Art. 10 
 
                     Norme transitorie e finali 
 
  1. Le disposizioni del presente  regolamento,  ad  eccezione  degli
articoli 6, 7, 8 e 9, non si applicano agli atti  concessori  e  agli
accordi sostitutivi di cui all'articolo 18, comma 6, della  legge  n.
84 del 1994 rilasciati anteriormente alla data di entrata  in  vigore
del presente regolamento. 
  2. I canoni degli atti concessori e degli  accordi  sostitutivi  di
cui all'articolo 18, comma 6, della legge n. 84 del 1994,  rilasciati
anteriormente  alla  data  di  entrata   in   vigore   del   presente
regolamento, sono annualmente  rivalutati  sulla  base  degli  indici
ISTAT,  secondo   la   modalita'   prevista   all'articolo   04   del
decreto-legge n. 400 del 1993, convertito, con  modificazioni,  dalla
legge n. 494 del 1993. La misura minima del canone demaniale prevista
dall'articolo 100, comma  4,  del  decreto-legge  n.  104  del  2020,
convertito, con modificazioni,  dalla  legge  n.  126  del  2020,  si
applica in tutti i casi in cui l'importo del canone demaniale di  cui
al primo periodo risulti inferiore a  detta  misura  minima,  che  e'
rivalutata sulla base degli indici ISTAT secondo le modalita' di  cui
all'articolo 04 del citato decreto-legge n. 400 del 1993. 
  3. Le Autorita' di sistema portuale adeguano i  propri  regolamenti
alle disposizioni del presente regolamento entro  dodici  mesi  dalla
data della sua entrata in vigore. Decorso  detto  termine,  non  sono
applicabili le disposizioni dei regolamenti in contrasto  o  comunque
non compatibili con il presente regolamento. 
  4. Per quanto non espressamente previsto dal presente  regolamento,
si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 36 a 49 e 54 del
Codice  della  navigazione,  nonche'  le  disposizioni  di  cui  agli
articoli da 5 a 35 del regolamento della navigazione marittima. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Per il testo dell'art.  18  della  legge  28  gennaio
          1994, n. 84, si vedano le note alle premesse. 
              - Per il testo dell'art. 04 del decreto-legge 5 ottobre
          1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge  4
          dicembre 1993, n. 494, si vedano le note all'art. 5. 
              -  Per  il  testo   dell'art.   100,   comma   4,   del
          decreto-legge 14  agosto  2020,  n.  104,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 13  ottobre  2020,  n.  126,  si
          vedano le note all'art. 5. 
              - Per il testo degli articoli 36 e 49 del regio decreto
          30 marzo 1942, n. 327 si vedano, rispettivamente,  le  note
          agli articoli 1 e 8. 
              - Si riporta il testo dell'art. 54 del regio decreto 30
          marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione): 
              «Art. 54 (Occupazioni e innovazioni abusive). - Qualora
          siano abusivamente occupate zone del demanio marittimo o vi
          siano eseguite innovazioni non  autorizzate,  il  capo  del
          compartimento ingiunge al contravventore  di  rimettere  le
          cose in pristino entro il termine a tal fine  stabilito  e,
          in  caso  di  mancata  esecuzione   dell'ordine,   provvede
          d'ufficio, a spese dell'interessato.». 
              - Si riporta il testo degli articoli da 5 a 17, da 19 a
          23 e da 25 a 35 del decreto del Presidente della Repubblica
          15 febbraio 1952 n. 328 (Approvazione del  regolamento  per
          l'esecuzione  del  codice  della  navigazione  (Navigazione
          marittima), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  21  aprile
          1952, n. 94, S.O.: 
              «Art. 5 (Presentazione della domanda di concessione). -
          Chiunque  intenda  occupare  per  qualsiasi  uso  zone  del
          demanio marittimo o  del  mare  territoriale  o  pertinenze
          demaniali marittime, o  apportarvi  innovazioni,  o  recare
          limitazioni  agli  usi  cui  esse  sono   destinate,   deve
          presentare domanda al capo del compartimento competente per
          territorio. 
              Se si tratta di  innovazioni  da  eseguire  in  terreno
          privato confinante col demanio marittimo che  non  inducano
          limitazioni all'uso del  demanio  stesso  si  applicano  le
          norme contenute nell'art. 22. 
              Art. 6 (Contenuto e  documentazione  della  domanda  di
          concessione). - La domanda deve specificare  l'uso  che  il
          richiedente intende fare del bene  demaniale  e  la  durata
          della concessione richiesta. 
