Art. 2 Rilascio di concessione demaniale in ambito portuale 1. L'autorita' concedente provvede, sulla base di procedure ad evidenza pubblica, avviate anche a seguito di istanza di parte e previa valutazione della stessa ai sensi dei commi 8, 9 e 10, nel rispetto dei principi di economicita', efficacia, imparzialita', parita' di trattamento, trasparenza, proporzionalita', pubblicita', tutela dell'ambiente ed efficienza energetica, al rilascio delle concessioni demaniali di cui all'articolo 18 della legge n. 84 del 1994, che, in base ai vigenti strumenti di pianificazione in ambito portuale e di programmazione dei traffici, sono destinate allo svolgimento delle operazioni portuali di cui all'articolo 16 della medesima legge, in coerenza con le indicazioni degli strumenti di pianificazione strategica del settore. 2. L'autorita' provvede, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 18 del regolamento della navigazione marittima e secondo le modalita' di cui all'articolo 4 del presente regolamento, alla pubblicazione del bando nel caso di procedimento avviato d'ufficio o alla pubblicazione di un avviso pubblico nel caso di procedimento avviato a seguito di istanza di parte, nel quale si da' contezza della presentazione dell'istanza medesima. 3. Il bando e l'avviso pubblico di cui al comma 2 contengono le seguenti informazioni: a) identificazione dei beni oggetto della concessione; b) requisiti soggettivi di partecipazione alla procedura di affidamento, compresi quelli tecnici ed economico-finanziari; c) criteri e modalita' per procedere ad eventuali aggiornamenti intermedi per le concessioni di maggiore durata; d) durata massima della concessione determinata tenendo conto del periodo di tempo, sulla base di criteri di ragionevolezza, per l'ammortamento degli investimenti da parte del concessionario, ivi compresi quelli necessari per conseguire gli obiettivi specifici risultanti dal piano economico-finanziario prodotto e dell'esigenza di non restringere eccessivamente la libera concorrenza e per l'equa remunerazione del capitale investito, nonche' degli elementi di cui al comma 4, lettere a), b) e g); e) ammontare del canone demaniale, determinato secondo i criteri di cui all'articolo 5, e delle eventuali penali; f) indicazioni in merito alla eventuale presenza di opere, mezzi e attrezzature amovibili e non amovibili, al relativo stato di ammortamento e agli impegni gravanti sul concessionario subentrante ai sensi dell'articolo 8, commi 3 e 4; g) obbligo, per i soggetti partecipanti alla procedura, di presentare in formato digitale, anche attraverso lo sportello unico amministrativo: 1) un programma degli investimenti, laddove previsti, con la specificazione della loro tipologia e consistenza, e delle attivita' che si intendono esercitare, con la specificazione delle relative caratteristiche e delle modalita' di gestione, volto alla valorizzazione dell'area demaniale oggetto della concessione e all'incremento dei traffici e alla produttivita' del porto con l'indicazione delle garanzie, anche di tipo fideiussorio, offerte e in relazione al cui contenuto deve essere rapportata la durata della concessione richiesta; 2) un piano economico-finanziario che dimostri la capacita' finanziaria del soggetto richiedente di realizzare il programma degli investimenti e delle attivita' di cui al punto 1) asseverato da un professionista iscritto al pertinente albo professionale; se la durata richiesta eccede i quattro anni, il piano deve essere asseverato da un istituto di credito o da una societa' di servizi costituita dall'istituto di credito stesso di cui all'articolo 183, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; h) modalita' per l'assegnazione della concessione al nuovo affidatario, nonche' disciplina degli altri aspetti riguardanti il trattamento di fine concessione, compresi i criteri di valutazione e di individuazione degli eventuali indennizzi da riconoscere al concessionario uscente; i) modalita' e termine, non inferiore a trenta giorni dalla pubblicazione del bando, per la presentazione delle domande o, in caso di pubblicazione dell'avviso, per la presentazione delle istanze concorrenti. 