Art. 2 
 
        Rilascio di concessione demaniale in ambito portuale 
 
  1. L'autorita' concedente provvede,  sulla  base  di  procedure  ad
evidenza pubblica, avviate anche a seguito  di  istanza  di  parte  e
previa valutazione della stessa ai sensi dei commi 8,  9  e  10,  nel
rispetto dei  principi  di  economicita',  efficacia,  imparzialita',
parita' di trattamento, trasparenza,  proporzionalita',  pubblicita',
tutela dell'ambiente ed  efficienza  energetica,  al  rilascio  delle
concessioni demaniali di cui all'articolo 18 della legge  n.  84  del
1994, che, in base ai vigenti strumenti di pianificazione  in  ambito
portuale e  di  programmazione  dei  traffici,  sono  destinate  allo
svolgimento delle operazioni portuali di cui  all'articolo  16  della
medesima legge, in coerenza con le  indicazioni  degli  strumenti  di
pianificazione strategica del settore. 
  2. L'autorita'  provvede,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui
all'articolo 18 del regolamento della navigazione marittima e secondo
le modalita' di cui all'articolo 4  del  presente  regolamento,  alla
pubblicazione del bando nel caso di procedimento avviato d'ufficio  o
alla pubblicazione di un avviso pubblico  nel  caso  di  procedimento
avviato a seguito di istanza di parte,  nel  quale  si  da'  contezza
della presentazione dell'istanza medesima. 
  3. Il bando e l'avviso pubblico di cui al  comma  2  contengono  le
seguenti informazioni: 
    a) identificazione dei beni oggetto della concessione; 
    b) requisiti  soggettivi  di  partecipazione  alla  procedura  di
affidamento, compresi quelli tecnici ed economico-finanziari; 
    c) criteri e modalita' per procedere ad  eventuali  aggiornamenti
intermedi per le concessioni di maggiore durata; 
    d) durata massima della concessione determinata tenendo conto del
periodo di tempo,  sulla  base  di  criteri  di  ragionevolezza,  per
l'ammortamento degli investimenti da parte  del  concessionario,  ivi
compresi quelli necessari  per  conseguire  gli  obiettivi  specifici
risultanti dal piano economico-finanziario prodotto  e  dell'esigenza
di non restringere eccessivamente la libera concorrenza e per  l'equa
remunerazione del capitale investito, nonche' degli elementi  di  cui
al comma 4, lettere a), b) e g); 
    e) ammontare del canone demaniale, determinato secondo i  criteri
di cui all'articolo 5, e delle eventuali penali; 
    f) indicazioni in merito alla eventuale presenza di opere,  mezzi
e attrezzature amovibili  e  non  amovibili,  al  relativo  stato  di
ammortamento e agli impegni gravanti sul  concessionario  subentrante
ai sensi dell'articolo 8, commi 3 e 4; 
    g) obbligo,  per  i  soggetti  partecipanti  alla  procedura,  di
presentare in formato digitale, anche attraverso lo  sportello  unico
amministrativo: 
      1) un programma degli investimenti, laddove  previsti,  con  la
specificazione della loro tipologia e consistenza, e delle  attivita'
che si intendono esercitare, con  la  specificazione  delle  relative
caratteristiche  e  delle   modalita'   di   gestione,   volto   alla
valorizzazione  dell'area  demaniale  oggetto  della  concessione   e
all'incremento dei  traffici  e  alla  produttivita'  del  porto  con
l'indicazione delle garanzie, anche di tipo fideiussorio,  offerte  e
in relazione al cui contenuto deve essere rapportata la durata  della
concessione richiesta; 
      2) un piano economico-finanziario  che  dimostri  la  capacita'
finanziaria del soggetto richiedente di realizzare il programma degli
investimenti e delle attivita' di cui al punto 1)  asseverato  da  un
professionista iscritto  al  pertinente  albo  professionale;  se  la
durata  richiesta  eccede  i  quattro  anni,  il  piano  deve  essere
asseverato da un istituto di credito o da  una  societa'  di  servizi
costituita dall'istituto di credito stesso di cui  all'articolo  183,
comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
      h) modalita' per  l'assegnazione  della  concessione  al  nuovo
affidatario, nonche' disciplina degli altri  aspetti  riguardanti  il
trattamento di fine concessione, compresi i criteri di valutazione  e
di  individuazione  degli  eventuali  indennizzi  da  riconoscere  al
concessionario uscente; 
      i) modalita' e termine, non inferiore  a  trenta  giorni  dalla
pubblicazione del bando, per la presentazione  delle  domande  o,  in
caso di pubblicazione dell'avviso, per la presentazione delle istanze
concorrenti. 