              La domanda  deve  essere  corredata  da  una  relazione
          tecnica delle opere da eseguire, dal piano della  localita'
          e dai disegni particolari degli impianti. 
              Il piano e gli altri disegni  devono  essere  in  scala
          adatta ed essere firmati da un professionista abilitato. 
              Per le concessioni da farsi con licenza  i  richiedenti
          possono essere esonerati, secondo i casi,  dall'obbligo  di
          produrre  la  relazione  tecnica,  il  piano  e  gli  altri
          disegni. 
              Art. 7 (Presentazione di  altri  documenti).  -  Quando
          nella domanda o  nei  disegni  si  afferma  l'esistenza  di
          diritti reali su beni  demaniali  ovvero  su  beni  privati
          contigui,  il  richiedente  deve   produrre   i   documenti
          giustificativi. 
              Art. 8 (Concessioni per licenza). - Le  concessioni  di
          durata non  superiore  al  quadriennio  che  non  importino
          impianti di difficile rimozione sono  fatte  dal  capo  del
          compartimento con licenza e possono essere rinnovate  senza
          formalita' di istruttoria, salvo il parere della intendenza
          di finanza sulla misura del canone, quando questo  non  sia
          determinato in via generale ai sensi  del  penultimo  comma
          dell'art.  16.  Tuttavia  qualora  entro  due  mesi   dalla
          richiesta  detto  parere  non  sia   pervenuto,   s'intende
          confermata la precedente misura del canone. 
              Art.   9   (Concessioni   di   durata   superiore    al
          quadriennio). -  Le  concessioni  di  durata  superiore  al
          quadriennio o che importino impianti di difficile rimozione
          devono essere  fatte  per  atto  pubblico  ricevuto  da  un
          ufficiale di porto a cio' destinato con  decreto  del  capo
          del   compartimento.   In   qualita'   di    rappresentante
          dell'amministrazione  concedente  interviene  il  capo  del
          compartimento.  Per  i  compartimenti  sedi  di   direzione
          marittima e quando si tratti di concessione di  durata  non
          superiore  a  quindici  anni  interviene  l'ufficiale  piu'
          elevato in grado dopo il capo del compartimento. 
              Gli atti di concessione di durata sino a quindici  anni
          sono approvati con decreto  del  direttore  marittimo;  gli
          atti di concessione di durata  superiore  con  decreto  del
          ministro per la marina mercantile. 
              Art. 10 (Concessioni provvisorie).  -  La  concessione,
          per il periodo intercorrente fra la scadenza  del  relativo
          atto  e  la   sua   rinnovazione,   e'   regolata,   previa
          autorizzazione del ministro per la marina  mercantile  (1),
          con  atto  di  concessione  provvisoria  non  soggetto   ad
          approvazione, rilasciato senza  formalita'  di  istruttoria
          nei modi prescritti dall'articolo precedente. 
              Per il periodo di validita'  dell'atto  di  concessione
          provvisoria il canone e' fissato in misura eguale a  quella
          prevista nell'atto scaduto. Puo' essere peraltro imposto al
          concessionario nello stesso atto di concessione provvisoria
          l'obbligo di corrispondere, anche se la concessione non  e'
          rinnovata, la maggiore misura che venga determinata a norma
          dell'art. 16. 
              Art.  11  (Spese  di  istruttoria).  -  Le   spese   di
          istruttoria,   comprese   quelle   inerenti    a    visite,
          ricognizioni, ispezioni, consegne, le spese di ogni  genere
          relative   alla   stipulazione,   alla   copiatura,    alla
          registrazione delle licenze e degli atti di concessione,  e
          ogni altra spesa dipendente dalla domanda  di  concessione,
          sono a carico del  richiedente,  il  quale  deve  eseguire,
          all'atto della presentazione della domanda, un deposito  in
          numerario presso la cassa dell'ufficio  del  compartimento,
          nella misura da questo stabilita. 
              Esauriti gli atti relativi alla concessione  richiesta,
          tanto nel caso  in  cui  si  addivenga  al  rilascio  della
          stessa, quanto nel caso in cui la domanda sia respinta,  il
          capo  del  compartimento  procede  alla  liquidazione   del
          deposito, mediante la compilazione di  apposita  nota,  con
          l'indicazione di tutte le spese  sostenute  per  conto  del
          richiedente. 
              Tale nota deve essere inviata all'autorita'  competente
          a decidere sulla domanda di concessione. 
