Art. 5 Criteri per la determinazione del canone 1. Ai sensi dell'articolo 10 del decreto 19 luglio 1989 del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 299 del 23 dicembre 1989, ciascuna Autorita' di sistema portuale individua con proprio regolamento i criteri per la definizione dei canoni demaniali da applicare nei singoli porti dalla stessa amministrati, anche commisurati all'entita' dei traffici portuali ivi svolti e agli impegni in termini di volumi e tipologia di investimenti, annualmente rivalutati sulla base degli indici ISTAT, secondo la modalita' prevista dall'articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494. 2. I canoni demaniali sono costituiti da: a) una componente fissa, stabilita tenendo conto: 1) dell'ubicazione, dell'estensione e delle condizioni, ivi compreso il livello di infrastrutturazione esistente, dell'area oggetto di concessione; 2) dei limiti e dei vantaggi nell'utilizzo della concessione derivanti dalle caratteristiche dell'area di cui al punto 1); 3) dell'entita' degli investimenti proposti dal concessionario in relazione alla realizzazione di infrastrutture portuali nell'area ovvero all'ammodernamento di quelle esistenti; b) una componente variabile, stabilita mediante l'applicazione al piano economico-finanziario del concessionario di indicatori del livello di efficienza produttiva, energetica e ambientale dell'attivita', nonche' della qualita' dei servizi offerti anche in termini di promozione e di sviluppo dell'intermodalita'; tale componente e' suscettibile di aggiornamento periodico. 3. La misura minima del canone demaniale prevista dall'articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applica in tutti i casi in cui l'importo del canone demaniale, determinato ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, risulti inferiore a detta misura minima che e' rivalutata sulla base degli indici ISTAT secondo le modalita' di cui al medesimo comma 1. 4. Ai fini dell'applicazione degli indicatori di cui al comma 2, lettera b), nonche' dell'esercizio dell'attivita' di verifica da parte dell'autorita' concedente ai sensi dell'articolo 9, i concessionari provvedono alla tenuta di specifica contabilita' in base ai criteri stabiliti dall'Autorita' di regolazione dei trasporti con la delibera 30 maggio 2018, n. 57.
Note all'art. 5: - Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto del Ministro della Marina mercantile 19 luglio 1989 (Nuovi criteri per la determinazione dei canoni per le concessioni demaniali marittime): «Art. 10. - 1. Resta ferma la competenza degli enti portuali per la determinazione dei criteri e delle misure dei canoni relativi a concessioni di beni demaniali marittimi compresi nelle circoscrizioni di rispettiva giurisdizione, salvo che per gli immobili in uso governativo.». - Si riporta il testo dell'art. 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime): «Art. 04. - 1. I canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro della marina mercantile, sulla base della media degli indici determinati dall'ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e per i corrispondenti valori per il mercato all'ingrosso. 2. Qualora, entro il 1° marzo 1994, non sia stato emanato il decreto di cui al comma 1, si procede al rinnovo delle concessioni in atto con l'applicazione dei canoni precedenti, salvo conguaglio da effettuare a seguito dell'emanazione del suddetto decreto.». - Si riporta il testo dell'art. 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia): «4. Dal 1° gennaio 2021 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime non puo' essere inferiore a euro 2.500. Per l'anno 2021, l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime per attivita' sportive, ricreative e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata senza scopo di lucro, e per finalita' di interesse pubblico individuate e deliberate dagli enti locali territorialmente competenti non puo' essere inferiore a euro 500.».