Art. 6
Modifica del contenuto della concessione demaniale
1. La variazione dell'estensione della area concessa o delle opere
o delle modalita' di esercizio puo' essere consentita dall'autorita'
concedente ai sensi e secondo le modalita' di cui all'articolo 24 del
regolamento della navigazione marittima.
2. L'estensione della durata della concessione, in ogni caso non
superiore a cinque anni, puo' essere consentita dall'autorita'
concedente per il periodo di tempo necessario al recupero degli
investimenti relativi ad interventi occorrenti per l'adeguamento
delle strutture portuali o per il mantenimento della funzionalita'
della concessione.
3. Fermo quanto previsto dal comma 2, ai fini del riconoscimento
dell'estensione della durata della concessione ai sensi del medesimo
comma, gli investimenti devono riguardare interventi non previsti nel
programma di cui all'articolo 2, comma 3, lettera g), punto 1),
proposti con istanza del concessionario, pubblicata con le modalita'
di cui all'articolo 4, ai soli fini della proposizione di
osservazioni ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del regolamento
della navigazione marittima, e autorizzati dell'autorita' concedente.
Non possono essere autorizzati nuovi interventi nei tre anni
antecedenti alla scadenza della concessione.
4. Nel caso di istanza di concessione di durata superiore a
quaranta anni, l'autorita' concedente acquisisce preventivamente il
parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con
riferimento alla coerenza della variazione della durata con gli
strumenti di pianificazione strategica del settore. Il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti si esprime entro venti giorni
dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali l'autorita'
concedente procede indipendentemente dall'espressione del parere.
5. Al di fuori dai casi previsti dai commi 1, 2 e 3, per le istanze
che prevedano mutamenti sostanziali dei contenuti della concessione,
l'autorita' concedente procede secondo quanto previsto dall'articolo
2.
Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 24 del decreto del
decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952 n.
328 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del
codice della navigazione (Navigazione marittima)):
«Art. 24 (Variazioni al contenuto della concessione). -
La concessione e' fatta entro i limiti di spazio e di tempo
e per le opere, gli usi e le facolta' risultanti dall'atto
o dalla licenza di concessione.
Qualsiasi variazione nell'estensione della zona
concessa o nelle opere o nelle modalita' di esercizio deve
essere richiesta preventivamente e puo' essere consentita
mediante atto o licenza suppletivi dopo l'espletamento
dell'istruttoria. Qualora, peraltro, non venga apportata
alterazione sostanziale al complesso della concessione e
non vi sia modifica nell'estensione della zona demaniale,
la variazione puo' essere autorizzata per iscritto dal capo
del compartimento, previo nulla osta dell'autorita' che ha
approvato l'atto di concessione.».
- Per il testo dell'art. 18 del decreto del decreto del
Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952 n. 328, si
vedano le note all'art. 2.