              Art. 12 (Parere  del  genio  civile).  -  Il  capo  del
          compartimento richiede  sulla  domanda  di  concessione  il
          parere del competente ufficio del genio civile  che  indica
          le condizioni tecniche alle quali  ritiene  necessario  sia
          sottoposta  la  concessione,  e  pone  il  suo  visto  alla
          relazione tecnica, ai  piani  e  agli  altri  disegni  dopo
          averne accertata l'esattezza. 
              Per le concessioni con licenza il predetto parere  deve
          essere richiesto soltanto  quando  per  l'attuazione  degli
          impianti previsti si  debbano  apportare  modificazioni  di
          qualunque entita' ad opere marittime. 
              In ogni caso, l'esecuzione delle opere e' soggetta alla
          vigilanza  dell'ufficio   del   genio   civile   alle   cui
          prescrizioni  il  concessionario  deve  attenersi.   Quando
          occorra,  in  relazione  all'entita'  e  allo  scopo  della
          concessione, l'ufficio del genio civile procede alle stime,
          ai computi e ai collaudi necessari. 
              L'ufficio del genio civile assiste inoltre il capo  del
          compartimento nelle operazioni di consegna e di riconsegna,
          quando sia necessario. 
              Art. 13 (Parere dell'intendenza di finanza). - Il  capo
          del  compartimento  richiede  sulle  domande   relative   a
          concessioni superiori al biennio o che  importino  impianti
          di  difficile  rimozione   il   parere   della   competente
          intendenza  di  finanza  per  quanto   ha   riguardo   alla
          proprieta' demaniale e  alla  misura  del  canone.  Per  le
          concessioni con licenza il parere e' richiesto sulla misura
          del canone, se questa non sia gia' stata  fissata  a  norma
          del penultimo comma dell'art. 16. 
              Art. 14 (Parere dell'autorita' doganale). - Il capo del
          compartimento promuove  sulla  domanda  di  concessione  il
          parere dell'autorita' doganale competente. 
              Art. 15 (Dissenso sulle domande di concessione). -  Nel
          caso in cui gli uffici interessati non siano  dello  stesso
          avviso in ordine a una domanda di  concessione,  oppure  il
          richiedente reclami contro il rifiuto opposto o non accetti
          le condizioni stabilite, la decisione  spetta  al  ministro
          per la marina  mercantile,  sentiti,  ove  necessario,  gli
          altri ministri interessati. 
              In  caso  di  dissenso  sulla  misura  del  canone,  la
          decisione e' presa dal ministro per  la  marina  mercantile
          d'accordo con quello per le finanze. 
              Art.   16   (Canone).    - Il    concessionario    deve
          corrispondere anticipatamente le singole rate  del  canone,
          nella misura ed  alle  scadenze  determinate  nell'atto  di
          concessione. Per  le  concessioni  con  licenza  di  durata
          superiore al biennio il canone  e'  pagato  anticipatamente
          per l'intera durata. Per  le  concessioni  con  licenza  di
          durata  superiore  al   biennio   il   canone   e'   pagato
          anticipatamente a rate biennali. 
              Il concessionario deve pagare il  canone  anche  quando
          non usufruisce in tutto o in parte della concessione, salvo
          il disposto dell'art. 40 del codice. 
              La misura minima normale del canone per le  concessioni
          e' stabilita da leggi o regolamenti speciali. 
              La misura del canone per le  singole  concessioni  deve
          essere  concordata  fra  il  capo   del   compartimento   e
          l'intendente di finanza in  relazione  alla  entita'  delle
          concessioni stesse, allo scopo che si intende conseguire  e
          ai profitti che puo' trarne il concessionario. 
              Per le concessioni con licenza la misura del canone,  a
          seconda delle varie  specie  di  concessioni,  puo'  essere
          stabilita  in  via  generale  dal  capo  di   compartimento
          d'accordo con l'intendente di finanza. 
              Il  concessionario  e'   obbligato,   quando   ne   sia
          richiesto,  a  esibire  all'ufficio  del  compartimento  la
          quietanza attestante il pagamento delle rate del canone. 
              Art. 17 (Cauzione). - Il concessionario deve  garantire
          l'osservanza  degli  obblighi   assunti   con   l'atto   di
          concessione  mediante  cauzione,  il   cui   ammontare   e'
          determinato in relazione al  contenuto,  all'entita'  della
          concessione e al numero di rate del canone  il  cui  omesso
          pagamento importa la decadenza della  concessione  a  norma
          dell'art. 47 lettera d del codice. 
              Per  le   concessioni   con   licenza   il   capo   del
          compartimento puo'  richiedere  il  versamento,  presso  la
          cassa  dell'ufficio  del  compartimento,  di   un   congruo
          deposito  a  garanzia  degli  obblighi   risultanti   dalla
          licenza. 
