Art. 4
Pubblicita' del bando e dell'avviso
1. Il bando o l'avviso di cui all'articolo 2, comma 2, e'
pubblicato sul sito internet dell'autorita' concedente, sul sito del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sull'albo pretorio
on-line del comune ove e' situato il bene demaniale oggetto di
affidamento in concessione, per almeno trenta giorni, nonche', per le
concessioni demaniali di durata superiore a dieci anni, nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.
2. La pubblicazione del bando di cui al comma 1 avviene per
estratto, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del regolamento della
navigazione marittima e la documentazione integrale inerente alla
concessione e' consultabile dagli interessati presso l'autorita'
concedente.
3. L'autorita' concedente puo' prevedere ulteriori strumenti di
pubblicita', nel rispetto del principio generale di proporzionalita'.
Note all'art. 4:
- Per il testo dell'art. 18 del decreto del decreto del
Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952 n. 328, si
vedano le note all'art. 2.