Art. 4 
 
                 Pubblicita' del bando e dell'avviso 
 
  1. Il  bando  o  l'avviso  di  cui  all'articolo  2,  comma  2,  e'
pubblicato sul sito internet dell'autorita' concedente, sul sito  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e  sull'albo  pretorio
on-line del comune ove  e'  situato  il  bene  demaniale  oggetto  di
affidamento in concessione, per almeno trenta giorni, nonche', per le
concessioni  demaniali  di  durata  superiore  a  dieci  anni,  nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. 
  2. La pubblicazione del  bando  di  cui  al  comma  1  avviene  per
estratto, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del  regolamento  della
navigazione marittima e la  documentazione  integrale  inerente  alla
concessione e'  consultabile  dagli  interessati  presso  l'autorita'
concedente. 
  3. L'autorita' concedente puo'  prevedere  ulteriori  strumenti  di
pubblicita', nel rispetto del principio generale di proporzionalita'. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Per il testo dell'art. 18 del decreto del decreto del
          Presidente della Repubblica 15 febbraio  1952  n.  328,  si
          vedano le note all'art. 2.