  4. In sede di determinazione dei  parametri  di  valutazione  delle
domande, nonche' delle relative ponderazioni, quali pesi  e  punteggi
degli elementi tecnici ed economici, che valorizzino, in particolare,
i piani di investimento e i  relativi  tempi  di  realizzazione,  gli
obiettivi da conseguire e la capacita' di fornire un  ciclo  completo
di  operazioni,  l'autorita'  concedente  tiene  conto  dei  seguenti
criteri: 
    a) grado di  coerenza  con  le  indicazioni  degli  strumenti  di
pianificazione strategica del settore; 
    b) capacita' di assicurare le piu' ampie condizioni di accesso al
terminal portuale per gli utenti e gli operatori interessati; 
    c)  natura  e  rilevanza  degli  investimenti   infrastrutturali,
nonche'  degli  impianti,  delle  attrezzature  e  delle   tecnologie
finalizzate allo sviluppo della produttivita' portuale,  alla  tutela
dell'ambiente e alla sicurezza, sia  in  termini  di  safety  che  di
security, compresa la valutazione  del  finanziamento  utilizzato  in
termini di capitale pubblico o privato; 
    d) obiettivi di traffico e di sviluppo della logistica portuale e
retroportuale e della utilizzazione della modalita' ferroviaria; 
    e)  piano  occupazionale,  comprendente  anche   le   indicazioni
sull'utilizzo della manodopera temporanea; 
    f) capacita' di assicurare un'adeguata continuita' operativa  del
porto; 
    g) sostenibilita' e impatto ambientale del  progetto  industriale
proposto,  livello  di   innovazione   tecnologica   e   partenariato
industriale  con  universita'  e  centri  di  ricerca  contenuti  nel
programma di attivita'; 
    h) variazione in aumento del canone demaniale,  cui  puo'  essere
attribuito un punteggio non eccedente il 30 per cento  del  punteggio
complessivo. 
  5. I parametri di valutazione delle domande, stabiliti ai sensi del
comma 4, sono pubblicati contestualmente al bando o all'avviso di cui
al comma 2 e ne costituiscono parte integrante. 
  6. L'autorita' concedente, in funzione  delle  caratteristiche  del
porto e tenuto conto della capacita' operativa e delle  funzioni  del
porto medesimo, adotta le misure necessarie affinche'  congrui  spazi
siano disponibili per lo svolgimento di operazioni portuali da  parte
di imprese non concessionarie. Nel caso in cui tutte le aree portuali
sono gia' affidate in concessione,  l'autorita'  concedente  provvede
alla pianificazione per assicurare la riserva di spazi operativi  per
le imprese non concessionarie, ovvero all'inserimento negli  atti  di
concessione  di  previsioni  che,  ove  necessario,   assicurano   la
disponibilita' di detti spazi operativi. 
  7. In ogni caso il rilascio delle concessioni non puo' pregiudicare
l'esercizio delle attivita' delle imprese, gia' autorizzate ai  sensi
dell'articolo 16 della legge n. 84 del 1994 e non  concessionarie  di
aree, all'effettuazione delle operazioni portuali. 
  8.  L'autorita'  concedente  verifica,  in  caso  di  pubblicazione
dell'avviso, ai fini dell'avvio della procedura di evidenza  pubblica
di cui al comma 1, la coerenza delle istanze pervenute e dei relativi
programmi di attivita'  con  il  Piano  regolatore  portuale  di  cui
all'articolo 5 della legge n. 84 del 1994  e  con  gli  strumenti  di
pianificazione  strategica  del  settore.  Prima  di  procedere  alla
verifica di cui al primo periodo, l'autorita' concedente richiede, in
relazione alle istanze che prevedono  una  durata  della  concessione
superiore  a  quaranta  anni,   il   parere   del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti circa la coerenza di dette istanze con
gli strumenti di pianificazione strategica nazionale del settore.  Il
Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  si  pronuncia  entro
venti  giorni  dal  ricevimento  della  richiesta,  decorsi  i  quali
l'autorita' concedente procede indipendentemente dall'espressione del
parere. 
  9.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma   8,   sono   dichiarate
inammissibili  le  istanze  non  coerenti  con  il  Piano  regolatore
portuale  ovvero  quelle  non   coerenti   con   gli   strumenti   di
pianificazione strategica nazionale del settore. 
