Art. 2
Rilascio di concessione demaniale in ambito portuale
1. L'autorita' concedente provvede, sulla base di procedure ad
evidenza pubblica, avviate anche a seguito di istanza di parte e
previa valutazione della stessa ai sensi dei commi 8, 9 e 10, nel
rispetto dei principi di economicita', efficacia, imparzialita',
parita' di trattamento, trasparenza, proporzionalita', pubblicita',
tutela dell'ambiente ed efficienza energetica, al rilascio delle
concessioni demaniali di cui all'articolo 18 della legge n. 84 del
1994, che, in base ai vigenti strumenti di pianificazione in ambito
portuale e di programmazione dei traffici, sono destinate allo
svolgimento delle operazioni portuali di cui all'articolo 16 della
medesima legge, in coerenza con le indicazioni degli strumenti di
pianificazione strategica del settore.
2. L'autorita' provvede, ai sensi e per gli effetti di cui
all'articolo 18 del regolamento della navigazione marittima e secondo
le modalita' di cui all'articolo 4 del presente regolamento, alla
pubblicazione del bando nel caso di procedimento avviato d'ufficio o
alla pubblicazione di un avviso pubblico nel caso di procedimento
avviato a seguito di istanza di parte, nel quale si da' contezza
della presentazione dell'istanza medesima.
3. Il bando e l'avviso pubblico di cui al comma 2 contengono le
seguenti informazioni:
a) identificazione dei beni oggetto della concessione;
b) requisiti soggettivi di partecipazione alla procedura di
affidamento, compresi quelli tecnici ed economico-finanziari;
c) criteri e modalita' per procedere ad eventuali aggiornamenti
intermedi per le concessioni di maggiore durata;
d) durata massima della concessione determinata tenendo conto del
periodo di tempo, sulla base di criteri di ragionevolezza, per
l'ammortamento degli investimenti da parte del concessionario, ivi
compresi quelli necessari per conseguire gli obiettivi specifici
risultanti dal piano economico-finanziario prodotto e dell'esigenza
di non restringere eccessivamente la libera concorrenza e per l'equa
remunerazione del capitale investito, nonche' degli elementi di cui
al comma 4, lettere a), b) e g);
e) ammontare del canone demaniale, determinato secondo i criteri
di cui all'articolo 5, e delle eventuali penali;
f) indicazioni in merito alla eventuale presenza di opere, mezzi
e attrezzature amovibili e non amovibili, al relativo stato di
ammortamento e agli impegni gravanti sul concessionario subentrante
ai sensi dell'articolo 8, commi 3 e 4;
g) obbligo, per i soggetti partecipanti alla procedura, di
presentare in formato digitale, anche attraverso lo sportello unico
amministrativo:
1) un programma degli investimenti, laddove previsti, con la
specificazione della loro tipologia e consistenza, e delle attivita'
che si intendono esercitare, con la specificazione delle relative
caratteristiche e delle modalita' di gestione, volto alla
valorizzazione dell'area demaniale oggetto della concessione e
all'incremento dei traffici e alla produttivita' del porto con
l'indicazione delle garanzie, anche di tipo fideiussorio, offerte e
in relazione al cui contenuto deve essere rapportata la durata della
concessione richiesta;
2) un piano economico-finanziario che dimostri la capacita'
finanziaria del soggetto richiedente di realizzare il programma degli
investimenti e delle attivita' di cui al punto 1) asseverato da un
professionista iscritto al pertinente albo professionale; se la
durata richiesta eccede i quattro anni, il piano deve essere
asseverato da un istituto di credito o da una societa' di servizi
costituita dall'istituto di credito stesso di cui all'articolo 183,
comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
h) modalita' per l'assegnazione della concessione al nuovo
affidatario, nonche' disciplina degli altri aspetti riguardanti il
trattamento di fine concessione, compresi i criteri di valutazione e
di individuazione degli eventuali indennizzi da riconoscere al
concessionario uscente;
i) modalita' e termine, non inferiore a trenta giorni dalla
pubblicazione del bando, per la presentazione delle domande o, in
caso di pubblicazione dell'avviso, per la presentazione delle istanze
concorrenti.
