimo.
Art. 23 (Responsabilita' del concessionario). - Il
concessionario e' responsabile verso l'amministrazione
degli obblighi assunti e verso i terzi di ogni danno
cagionato nell'esercizio della concessione alle persone o
alle cose.
Il concessionario con l'atto o la licenza di
concessione assume l'obbligo di manlevare e rendere indenne
l'amministrazione da ogni azione che possa esserle
intentata da terzi in dipendenza della concessione.».
«Art. 25 (Scadenza della concessione). - Scaduto il
termine della concessione, questa si intende cessata di
diritto senza che occorra alcuna diffida o costituzione in
mora.
Art. 26 (Revoca e decadenza della concessione). - La
revoca e la decadenza della concessione a norma dell'art.
48 del codice sono pronunciate con decreto notificato in
via amministrativa.
Nel caso previsto dall'art. 47, lettera d, del codice,
la decadenza e' pronunciata sentita l'intendenza di
finanza.
Art. 27 (Vigilanza). - L'esercizio della concessione e'
soggetto alle norme di polizia sul demanio marittimo.
L'autorita' marittima mercantile vigila sull'osservanza
delle norme stesse e delle condizioni cui e' sottoposta la
concessione.
Il concessionario e' inoltre tenuto alla osservanza
delle disposizioni dei competenti uffici relative ai
servizi militari, doganali, sanitari, e ad ogni altro
servizio di interesse pubblico.
Art. 28 (Obblighi del concessionario per l'esercizio
della vigilanza). - Il concessionario e' obbligato a
consentire l'accesso nei beni concessigli e nelle opere
eseguitevi al personale civile e militare
dell'amministrazione centrale e locale della marina
mercantile, dell'amministrazione finanziaria, del genio
civile e delle altre amministrazioni dello Stato, che
dovessero accedervi per ragioni del loro ufficio.
Art. 29 (Limiti dei diritti del concessionario). - La
concessione non attribuisce al concessionario alcuna
ragione di preferenza per l'uso delle parti di demanio
marittimo o delle opere non comprese nella concessione.
Art. 30 (Subingresso). - Il concessionario deve
esercitare direttamente la concessione.
L'autorizzazione a sostituire altri nel godimento della
concessione, a norma dell'art. 46 del codice, e' data
dall'autorita' che ha approvato la concessione e il
relativo atto e' rilasciato dal capo del compartimento.
Qualora l'amministrazione, in caso di vendita o di
esecuzione forzata, non intenda autorizzare il subingresso
dell'acquirente o dell'aggiudicatario nella concessione, si
applicano in caso di vendita le disposizioni sulla
decadenza e in caso di esecuzione forzata le disposizioni
sulla revoca.
Art. 31 (Demolizione delle opere). - Salvo che non sia
diversamente stabilito nelle condizioni speciali che
regolano la concessione, nei casi di revoca, di decadenza o
di scadenza, il concessionario, se l'amministrazione non
intenda avvalersi della facolta' di acquisire le opere, ha
l'obbligo di provvedere, a sua cura e spese, alla
demolizione delle opere stesse e alla rimessa in pristino e
riconsegna dei beni concessigli, nei termini che gli
saranno notificati.
Ove il concessionario non adempia a tale obbligo si fa
luogo all'applicazione del disposto dell'ultimo comma
dell'art. 49 del codice.
Art. 32 (Efficacia della concessione nei confronti
dell'amministrazione). - L'atto di concessione non vincola
l'amministrazione fino a che non e' stato approvato nelle
forme prescritte.
Art. 33 (Esibizione del titolo di concessione). - Il
concessionario e' obbligato a produrre il titolo di
concessione ogni qualvolta ne venga richiesto
dall'amministrazione e dagli agenti della forza pubblica.
Art. 34 (Consegna e riconsegna dei beni concessi).
- Dopo l'approvazione dell'atto di concessione il capo del
compartimento con l'assistenza, se necessaria, dell'ufficio
del genio civile, immette il concessionario nel possesso
del bene concesso. La consegna risulta da processo verbale.
Le stesse norme si applicano per la riconsegna da parte
del concessionario alla cessazione della concessione.
Quando opere eseguite dal concessionario rimangono
acquisite allo Stato, il verbale di riconsegna deve
riguardare anche tali opere, delle quali e' descritto lo
stato di consistenza.
Le opere stesse sono iscritte nell'inventario dei beni
di demanio pubblico, ramo marina mercantile.
Art. 35. (Anticipata occupazione di beni demaniali
marittimi). - L'anticipata occupazione di beni demaniali
marittimi e l'esecuzione di lavori ai sensi dell'art. 38
del codice sono consentite mediante atto, non soggetto ad
approvazione, rilasciato nelle forme prescritte dall'art.
9, previa autorizzazione dell'autorita' cui compete
l'approvazione dell'atto di concessione.».
- Per il testo degli articoli 18 e 24 del decreto del
decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952 n.
328 si vedano, rispettivamente, le note agli articoli 2 e
6.