Art. 5 
 
              Criteri per la determinazione del canone 
 
  1. Ai sensi  dell'articolo  10  del  decreto  19  luglio  1989  del
Ministro della marina mercantile, di concerto con il  Ministro  delle
finanze,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
italiana n. 299 del 23 dicembre 1989, ciascuna Autorita'  di  sistema
portuale  individua  con  proprio  regolamento  i  criteri   per   la
definizione dei canoni demaniali da applicare nei singoli porti dalla
stessa  amministrati,  anche  commisurati  all'entita'  dei  traffici
portuali ivi svolti e agli impegni in termini di volumi  e  tipologia
di investimenti,  annualmente  rivalutati  sulla  base  degli  indici
ISTAT,  secondo  la   modalita'   prevista   dall'articolo   04   del
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494. 
  2. I canoni demaniali sono costituiti da: 
    a) una componente fissa, stabilita tenendo conto: 
      1) dell'ubicazione, dell'estensione  e  delle  condizioni,  ivi
compreso  il  livello  di  infrastrutturazione  esistente,  dell'area
oggetto di concessione; 
      2) dei limiti e dei vantaggi  nell'utilizzo  della  concessione
derivanti dalle caratteristiche dell'area di cui al punto 1); 
      3) dell'entita' degli investimenti proposti dal  concessionario
in relazione alla realizzazione di infrastrutture portuali  nell'area
ovvero all'ammodernamento di quelle esistenti; 
    b) una componente variabile, stabilita mediante l'applicazione al
piano economico-finanziario  del  concessionario  di  indicatori  del
livello   di   efficienza   produttiva,   energetica   e   ambientale
dell'attivita', nonche' della qualita' dei servizi offerti  anche  in
termini  di  promozione  e  di  sviluppo  dell'intermodalita';   tale
componente e' suscettibile di aggiornamento periodico. 
  3. La misura minima del  canone  demaniale  prevista  dall'articolo
100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.  104,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applica in
tutti i casi in cui l'importo del canone  demaniale,  determinato  ai
sensi dei commi 1 e 2 del  presente  articolo,  risulti  inferiore  a
detta misura minima che e' rivalutata sulla base degli  indici  ISTAT
secondo le modalita' di cui al medesimo comma 1. 
  4. Ai fini dell'applicazione degli indicatori di cui  al  comma  2,
lettera b), nonche'  dell'esercizio  dell'attivita'  di  verifica  da
parte  dell'autorita'  concedente  ai  sensi   dell'articolo   9,   i
concessionari provvedono alla tenuta  di  specifica  contabilita'  in
base ai criteri stabiliti dall'Autorita' di regolazione dei trasporti
con la delibera 30 maggio 2018, n. 57. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta il testo  dell'art.  10  del  decreto  del
          Ministro della Marina  mercantile  19  luglio  1989  (Nuovi
          criteri per la determinazione dei canoni per le concessioni
          demaniali marittime): 
              «Art. 10. - 1. Resta ferma  la  competenza  degli  enti
          portuali per la determinazione dei criteri e  delle  misure
          dei  canoni  relativi  a  concessioni  di  beni   demaniali
          marittimi  compresi  nelle  circoscrizioni  di   rispettiva
          giurisdizione,  salvo  che  per   gli   immobili   in   uso
          governativo.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 04 del decreto-legge  5
          ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge  4  dicembre  1993,  n.  494  (Disposizioni  per   la
          determinazione dei canoni relativi a concessioni  demaniali
          marittime): 
              «Art. 04. - 1. I canoni annui relativi alle concessioni
          demaniali  marittime  sono  aggiornati   annualmente,   con
          decreto del Ministro della marina  mercantile,  sulla  base
          della media  degli  indici  determinati  dall'ISTAT  per  i
          prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati  e
          per i corrispondenti valori per il mercato all'ingrosso. 
              2. Qualora, entro il  1°  marzo  1994,  non  sia  stato
          emanato il decreto di cui al comma 1, si procede al rinnovo
          delle concessioni in atto  con  l'applicazione  dei  canoni
          precedenti,  salvo  conguaglio  da  effettuare  a   seguito
          dell'emanazione del suddetto decreto.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  100,  comma  4,  del
          decreto-legge 14  agosto  2020,  n.  104,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126  (Misure
          urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia): 
              «4. Dal 1° gennaio  2021  l'importo  annuo  del  canone
          dovuto quale corrispettivo  dell'utilizzazione  di  aree  e
          pertinenze demaniali marittime non puo' essere inferiore  a
          euro 2.500. Per l'anno 2021,  l'importo  annuo  del  canone
          dovuto quale corrispettivo  dell'utilizzazione  di  aree  e
          pertinenze  demaniali  marittime  per  attivita'  sportive,
          ricreative e legate alle tradizioni locali, svolte in forma
          singola o associata senza scopo di lucro, e  per  finalita'
          di interesse pubblico individuate e deliberate  dagli  enti
          locali  territorialmente   competenti   non   puo'   essere
          inferiore a euro 500.».