4. In sede di determinazione dei parametri di valutazione delle domande, nonche' delle relative ponderazioni, quali pesi e punteggi degli elementi tecnici ed economici, che valorizzino, in particolare, i piani di investimento e i relativi tempi di realizzazione, gli obiettivi da conseguire e la capacita' di fornire un ciclo completo di operazioni, l'autorita' concedente tiene conto dei seguenti criteri: a) grado di coerenza con le indicazioni degli strumenti di pianificazione strategica del settore; b) capacita' di assicurare le piu' ampie condizioni di accesso al terminal portuale per gli utenti e gli operatori interessati; c) natura e rilevanza degli investimenti infrastrutturali, nonche' degli impianti, delle attrezzature e delle tecnologie finalizzate allo sviluppo della produttivita' portuale, alla tutela dell'ambiente e alla sicurezza, sia in termini di safety che di security, compresa la valutazione del finanziamento utilizzato in termini di capitale pubblico o privato; d) obiettivi di traffico e di sviluppo della logistica portuale e retroportuale e della utilizzazione della modalita' ferroviaria; e) piano occupazionale, comprendente anche le indicazioni sull'utilizzo della manodopera temporanea; f) capacita' di assicurare un'adeguata continuita' operativa del porto; g) sostenibilita' e impatto ambientale del progetto industriale proposto, livello di innovazione tecnologica e partenariato industriale con universita' e centri di ricerca contenuti nel programma di attivita'; h) variazione in aumento del canone demaniale, cui puo' essere attribuito un punteggio non eccedente il 30 per cento del punteggio complessivo. 5. I parametri di valutazione delle domande, stabiliti ai sensi del comma 4, sono pubblicati contestualmente al bando o all'avviso di cui al comma 2 e ne costituiscono parte integrante. 6. L'autorita' concedente, in funzione delle caratteristiche del porto e tenuto conto della capacita' operativa e delle funzioni del porto medesimo, adotta le misure necessarie affinche' congrui spazi siano disponibili per lo svolgimento di operazioni portuali da parte di imprese non concessionarie. Nel caso in cui tutte le aree portuali sono gia' affidate in concessione, l'autorita' concedente provvede alla pianificazione per assicurare la riserva di spazi operativi per le imprese non concessionarie, ovvero all'inserimento negli atti di concessione di previsioni che, ove necessario, assicurano la disponibilita' di detti spazi operativi. 7. In ogni caso il rilascio delle concessioni non puo' pregiudicare l'esercizio delle attivita' delle imprese, gia' autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 84 del 1994 e non concessionarie di aree, all'effettuazione delle operazioni portuali. 8. L'autorita' concedente verifica, in caso di pubblicazione dell'avviso, ai fini dell'avvio della procedura di evidenza pubblica di cui al comma 1, la coerenza delle istanze pervenute e dei relativi programmi di attivita' con il Piano regolatore portuale di cui all'articolo 5 della legge n. 84 del 1994 e con gli strumenti di pianificazione strategica del settore. Prima di procedere alla verifica di cui al primo periodo, l'autorita' concedente richiede, in relazione alle istanze che prevedono una durata della concessione superiore a quaranta anni, il parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti circa la coerenza di dette istanze con gli strumenti di pianificazione strategica nazionale del settore. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si pronuncia entro venti giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali l'autorita' concedente procede indipendentemente dall'espressione del parere. 9. Per le finalita' di cui al comma 8, sono dichiarate inammissibili le istanze non coerenti con il Piano regolatore portuale ovvero quelle non coerenti con gli strumenti di pianificazione strategica nazionale del settore. 10. L'autorita' concedente cura lo svolgimento dell'istruttoria delle domande ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. 11. Nel caso di piu' domande di concessione, l'autorita' concedente procede, nell'ambito della procedura a evidenza pubblica, alla valutazione comparativa delle domande concorrenti secondo i criteri stabiliti dal comma 4. 12. Gli esiti della procedura di affidamento sono tempestivamente comunicati ai partecipanti e resi pubblici con le medesime forme del bando o dell'avviso di cui al comma 2. 13. Nel caso in cui l'istante selezionato all'esito della procedura abbia chiesto di svolgere direttamente anche i servizi di cui all'articolo 16 della legge n. 84 del 1994, nelle aree demaniali e nelle banchine comprese nell'ambito portuale oggetto di affidamento, l'autorita' concedente verifica, ai sensi e per gli effetti di cui al citato articolo 16, la sussistenza dei requisiti di carattere personale e tecnico-organizzativo, di capacita' finanziaria, di professionalita', di mezzi, adeguati alle attivita' da espletare, tra i quali la presentazione di un programma operativo e la determinazione di un organico di lavoratori idoneo allo svolgimento di tali attivita'. In caso di esito positivo della verifica di cui al primo periodo, l'atto concessorio riporta anche l'elenco dettagliato dei servizi autorizzati per l'intera durata della concessione e sostituisce l'autorizzazione allo svolgimento dei servizi portuali di cui all'articolo 16 della legge n. 84 del 1994. 14. Nel caso di aree gia' oggetto di concessione, l'autorita' concedente provvede all'avvio delle procedure, ai sensi del presente articolo, almeno dodici mesi prima della scadenza della concessione, anche a seguito della presentazione di istanza di rinnovo da parte del concessionario uscente.
