Art. 4 Pubblicita' del bando e dell'avviso 1. Il bando o l'avviso di cui all'articolo 2, comma 2, e' pubblicato sul sito internet dell'autorita' concedente, sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sull'albo pretorio on-line del comune ove e' situato il bene demaniale oggetto di affidamento in concessione, per almeno trenta giorni, nonche', per le concessioni demaniali di durata superiore a dieci anni, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. 2. La pubblicazione del bando di cui al comma 1 avviene per estratto, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del regolamento della navigazione marittima e la documentazione integrale inerente alla concessione e' consultabile dagli interessati presso l'autorita' concedente. 3. L'autorita' concedente puo' prevedere ulteriori strumenti di pubblicita', nel rispetto del principio generale di proporzionalita'.
Note all'art. 4: - Per il testo dell'art. 18 del decreto del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952 n. 328, si vedano le note all'art. 2.