              Con l'atto di concessione o con la licenza puo'  essere
          imposto  al  concessionario  l'obbligo  di  accettare   che
          l'amministrazione  concedente,  in  caso  di  inadempienza,
          incameri a suo giudizio discrezionale, in tutto o in parte,
          la cauzione o il deposito, oppure si rivalga su di essi per
          soddisfacimento di crediti o per rimborso di spese, e  cio'
          anche nel caso in  cui  l'amministrazione  non  si  avvalga
          della   facolta'   di   dichiarare   la   decadenza   della
          concessione,   restando   il   concessionario   tenuto    a
          reintegrare la cauzione o il deposito. 
              In nessun caso l'importo  della  cauzione  puo'  essere
          inferiore a due annualita' del canone». 
              «Art.  19  (Contenuto  dell'atto  di  concessione).   -
          Nell'atto di concessione devono essere indicati: 
                1. l'ubicazione, l'estensione e i  confini  del  bene
          oggetto della concessione; 
                2. lo scopo e la durata della concessione; 
                3. la natura, la forma, le dimensioni,  la  struttura
          delle opere da eseguire e  i  termini  assegnati  per  tale
          esecuzione; 
                4. le modalita' di esercizio della  concessione  e  i
          periodi   di   sospensione   dell'esercizio   eventualmente
          consentiti; 
                5.  il  canone,  la  decorrenza  e  la  scadenza  dei
          pagamenti, nonche' il numero di  rate  del  canone  il  cui
          omesso pagamento importi la decadenza della  concessione  a
          termini dell'art. 47 del codice; 
                6. la cauzione; 
                7. le condizioni particolari alle quali e' sottoposta
          la concessione, comprese le tariffe per l'uso da  parte  di
          terzi; 
                8. il domicilio del concessionario. 
              Agli atti di  concessione  devono  essere  allegati  la
          relazione tecnica, i piani e gli altri disegni. 
              Nelle licenze sono omesse le indicazioni che non  siano
          necessarie  in  relazione   alla   minore   entita'   della
          concessione. 
              Art. 20 (Custodia degli atti  di  concessione).  -  Gli
          originali degli atti di concessione sono  custoditi  presso
          l'ufficio  del  compartimento  sotto   la   responsabilita'
          dell'ufficiale destinato a riceverli. 
              Art. 21 (Registri delle concessioni). - Gli atti  e  le
          licenze di concessione si trascrivono in appositi registri,
          tenuti  dagli  uffici  compartimentali,   con   numerazione
          rinnovata  annualmente;  il  numero  di   trascrizione   e'
          riportato sugli atti e sulle licenze. 
              Presso  gli  uffici  circondariali  e'  presa  nota  in
          appositi registri  delle  concessioni  dei  beni  demaniali
          compresi nei limiti del circondario. 
              Art.  22  (Nuove  opere  in  prossimita'  del   demanio
          marittimo). - L'autorizzazione  alla  esecuzione  di  nuove
          opere nelle zone di cui all'art. 55 del  codice  consta  di
          una dichiarazione di nulla osta del capo del compartimento,
          salvo sempre il rilascio dell'atto  di  concessione  per  i
          casi nei  quali  vengano  recate  limitazioni  all'uso  del
          demanio marittimo. 
              Art. 23  (Responsabilita'  del  concessionario).  -  Il
          concessionario  e'  responsabile  verso   l'amministrazione
          degli obblighi assunti  e  verso  i  terzi  di  ogni  danno
          cagionato nell'esercizio della concessione alle  persone  o
          alle cose. 
              Il  concessionario  con  l'atto   o   la   licenza   di
          concessione assume l'obbligo di manlevare e rendere indenne
          l'amministrazione  da  ogni  azione   che   possa   esserle
          intentata da terzi in dipendenza della concessione.». 
              «Art. 25 (Scadenza della  concessione).  -  Scaduto  il
          termine della concessione, questa  si  intende  cessata  di
          diritto senza che occorra alcuna diffida o costituzione  in
          mora. 
              Art. 26 (Revoca e decadenza della  concessione).  -  La
          revoca e la decadenza della concessione a  norma  dell'art.
          48 del codice sono pronunciate con  decreto  notificato  in
          via amministrativa. 
              Nel caso previsto dall'art. 47, lettera d, del  codice,
          la  decadenza  e'  pronunciata  sentita   l'intendenza   di
          finanza. 
              Art. 27 (Vigilanza). - L'esercizio della concessione e'
          soggetto alle  norme  di  polizia  sul  demanio  marittimo.
