Art. 5
Criteri per la determinazione del canone
1. Ai sensi dell'articolo 10 del decreto 19 luglio 1989 del
Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro delle
finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 299 del 23 dicembre 1989, ciascuna Autorita' di sistema
portuale individua con proprio regolamento i criteri per la
definizione dei canoni demaniali da applicare nei singoli porti dalla
stessa amministrati, anche commisurati all'entita' dei traffici
portuali ivi svolti e agli impegni in termini di volumi e tipologia
di investimenti, annualmente rivalutati sulla base degli indici
ISTAT, secondo la modalita' prevista dall'articolo 04 del
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.
2. I canoni demaniali sono costituiti da:
a) una componente fissa, stabilita tenendo conto:
1) dell'ubicazione, dell'estensione e delle condizioni, ivi
compreso il livello di infrastrutturazione esistente, dell'area
oggetto di concessione;
2) dei limiti e dei vantaggi nell'utilizzo della concessione
derivanti dalle caratteristiche dell'area di cui al punto 1);
3) dell'entita' degli investimenti proposti dal concessionario
in relazione alla realizzazione di infrastrutture portuali nell'area
ovvero all'ammodernamento di quelle esistenti;
b) una componente variabile, stabilita mediante l'applicazione al
piano economico-finanziario del concessionario di indicatori del
livello di efficienza produttiva, energetica e ambientale
dell'attivita', nonche' della qualita' dei servizi offerti anche in
termini di promozione e di sviluppo dell'intermodalita'; tale
componente e' suscettibile di aggiornamento periodico.
3. La misura minima del canone demaniale prevista dall'articolo
100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applica in
tutti i casi in cui l'importo del canone demaniale, determinato ai
sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, risulti inferiore a
detta misura minima che e' rivalutata sulla base degli indici ISTAT
secondo le modalita' di cui al medesimo comma 1.
4. Ai fini dell'applicazione degli indicatori di cui al comma 2,
lettera b), nonche' dell'esercizio dell'attivita' di verifica da
parte dell'autorita' concedente ai sensi dell'articolo 9, i
concessionari provvedono alla tenuta di specifica contabilita' in
base ai criteri stabiliti dall'Autorita' di regolazione dei trasporti
con la delibera 30 maggio 2018, n. 57.
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto del
Ministro della Marina mercantile 19 luglio 1989 (Nuovi
criteri per la determinazione dei canoni per le concessioni
demaniali marittime):
«Art. 10. - 1. Resta ferma la competenza degli enti
portuali per la determinazione dei criteri e delle misure
dei canoni relativi a concessioni di beni demaniali
marittimi compresi nelle circoscrizioni di rispettiva
giurisdizione, salvo che per gli immobili in uso
governativo.».
- Si riporta il testo dell'art. 04 del decreto-legge 5
ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 1993, n. 494 (Disposizioni per la
determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali
marittime):
«Art. 04. - 1. I canoni annui relativi alle concessioni
demaniali marittime sono aggiornati annualmente, con
decreto del Ministro della marina mercantile, sulla base
della media degli indici determinati dall'ISTAT per i
prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e
per i corrispondenti valori per il mercato all'ingrosso.
2. Qualora, entro il 1° marzo 1994, non sia stato
emanato il decreto di cui al comma 1, si procede al rinnovo
delle concessioni in atto con l'applicazione dei canoni
precedenti, salvo conguaglio da effettuare a seguito
dell'emanazione del suddetto decreto.».
- Si riporta il testo dell'art. 100, comma 4, del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (Misure
urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia):
«4. Dal 1° gennaio 2021 l'importo annuo del canone
dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e
pertinenze demaniali marittime non puo' essere inferiore a
euro 2.500. Per l'anno 2021, l'importo annuo del canone
dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e
pertinenze demaniali marittime per attivita' sportive,
ricreative e legate alle tradizioni locali, svolte in forma
singola o associata senza scopo di lucro, e per finalita'
di interesse pubblico individuate e deliberate dagli enti
locali territorialmente competenti non puo' essere
inferiore a euro 500.».