Art. 6 Modifica del contenuto della concessione demaniale 1. La variazione dell'estensione della area concessa o delle opere o delle modalita' di esercizio puo' essere consentita dall'autorita' concedente ai sensi e secondo le modalita' di cui all'articolo 24 del regolamento della navigazione marittima. 2. L'estensione della durata della concessione, in ogni caso non superiore a cinque anni, puo' essere consentita dall'autorita' concedente per il periodo di tempo necessario al recupero degli investimenti relativi ad interventi occorrenti per l'adeguamento delle strutture portuali o per il mantenimento della funzionalita' della concessione. 3. Fermo quanto previsto dal comma 2, ai fini del riconoscimento dell'estensione della durata della concessione ai sensi del medesimo comma, gli investimenti devono riguardare interventi non previsti nel programma di cui all'articolo 2, comma 3, lettera g), punto 1), proposti con istanza del concessionario, pubblicata con le modalita' di cui all'articolo 4, ai soli fini della proposizione di osservazioni ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del regolamento della navigazione marittima, e autorizzati dell'autorita' concedente. Non possono essere autorizzati nuovi interventi nei tre anni antecedenti alla scadenza della concessione. 4. Nel caso di istanza di concessione di durata superiore a quaranta anni, l'autorita' concedente acquisisce preventivamente il parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con riferimento alla coerenza della variazione della durata con gli strumenti di pianificazione strategica del settore. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si esprime entro venti giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali l'autorita' concedente procede indipendentemente dall'espressione del parere. 5. Al di fuori dai casi previsti dai commi 1, 2 e 3, per le istanze che prevedano mutamenti sostanziali dei contenuti della concessione, l'autorita' concedente procede secondo quanto previsto dall'articolo 2.
Note all'art. 6: - Si riporta il testo dell'art. 24 del decreto del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952 n. 328 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima)): «Art. 24 (Variazioni al contenuto della concessione). - La concessione e' fatta entro i limiti di spazio e di tempo e per le opere, gli usi e le facolta' risultanti dall'atto o dalla licenza di concessione. Qualsiasi variazione nell'estensione della zona concessa o nelle opere o nelle modalita' di esercizio deve essere richiesta preventivamente e puo' essere consentita mediante atto o licenza suppletivi dopo l'espletamento dell'istruttoria. Qualora, peraltro, non venga apportata alterazione sostanziale al complesso della concessione e non vi sia modifica nell'estensione della zona demaniale, la variazione puo' essere autorizzata per iscritto dal capo del compartimento, previo nulla osta dell'autorita' che ha approvato l'atto di concessione.». - Per il testo dell'art. 18 del decreto del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952 n. 328, si vedano le note all'art. 2.