Art. 3 
 
          Soggetti ammessi a presentare istanze ai fini del 
                rilascio della concessione demaniale 
 
  1. Le domande per il rilascio della concessione  demaniale  di  cui
all'articolo 2 possono  essere  presentate  da  imprese  in  possesso
dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 16 della  legge
n. 84 del 1994 ovvero che abbiano contestualmente presentato  istanza
di rilascio di detta autorizzazione, nonche' dei necessari  requisiti
di    capacita'    professionale,    tecnica,    organizzativa     ed
economico-finanziaria, attinenti e  proporzionati  all'oggetto  della
concessione. 
  2. Ai fini della dimostrazione della sussistenza dei  requisiti  di
cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui  all'articolo  80
del decreto legislativo n. 50 del 2016. 
  3. Ai bandi e agli avvisi  di  cui  all'articolo  2,  comma  2,  si
applicano, in quanto non in contrasto con quanto previsto dalla legge
n. 84 del 1994, le disposizioni di cui all'articolo 83, commi 1 e  8,
del decreto legislativo n. 50 del 2016. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Per il testo dell'art.  16  della  legge  28  gennaio
          1994, n. 84, si vedano le note all'art. 2. 
              - Per il testo degli  articoli  80  e  83  del  decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si vedano le  note  alle
          premesse.