  10. L'autorita' concedente  cura  lo  svolgimento  dell'istruttoria
delle domande ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
  11. Nel caso di piu' domande di concessione, l'autorita' concedente
procede,  nell'ambito  della  procedura  a  evidenza  pubblica,  alla
valutazione comparativa delle domande concorrenti secondo  i  criteri
stabiliti dal comma 4. 
  12. Gli esiti della procedura di affidamento  sono  tempestivamente
comunicati ai partecipanti e resi pubblici con le medesime forme  del
bando o dell'avviso di cui al comma 2. 
  13. Nel caso in cui l'istante selezionato all'esito della procedura
abbia chiesto  di  svolgere  direttamente  anche  i  servizi  di  cui
all'articolo 16 della legge n. 84 del 1994, nelle  aree  demaniali  e
nelle banchine comprese nell'ambito portuale oggetto di  affidamento,
l'autorita' concedente verifica, ai sensi e per gli effetti di cui al
citato  articolo  16,  la  sussistenza  dei  requisiti  di  carattere
personale  e  tecnico-organizzativo,  di  capacita'  finanziaria,  di
professionalita', di mezzi, adeguati alle attivita' da espletare, tra
i  quali  la  presentazione  di   un   programma   operativo   e   la
determinazione di un organico di lavoratori idoneo  allo  svolgimento
di tali attivita'. In caso di esito positivo della verifica di cui al
primo periodo, l'atto concessorio riporta anche l'elenco  dettagliato
dei servizi autorizzati  per  l'intera  durata  della  concessione  e
sostituisce l'autorizzazione allo svolgimento dei servizi portuali di
cui all'articolo 16 della legge n. 84 del 1994. 
  14. Nel caso di  aree  gia'  oggetto  di  concessione,  l'autorita'
concedente provvede all'avvio delle procedure, ai sensi del  presente
articolo, almeno dodici mesi prima della scadenza della  concessione,
anche a seguito della presentazione di istanza di  rinnovo  da  parte
del concessionario uscente. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per il testo dell'art.  18  della  legge  28  gennaio
          1994, n. 84, si vedano le note alle premesse. 
              - Si riporta il testo  dell'art.  18  del  decreto  del
          decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952 n.
          328 (Approvazione  del  regolamento  per  l'esecuzione  del
          codice della navigazione (Navigazione marittima)): 
              «Art. 18 (Pubblicazione della  domanda).  -  Quando  si
          tratti  di  concessioni  di  particolare   importanza   per
          l'entita' o per lo scopo, il capo del compartimento  ordina
          la  pubblicazione   della   domanda   mediante   affissione
          nell'albo del comune ove e' situato il bene richiesto e  la
          inserzione della domanda  per  estratto  nel  Foglio  degli
          annunzi legali della provincia. 
              Il provvedimento del capo del compartimento che  ordina
          la pubblicazione della domanda  deve  contenere  un  sunto,
          indicare  i  giorni  dell'inizio   e   della   fine   della
          pubblicazione ed invitare tutti coloro che  possono  avervi
          interesse  a  presentare  entro  il  termine  indicato  nel
          provvedimento stesso le osservazioni che credano  opportune
          e che  l'autorita'  decidente  ha  l'obbligo  di  valutare,
          dandone conto nella motivazione del provvedimento finale. 
              SOPPRESSO. 
              In ogni caso non si puo'  procedere  alla  stipulazione
          dell'atto se non dopo la scadenza del termine indicato  nel
          provvedimento per la presentazione delle osservazioni e se,
          comunque, non siano trascorsi  almeno  venti  giorni  dalla
          data dell'affissione e dell'inserzione della domanda. 
              Nei  casi  in  cui  la  domanda  di   concessione   sia
          pubblicata,   le   domande   concorrenti   debbono   essere
          presentate nel termine previsto per la  proposizione  delle
          opposizioni. 
