Art. 3 Soggetti ammessi a presentare istanze ai fini del rilascio della concessione demaniale 1. Le domande per il rilascio della concessione demaniale di cui all'articolo 2 possono essere presentate da imprese in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 84 del 1994 ovvero che abbiano contestualmente presentato istanza di rilascio di detta autorizzazione, nonche' dei necessari requisiti di capacita' professionale, tecnica, organizzativa ed economico-finanziaria, attinenti e proporzionati all'oggetto della concessione. 2. Ai fini della dimostrazione della sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016. 3. Ai bandi e agli avvisi di cui all'articolo 2, comma 2, si applicano, in quanto non in contrasto con quanto previsto dalla legge n. 84 del 1994, le disposizioni di cui all'articolo 83, commi 1 e 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
Note all'art. 3: - Per il testo dell'art. 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, si vedano le note all'art. 2. - Per il testo degli articoli 80 e 83 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si vedano le note alle premesse.