          L'autorita'  marittima  mercantile  vigila  sull'osservanza
          delle norme stesse e delle condizioni cui e' sottoposta  la
          concessione. 
              Il concessionario e'  inoltre  tenuto  alla  osservanza
          delle  disposizioni  dei  competenti  uffici  relative   ai
          servizi militari,  doganali,  sanitari,  e  ad  ogni  altro
          servizio di interesse pubblico. 
              Art. 28 (Obblighi del  concessionario  per  l'esercizio
          della  vigilanza).  -  Il  concessionario  e'  obbligato  a
          consentire l'accesso nei beni  concessigli  e  nelle  opere
          eseguitevi    al    personale     civile     e     militare
          dell'amministrazione  centrale  e   locale   della   marina
          mercantile,  dell'amministrazione  finanziaria,  del  genio
          civile e  delle  altre  amministrazioni  dello  Stato,  che
          dovessero accedervi per ragioni del loro ufficio. 
              Art. 29 (Limiti dei diritti del concessionario).  -  La
          concessione  non  attribuisce  al   concessionario   alcuna
          ragione di preferenza per  l'uso  delle  parti  di  demanio
          marittimo o delle opere non comprese nella concessione. 
              Art.  30  (Subingresso).  -  Il   concessionario   deve
          esercitare direttamente la concessione. 
              L'autorizzazione a sostituire altri nel godimento della
          concessione, a norma  dell'art.  46  del  codice,  e'  data
          dall'autorita'  che  ha  approvato  la  concessione  e   il
          relativo atto e' rilasciato dal capo del compartimento. 
              Qualora l'amministrazione, in  caso  di  vendita  o  di
          esecuzione forzata, non intenda autorizzare il  subingresso
          dell'acquirente o dell'aggiudicatario nella concessione, si
          applicano  in  caso  di  vendita  le   disposizioni   sulla
          decadenza e in caso di esecuzione forzata  le  disposizioni
          sulla revoca. 
              Art. 31 (Demolizione delle opere). - Salvo che non  sia
          diversamente  stabilito  nelle  condizioni   speciali   che
          regolano la concessione, nei casi di revoca, di decadenza o
          di scadenza, il concessionario,  se  l'amministrazione  non
          intenda avvalersi della facolta' di acquisire le opere,  ha
          l'obbligo  di  provvedere,  a  sua  cura  e   spese,   alla
          demolizione delle opere stesse e alla rimessa in pristino e
          riconsegna  dei  beni  concessigli,  nei  termini  che  gli
          saranno notificati. 
              Ove il concessionario non adempia a tale obbligo si  fa
          luogo  all'applicazione  del  disposto  dell'ultimo   comma
          dell'art. 49 del codice. 
              Art. 32  (Efficacia  della  concessione  nei  confronti
          dell'amministrazione). - L'atto di concessione non  vincola
          l'amministrazione fino a che non e' stato  approvato  nelle
          forme prescritte. 
              Art. 33 (Esibizione del titolo di  concessione).  -  Il
          concessionario  e'  obbligato  a  produrre  il  titolo   di
          concessione   ogni    qualvolta    ne    venga    richiesto
          dall'amministrazione e dagli agenti della forza pubblica. 
              Art. 34 (Consegna  e  riconsegna  dei  beni  concessi).
          - Dopo l'approvazione dell'atto di concessione il capo  del
          compartimento con l'assistenza, se necessaria, dell'ufficio
          del genio civile, immette il  concessionario  nel  possesso
          del bene concesso. La consegna risulta da processo verbale. 
              Le stesse norme si applicano per la riconsegna da parte
          del concessionario alla cessazione della concessione. 
              Quando  opere  eseguite  dal  concessionario  rimangono
          acquisite  allo  Stato,  il  verbale  di  riconsegna   deve
          riguardare anche tali opere, delle quali  e'  descritto  lo
          stato di consistenza. 
              Le opere stesse sono iscritte nell'inventario dei  beni
          di demanio pubblico, ramo marina mercantile. 
              Art. 35.  (Anticipata  occupazione  di  beni  demaniali
          marittimi). - L'anticipata occupazione  di  beni  demaniali
          marittimi e l'esecuzione di lavori ai  sensi  dell'art.  38
          del codice sono consentite mediante atto, non  soggetto  ad
          approvazione, rilasciato nelle forme  prescritte  dall'art.
          9,  previa  autorizzazione   dell'autorita'   cui   compete
          l'approvazione dell'atto di concessione.». 
              - Per il testo degli articoli 18 e 24 del  decreto  del
          decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952 n.
          328 si vedano, rispettivamente, le note agli articoli  2  e
          6.