              Quando siano trascorsi  sei  mesi  dalla  scadenza  del
          termine  massimo  per  la   presentazione   delle   domande
          concorrenti senza che sia stata rilasciata  la  concessione
          al richiedente preferito  per  fatto  da  addebitarsi  allo
          stesso, possono essere prese in considerazione  le  domande
          presentate dopo detto termine.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  16  della  legge  28
          gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia
          portuale): 
              «Art. 16 (Operazioni portuali). -  1.  Sono  operazioni
          portuali il carico, lo scarico, il trasbordo, il  deposito,
          il  movimento  in  genere  delle  merci  e  di  ogni  altro
          materiale,  svolti  nell'ambito  portuale.   Sono   servizi
          portuali  quelli  riferiti  a  prestazioni  specialistiche,
          complementari  e  accessorie  al  ciclo  delle   operazioni
          portuali.  I  servizi  ammessi   sono   individuati   dalle
          Autorita' di sistema portuale, o,  laddove  non  istituite,
          dalle  autorita'  marittime,   attraverso   una   specifica
          regolamentazione da  emanare  in  conformita'  dei  criteri
          vincolanti fissati con decreto del Ministro dei trasporti e
          della navigazione. 
              2. Le Autorita' di  sistema  portuale  o,  laddove  non
          istituite, le autorita' marittime disciplinano  e  vigilano
          sull'espletamento delle operazioni portuali e  dei  servizi
          portuali, nonche' sull'applicazione delle tariffe  indicate
          da  ciascuna  impresa  ai  sensi  del  comma  5,  riferendo
          periodicamente  al   Ministro   dei   trasporti   e   della
          navigazione. 
              3. L'esercizio delle  attivita'  di  cui  al  comma  1,
          espletate per conto proprio o  di  terzi,  e'  soggetto  ad
          autorizzazione  dell'Autorita'  di  sistema   portuale   o,
          laddove  non  istituita,  dell'autorita'  marittima.  Detta
          autorizzazione  riguarda  lo  svolgimento   di   operazioni
          portuali di cui al comma 1 previa verifica del possesso  da
          parte del richiedente dei requisiti  di  cui  al  comma  4,
          oppure di uno o piu' servizi portuali di cui al comma 1, da
          individuare   nell'autorizzazione   stessa.   Le    imprese
          autorizzate sono iscritte  in  appositi  registri  distinti
          tenuti dall'Autorita' di sistema portuale  o,  laddove  non
          istituita, dall'autorita'  marittima  e  sono  soggette  al
          pagamento di un canone annuo  e  alla  prestazione  di  una
          cauzione determinati dalle medesime autorita'. 
              3-bis. Le operazioni ed i servizi portuali  di  cui  al
          comma 1 non possono  svolgersi  in  deroga  alla  legge  23
          ottobre 1960, n. 1369, salvo quanto previsto dall'art. 17. 
              4. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui  al
          comma 3 da parte dell'autorita' competente, il Ministro dei
          trasporti e della  navigazione,  con  proprio  decreto,  da
          emanarsi entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, determina: 
                a)   i   requisiti   di   carattere    personale    e
          tecnico-organizzativo,   di   capacita'   finanziaria,   di
          professionalita'   degli   operatori   e   delle    imprese
          richiedenti, adeguati alle attivita' da  espletare,  tra  i
          quali la presentazione  di  un  programma  operativo  e  la
          determinazione di un organico di  lavoratori  alle  dirette
          dipendenze comprendente anche i quadri dirigenziali; 
                b) i criteri, le modalita' e i termini in  ordine  al
          rilascio,  alla  sospensione  ed  alla   revoca   dell'atto
          autorizzatorio, nonche' ai relativi controlli; 
                c) i parametri per definire i limiti minimi e massimi
          dei canoni annui e della cauzione in relazione alla  durata
          ed alla specificita' dell'autorizzazione,  tenuti  presenti
          il volume degli investimenti e le attivita' da espletare; 
                d) 
              4-bis. Qualora non sia possibile soddisfare la  domanda
          di svolgimento  di  operazioni  portuali  ne'  mediante  le
          imprese autorizzate ai  sensi  del  comma  3  del  presente
          articolo ne' tramite il ricorso all'impresa  o  all'agenzia
          per la fornitura di  lavoro  portuale  temporaneo  di  cui,
          rispettivamente, ai commi 2 e 5 dell'art. 17,  la  nave  e'
          autorizzata  a  svolgere  le  operazioni   in   regime   di
          autoproduzione a condizione che: 
                a) sia dotata di mezzi meccanici adeguati; 
                b)  sia  dotata  di  personale   idoneo,   aggiuntivo
          rispetto all'organico  della  tabella  di  sicurezza  e  di
          esercizio  della  nave  e  dedicato   esclusivamente   allo
          svolgimento di tali operazioni; 
                c) sia stato pagato  il  corrispettivo  e  sia  stata
          prestata idonea cauzione. 