4. In sede di determinazione dei parametri di valutazione delle
domande, nonche' delle relative ponderazioni, quali pesi e punteggi
degli elementi tecnici ed economici, che valorizzino, in particolare,
i piani di investimento e i relativi tempi di realizzazione, gli
obiettivi da conseguire e la capacita' di fornire un ciclo completo
di operazioni, l'autorita' concedente tiene conto dei seguenti
criteri:
a) grado di coerenza con le indicazioni degli strumenti di
pianificazione strategica del settore;
b) capacita' di assicurare le piu' ampie condizioni di accesso al
terminal portuale per gli utenti e gli operatori interessati;
c) natura e rilevanza degli investimenti infrastrutturali,
nonche' degli impianti, delle attrezzature e delle tecnologie
finalizzate allo sviluppo della produttivita' portuale, alla tutela
dell'ambiente e alla sicurezza, sia in termini di safety che di
security, compresa la valutazione del finanziamento utilizzato in
termini di capitale pubblico o privato;
d) obiettivi di traffico e di sviluppo della logistica portuale e
retroportuale e della utilizzazione della modalita' ferroviaria;
e) piano occupazionale, comprendente anche le indicazioni
sull'utilizzo della manodopera temporanea;
f) capacita' di assicurare un'adeguata continuita' operativa del
porto;
g) sostenibilita' e impatto ambientale del progetto industriale
proposto, livello di innovazione tecnologica e partenariato
industriale con universita' e centri di ricerca contenuti nel
programma di attivita';
h) variazione in aumento del canone demaniale, cui puo' essere
attribuito un punteggio non eccedente il 30 per cento del punteggio
complessivo.
5. I parametri di valutazione delle domande, stabiliti ai sensi del
comma 4, sono pubblicati contestualmente al bando o all'avviso di cui
al comma 2 e ne costituiscono parte integrante.
6. L'autorita' concedente, in funzione delle caratteristiche del
porto e tenuto conto della capacita' operativa e delle funzioni del
porto medesimo, adotta le misure necessarie affinche' congrui spazi
siano disponibili per lo svolgimento di operazioni portuali da parte
di imprese non concessionarie. Nel caso in cui tutte le aree portuali
sono gia' affidate in concessione, l'autorita' concedente provvede
alla pianificazione per assicurare la riserva di spazi operativi per
le imprese non concessionarie, ovvero all'inserimento negli atti di
concessione di previsioni che, ove necessario, assicurano la
disponibilita' di detti spazi operativi.
7. In ogni caso il rilascio delle concessioni non puo' pregiudicare
l'esercizio delle attivita' delle imprese, gia' autorizzate ai sensi
dell'articolo 16 della legge n. 84 del 1994 e non concessionarie di
aree, all'effettuazione delle operazioni portuali.
8. L'autorita' concedente verifica, in caso di pubblicazione
dell'avviso, ai fini dell'avvio della procedura di evidenza pubblica
di cui al comma 1, la coerenza delle istanze pervenute e dei relativi
programmi di attivita' con il Piano regolatore portuale di cui
all'articolo 5 della legge n. 84 del 1994 e con gli strumenti di
pianificazione strategica del settore. Prima di procedere alla
verifica di cui al primo periodo, l'autorita' concedente richiede, in
relazione alle istanze che prevedono una durata della concessione
superiore a quaranta anni, il parere del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti circa la coerenza di dette istanze con
gli strumenti di pianificazione strategica nazionale del settore. Il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si pronuncia entro
venti giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali
l'autorita' concedente procede indipendentemente dall'espressione del
parere.
9. Per le finalita' di cui al comma 8, sono dichiarate
inammissibili le istanze non coerenti con il Piano regolatore
portuale ovvero quelle non coerenti con gli strumenti di
pianificazione strategica nazionale del settore.
10. L'autorita' concedente cura lo svolgimento dell'istruttoria
delle domande ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
11. Nel caso di piu' domande di concessione, l'autorita' concedente
procede, nell'ambito della procedura a evidenza pubblica, alla
valutazione comparativa delle domande concorrenti secondo i criteri
stabiliti dal comma 4.
12. Gli esiti della procedura di affidamento sono tempestivamente
comunicati ai partecipanti e resi pubblici con le medesime forme del
bando o dell'avviso di cui al comma 2.
13. Nel caso in cui l'istante selezionato all'esito della procedura
abbia chiesto di svolgere direttamente anche i servizi di cui
all'articolo 16 della legge n. 84 del 1994, nelle aree demaniali e
nelle banchine comprese nell'ambito portuale oggetto di affidamento,
l'autorita' concedente verifica, ai sensi e per gli effetti di cui al
citato articolo 16, la sussistenza dei requisiti di carattere
personale e tecnico-organizzativo, di capacita' finanziaria, di
professionalita', di mezzi, adeguati alle attivita' da espletare, tra
i quali la presentazione di un programma operativo e la
determinazione di un organico di lavoratori idoneo allo svolgimento
di tali attivita'. In caso di esito positivo della verifica di cui al
primo periodo, l'atto concessorio riporta anche l'elenco dettagliato
dei servizi autorizzati per l'intera durata della concessione e
sostituisce l'autorizzazione allo svolgimento dei servizi portuali di
cui all'articolo 16 della legge n. 84 del 1994.