Note all'art. 2: - Per il testo dell'art. 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, si vedano le note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 18 del decreto del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952 n. 328 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima)): «Art. 18 (Pubblicazione della domanda). - Quando si tratti di concessioni di particolare importanza per l'entita' o per lo scopo, il capo del compartimento ordina la pubblicazione della domanda mediante affissione nell'albo del comune ove e' situato il bene richiesto e la inserzione della domanda per estratto nel Foglio degli annunzi legali della provincia. Il provvedimento del capo del compartimento che ordina la pubblicazione della domanda deve contenere un sunto, indicare i giorni dell'inizio e della fine della pubblicazione ed invitare tutti coloro che possono avervi interesse a presentare entro il termine indicato nel provvedimento stesso le osservazioni che credano opportune e che l'autorita' decidente ha l'obbligo di valutare, dandone conto nella motivazione del provvedimento finale. SOPPRESSO. In ogni caso non si puo' procedere alla stipulazione dell'atto se non dopo la scadenza del termine indicato nel provvedimento per la presentazione delle osservazioni e se, comunque, non siano trascorsi almeno venti giorni dalla data dell'affissione e dell'inserzione della domanda. Nei casi in cui la domanda di concessione sia pubblicata, le domande concorrenti debbono essere presentate nel termine previsto per la proposizione delle opposizioni. Quando siano trascorsi sei mesi dalla scadenza del termine massimo per la presentazione delle domande concorrenti senza che sia stata rilasciata la concessione al richiedente preferito per fatto da addebitarsi allo stesso, possono essere prese in considerazione le domande presentate dopo detto termine.». - Si riporta il testo dell'art. 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale): «Art. 16 (Operazioni portuali). - 1. Sono operazioni portuali il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, svolti nell'ambito portuale. Sono servizi portuali quelli riferiti a prestazioni specialistiche, complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali. I servizi ammessi sono individuati dalle Autorita' di sistema portuale, o, laddove non istituite, dalle autorita' marittime, attraverso una specifica regolamentazione da emanare in conformita' dei criteri vincolanti fissati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione. 2. Le Autorita' di sistema portuale o, laddove non istituite, le autorita' marittime disciplinano e vigilano sull'espletamento delle operazioni portuali e dei servizi portuali, nonche' sull'applicazione delle tariffe indicate da ciascuna impresa ai sensi del comma 5, riferendo periodicamente al Ministro dei trasporti e della navigazione. 3. L'esercizio delle attivita' di cui al comma 1, espletate per conto proprio o di terzi, e' soggetto ad autorizzazione dell'Autorita' di sistema portuale o, laddove non istituita, dell'autorita' marittima. Detta autorizzazione riguarda lo svolgimento di operazioni portuali di cui al comma 1 previa verifica del possesso da parte del richiedente dei requisiti di cui al comma 4, oppure di uno o piu' servizi portuali di cui al comma 1, da individuare nell'autorizzazione stessa. Le imprese autorizzate sono iscritte in appositi registri distinti tenuti dall'Autorita' di sistema portuale o, laddove non istituita, dall'autorita' marittima e sono soggette al pagamento di un canone annuo e alla prestazione di una cauzione determinati dalle medesime autorita'. 3-bis. Le operazioni ed i servizi portuali di cui al comma 1 non possono svolgersi in deroga alla legge 23 ottobre 1960, n. 1369, salvo quanto previsto dall'art. 17. 4. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 3 da parte dell'autorita' competente, il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina: a) i requisiti di carattere personale e tecnico-organizzativo, di capacita' finanziaria, di professionalita' degli operatori e delle imprese richiedenti, adeguati alle attivita' da espletare, tra i quali la presentazione di un programma operativo e la determinazione di un organico di lavoratori alle dirette dipendenze comprendente anche i quadri dirigenziali; b) i criteri, le modalita' e i termini in ordine al rilascio, alla sospensione ed alla revoca dell'atto autorizzatorio, nonche' ai relativi controlli; c) i parametri per definire i limiti minimi e massimi dei canoni annui e della cauzione in relazione alla durata ed alla specificita' dell'autorizzazione, tenuti presenti il volume degli investimenti e le attivita' da espletare; d) 4-bis. Qualora non sia possibile soddisfare la domanda di svolgimento di operazioni portuali ne' mediante le imprese autorizzate ai sensi del comma 3 del presente articolo ne' tramite il ricorso all'impresa o all'agenzia per la fornitura di lavoro portuale temporaneo di cui, rispettivamente, ai commi 2 e 5 dell'art. 17, la nave e' autorizzata a svolgere le operazioni in regime di autoproduzione a condizione che: a) sia dotata di mezzi meccanici adeguati; b) sia dotata di personale idoneo, aggiuntivo rispetto all'organico della tabella di sicurezza e di esercizio della nave e dedicato esclusivamente allo svolgimento di tali operazioni; c) sia stato pagato il corrispettivo e sia stata prestata idonea cauzione. 4-ter. L' autorizzazione di cui al comma 4-bis e' rilasciata previa verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni ivi previsti. Tale autorizzazione non e' compresa nel numero massimo di cui al comma 7. 5. Le tariffe delle operazioni portuali di cui al comma 1 sono rese pubbliche. Le imprese autorizzate ai sensi del comma 3 devono comunicare all'Autorita' di sistema portuale o, laddove non istituita, all'autorita' marittima, le tariffe che intendono praticare nei confronti degli utenti, nonche' ogni successiva variazione. 6. L'autorizzazione ha durata rapportata al programma operativo proposto dall'impresa ovvero, qualora l'impresa autorizzata sia anche titolare di concessione ai sensi dell'art. 18, durata identica a quella della concessione medesima; l'autorizzazione puo' essere rinnovata in relazione a nuovi programmi operativi o a seguito del rinnovo della concessione. L'Autorita' di sistema portuale o, laddove non istituita, l'autorita' marittima sono tenute a verificare, con cadenza almeno annuale, il rispetto delle condizioni previste nel programma operativo. 7. L'Autorita' di sistema portuale o, laddove non istituita, l'autorita' marittima, sentita la commissione consultiva locale, determina il numero massimo di autorizzazioni che possono essere rilasciate ai sensi del comma 3, in relazione alle esigenze di funzionamento del porto e del traffico, assicurando, comunque, il massimo della concorrenza nel settore. 7-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai depositi e stabilimenti di prodotti petroliferi e chimici allo stato liquido, nonche' di altri prodotti affini, siti in ambito portuale. 7-ter. Le Autorita' di sistema portuale o, laddove non istituite, le autorita' marittime, devono pronunciarsi sulle richieste di autorizzazione di cui al presente articolo entro novanta giorni dalla richiesta, decorsi i quali, in assenza di diniego motivato, la richiesta si intende accolta.». - Si riporta il testo dell'art. 183, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici): «9. Le offerte devono contenere un progetto definitivo, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito o da societa' di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una societa' di revisione ai sensi dell'art. 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, nonche' la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, e dare conto del preliminare coinvolgimento di uno o piu' istituti finanziatori nel progetto. Il piano economico-finanziario, oltre a prevedere il rimborso delle spese sostenute per la predisposizione del progetto di fattibilita' posto a base di gara, comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'art. 2578 del codice civile. L'importo complessivo delle spese di cui al periodo precedente non puo' superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal progetto di fattibilita' posto a base di gara. Nel caso di strutture destinate alla nautica da diporto, il progetto definitivo deve definire le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori ed il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire, deve contenere uno studio con la descrizione del progetto ed i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto puo' avere sull'ambiente e deve essere integrato con le specifiche richieste dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con propri decreti.».