              4-ter. L' autorizzazione  di  cui  al  comma  4-bis  e'
          rilasciata previa verifica della sussistenza dei  requisiti
          e delle condizioni ivi previsti. Tale autorizzazione non e'
          compresa nel numero massimo di cui al comma 7. 
              5. Le tariffe delle operazioni portuali di cui al comma
          1 sono rese pubbliche. Le imprese autorizzate ai sensi  del
          comma 3 devono comunicare all'Autorita' di sistema portuale
          o,  laddove  non  istituita,  all'autorita'  marittima,  le
          tariffe che intendono praticare nei confronti degli utenti,
          nonche' ogni successiva variazione. 
              6. L'autorizzazione ha durata rapportata  al  programma
          operativo proposto dall'impresa ovvero,  qualora  l'impresa
          autorizzata sia anche  titolare  di  concessione  ai  sensi
          dell'art. 18, durata identica a  quella  della  concessione
          medesima;  l'autorizzazione  puo'   essere   rinnovata   in
          relazione a nuovi  programmi  operativi  o  a  seguito  del
          rinnovo della concessione. L'Autorita' di sistema  portuale
          o, laddove non istituita, l'autorita' marittima sono tenute
          a verificare, con cadenza almeno annuale, il rispetto delle
          condizioni previste nel programma operativo. 
              7. L'Autorita'  di  sistema  portuale  o,  laddove  non
          istituita, l'autorita' marittima,  sentita  la  commissione
          consultiva  locale,  determina   il   numero   massimo   di
          autorizzazioni che possono essere rilasciate ai  sensi  del
          comma 3, in relazione alle esigenze  di  funzionamento  del
          porto e del traffico,  assicurando,  comunque,  il  massimo
          della concorrenza nel settore. 
              7-bis. Le disposizioni del  presente  articolo  non  si
          applicano  ai   depositi   e   stabilimenti   di   prodotti
          petroliferi e chimici allo stato liquido, nonche' di  altri
          prodotti affini, siti in ambito portuale. 
              7-ter. Le Autorita' di sistema portuale o, laddove  non
          istituite,  le  autorita'  marittime,  devono  pronunciarsi
          sulle  richieste  di  autorizzazione  di  cui  al  presente
          articolo entro novanta giorni dalla  richiesta,  decorsi  i
          quali, in assenza di  diniego  motivato,  la  richiesta  si
          intende accolta.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  183,  comma  9,  del
          decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.  50  (Codice  dei
          contratti pubblici): 
              «9. Le offerte devono contenere un progetto definitivo,
          una bozza di convenzione,  un  piano  economico-finanziario
          asseverato da un istituto  di  credito  o  da  societa'  di
          servizi  costituite  dall'istituto  di  credito  stesso  ed
          iscritte   nell'elenco    generale    degli    intermediari
          finanziari, ai sensi dell'art. 106 del decreto  legislativo
          1° settembre 1993, n. 385, o da una societa'  di  revisione
          ai sensi dell'art. 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966,
          nonche'  la  specificazione   delle   caratteristiche   del
          servizio e della gestione, e  dare  conto  del  preliminare
          coinvolgimento di uno  o  piu'  istituti  finanziatori  nel
          progetto. Il piano economico-finanziario, oltre a prevedere
          il rimborso delle spese sostenute  per  la  predisposizione
          del  progetto  di  fattibilita'  posto  a  base  di   gara,
          comprende  l'importo   delle   spese   sostenute   per   la
          predisposizione  delle  offerte,  comprensivo   anche   dei
          diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'art.  2578  del
          codice civile. L'importo complessivo delle spese di cui  al
          periodo precedente non puo' superare il 2,5 per  cento  del
          valore dell'investimento, come desumibile dal  progetto  di
          fattibilita' posto a base di gara. Nel  caso  di  strutture
          destinate alla nautica da diporto, il  progetto  definitivo
          deve definire le caratteristiche qualitative  e  funzionali
          dei lavori ed il quadro  delle  esigenze  da  soddisfare  e
          delle specifiche prestazioni da fornire, deve contenere uno
          studio con la descrizione del progetto ed i dati  necessari
          per individuare e valutare  i  principali  effetti  che  il
          progetto puo' avere sull'ambiente e deve  essere  integrato
          con   le   specifiche   richieste   dal   Ministero   delle
          infrastrutture e dei trasporti con propri decreti.».