14. Nel caso di aree gia' oggetto di concessione, l'autorita'
concedente provvede all'avvio delle procedure, ai sensi del presente
articolo, almeno dodici mesi prima della scadenza della concessione,
anche a seguito della presentazione di istanza di rinnovo da parte
del concessionario uscente.
Note all'art. 2:
- Per il testo dell'art. 18 della legge 28 gennaio
1994, n. 84, si vedano le note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 18 del decreto del
decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952 n.
328 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del
codice della navigazione (Navigazione marittima)):
«Art. 18 (Pubblicazione della domanda). - Quando si
tratti di concessioni di particolare importanza per
l'entita' o per lo scopo, il capo del compartimento ordina
la pubblicazione della domanda mediante affissione
nell'albo del comune ove e' situato il bene richiesto e la
inserzione della domanda per estratto nel Foglio degli
annunzi legali della provincia.
Il provvedimento del capo del compartimento che ordina
la pubblicazione della domanda deve contenere un sunto,
indicare i giorni dell'inizio e della fine della
pubblicazione ed invitare tutti coloro che possono avervi
interesse a presentare entro il termine indicato nel
provvedimento stesso le osservazioni che credano opportune
e che l'autorita' decidente ha l'obbligo di valutare,
dandone conto nella motivazione del provvedimento finale.
SOPPRESSO.
In ogni caso non si puo' procedere alla stipulazione
dell'atto se non dopo la scadenza del termine indicato nel
provvedimento per la presentazione delle osservazioni e se,
comunque, non siano trascorsi almeno venti giorni dalla
data dell'affissione e dell'inserzione della domanda.
Nei casi in cui la domanda di concessione sia
pubblicata, le domande concorrenti debbono essere
presentate nel termine previsto per la proposizione delle
opposizioni.
Quando siano trascorsi sei mesi dalla scadenza del
termine massimo per la presentazione delle domande
concorrenti senza che sia stata rilasciata la concessione
al richiedente preferito per fatto da addebitarsi allo
stesso, possono essere prese in considerazione le domande
presentate dopo detto termine.».
- Si riporta il testo dell'art. 16 della legge 28
gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia
portuale):
«Art. 16 (Operazioni portuali). - 1. Sono operazioni
portuali il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito,
il movimento in genere delle merci e di ogni altro
materiale, svolti nell'ambito portuale. Sono servizi
portuali quelli riferiti a prestazioni specialistiche,
complementari e accessorie al ciclo delle operazioni
portuali. I servizi ammessi sono individuati dalle
Autorita' di sistema portuale, o, laddove non istituite,
dalle autorita' marittime, attraverso una specifica
regolamentazione da emanare in conformita' dei criteri
vincolanti fissati con decreto del Ministro dei trasporti e
della navigazione.
2. Le Autorita' di sistema portuale o, laddove non
istituite, le autorita' marittime disciplinano e vigilano
sull'espletamento delle operazioni portuali e dei servizi
portuali, nonche' sull'applicazione delle tariffe indicate
da ciascuna impresa ai sensi del comma 5, riferendo
periodicamente al Ministro dei trasporti e della
navigazione.
3. L'esercizio delle attivita' di cui al comma 1,
espletate per conto proprio o di terzi, e' soggetto ad
autorizzazione dell'Autorita' di sistema portuale o,
laddove non istituita, dell'autorita' marittima. Detta
autorizzazione riguarda lo svolgimento di operazioni
portuali di cui al comma 1 previa verifica del possesso da
parte del richiedente dei requisiti di cui al comma 4,
oppure di uno o piu' servizi portuali di cui al comma 1, da
individuare nell'autorizzazione stessa. Le imprese
autorizzate sono iscritte in appositi registri distinti
tenuti dall'Autorita' di sistema portuale o, laddove non
istituita, dall'autorita' marittima e sono soggette al
pagamento di un canone annuo e alla prestazione di una
cauzione determinati dalle medesime autorita'.
3-bis. Le operazioni ed i servizi portuali di cui al
comma 1 non possono svolgersi in deroga alla legge 23
ottobre 1960, n. 1369, salvo quanto previsto dall'art. 17.
4. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al
comma 3 da parte dell'autorita' competente, il Ministro dei
trasporti e della navigazione, con proprio decreto, da
emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, determina:
a) i requisiti di carattere personale e
tecnico-organizzativo, di capacita' finanziaria, di
professionalita' degli operatori e delle imprese
richiedenti, adeguati alle attivita' da espletare, tra i
quali la presentazione di un programma operativo e la
determinazione di un organico di lavoratori alle dirette
dipendenze comprendente anche i quadri dirigenziali;
b) i criteri, le modalita' e i termini in ordine al
rilascio, alla sospensione ed alla revoca dell'atto
autorizzatorio, nonche' ai relativi controlli;
c) i parametri per definire i limiti minimi e massimi
dei canoni annui e della cauzione in relazione alla durata
ed alla specificita' dell'autorizzazione, tenuti presenti
il volume degli investimenti e le attivita' da espletare;
d)
4-bis. Qualora non sia possibile soddisfare la domanda
di svolgimento di operazioni portuali ne' mediante le
imprese autorizzate ai sensi del comma 3 del presente
articolo ne' tramite il ricorso all'impresa o all'agenzia
per la fornitura di lavoro portuale temporaneo di cui,
rispettivamente, ai commi 2 e 5 dell'art. 17, la nave e'
autorizzata a svolgere le operazioni in regime di
autoproduzione a condizione che:
a) sia dotata di mezzi meccanici adeguati;
b) sia dotata di personale idoneo, aggiuntivo
rispetto all'organico della tabella di sicurezza e di
esercizio della nave e dedicato esclusivamente allo
svolgimento di tali operazioni;
c) sia stato pagato il corrispettivo e sia stata
prestata idonea cauzione.
4-ter. L' autorizzazione di cui al comma 4-bis e'
rilasciata previa verifica della sussistenza dei requisiti
e delle condizioni ivi previsti. Tale autorizzazione non e'
compresa nel numero massimo di cui al comma 7.
5. Le tariffe delle operazioni portuali di cui al comma
1 sono rese pubbliche. Le imprese autorizzate ai sensi del
comma 3 devono comunicare all'Autorita' di sistema portuale
o, laddove non istituita, all'autorita' marittima, le
tariffe che intendono praticare nei confronti degli utenti,
nonche' ogni successiva variazione.
6. L'autorizzazione ha durata rapportata al programma
operativo proposto dall'impresa ovvero, qualora l'impresa
autorizzata sia anche titolare di concessione ai sensi
dell'art. 18, durata identica a quella della concessione
medesima; l'autorizzazione puo' essere rinnovata in
relazione a nuovi programmi operativi o a seguito del
rinnovo della concessione. L'Autorita' di sistema portuale
o, laddove non istituita, l'autorita' marittima sono tenute
a verificare, con cadenza almeno annuale, il rispetto delle
condizioni previste nel programma operativo.
7. L'Autorita' di sistema portuale o, laddove non
istituita, l'autorita' marittima, sentita la commissione
consultiva locale, determina il numero massimo di
autorizzazioni che possono essere rilasciate ai sensi del
comma 3, in relazione alle esigenze di funzionamento del
porto e del traffico, assicurando, comunque, il massimo
della concorrenza nel settore.
7-bis. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano ai depositi e stabilimenti di prodotti
petroliferi e chimici allo stato liquido, nonche' di altri
prodotti affini, siti in ambito portuale.
7-ter. Le Autorita' di sistema portuale o, laddove non
istituite, le autorita' marittime, devono pronunciarsi
sulle richieste di autorizzazione di cui al presente
articolo entro novanta giorni dalla richiesta, decorsi i
quali, in assenza di diniego motivato, la richiesta si
intende accolta.».
- Si riporta il testo dell'art. 183, comma 9, del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei
contratti pubblici):
«9. Le offerte devono contenere un progetto definitivo,
una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario
asseverato da un istituto di credito o da societa' di
servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed
iscritte nell'elenco generale degli intermediari
finanziari, ai sensi dell'art. 106 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, o da una societa' di revisione
ai sensi dell'art. 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966,
nonche' la specificazione delle caratteristiche del
servizio e della gestione, e dare conto del preliminare
coinvolgimento di uno o piu' istituti finanziatori nel
progetto. Il piano economico-finanziario, oltre a prevedere
il rimborso delle spese sostenute per la predisposizione
del progetto di fattibilita' posto a base di gara,
comprende l'importo delle spese sostenute per la
predisposizione delle offerte, comprensivo anche dei
diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'art. 2578 del
codice civile. L'importo complessivo delle spese di cui al
periodo precedente non puo' superare il 2,5 per cento del
valore dell'investimento, come desumibile dal progetto di
fattibilita' posto a base di gara. Nel caso di strutture
destinate alla nautica da diporto, il progetto definitivo
deve definire le caratteristiche qualitative e funzionali
dei lavori ed il quadro delle esigenze da soddisfare e
delle specifiche prestazioni da fornire, deve contenere uno
studio con la descrizione del progetto ed i dati necessari
per individuare e valutare i principali effetti che il
progetto puo' avere sull'ambiente e deve essere integrato
con le specifiche richieste dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti con propri decreti.».