Art. 6 
 
         Modifica del contenuto della concessione demaniale 
 
  1. La variazione dell'estensione della area concessa o delle  opere
o delle modalita' di esercizio puo' essere consentita  dall'autorita'
concedente ai sensi e secondo le modalita' di cui all'articolo 24 del
regolamento della navigazione marittima. 
  2. L'estensione della durata della concessione, in  ogni  caso  non
superiore  a  cinque  anni,  puo'  essere  consentita  dall'autorita'
concedente per il periodo  di  tempo  necessario  al  recupero  degli
investimenti relativi  ad  interventi  occorrenti  per  l'adeguamento
delle strutture portuali o per il  mantenimento  della  funzionalita'
della concessione. 
  3. Fermo quanto previsto dal comma 2, ai  fini  del  riconoscimento
dell'estensione della durata della concessione ai sensi del  medesimo
comma, gli investimenti devono riguardare interventi non previsti nel
programma di cui all'articolo 2,  comma  3,  lettera  g),  punto  1),
proposti con istanza del concessionario, pubblicata con le  modalita'
di  cui  all'articolo  4,  ai  soli  fini   della   proposizione   di
osservazioni ai sensi dell'articolo  18,  comma  2,  del  regolamento
della navigazione marittima, e autorizzati dell'autorita' concedente.
Non  possono  essere  autorizzati  nuovi  interventi  nei  tre   anni
antecedenti alla scadenza della concessione. 
  4. Nel caso  di  istanza  di  concessione  di  durata  superiore  a
quaranta anni, l'autorita' concedente acquisisce  preventivamente  il
parere  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  con
riferimento alla coerenza  della  variazione  della  durata  con  gli
strumenti di pianificazione  strategica  del  settore.  Il  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti si esprime  entro  venti  giorni
dal  ricevimento  della  richiesta,  decorsi  i   quali   l'autorita'
concedente procede indipendentemente dall'espressione del parere. 
  5. Al di fuori dai casi previsti dai commi 1, 2 e 3, per le istanze
che prevedano mutamenti sostanziali dei contenuti della  concessione,
l'autorita' concedente procede secondo quanto previsto  dall'articolo
2. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Si riporta il testo  dell'art.  24  del  decreto  del
          decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952 n.
          328 (Approvazione  del  regolamento  per  l'esecuzione  del
          codice della navigazione (Navigazione marittima)): 
              «Art. 24 (Variazioni al contenuto della concessione). -
          La concessione e' fatta entro i limiti di spazio e di tempo
          e per le opere, gli usi e le facolta' risultanti  dall'atto
          o dalla licenza di concessione. 
              Qualsiasi   variazione   nell'estensione   della   zona
          concessa o nelle opere o nelle modalita' di esercizio  deve
          essere richiesta preventivamente e puo'  essere  consentita
          mediante atto  o  licenza  suppletivi  dopo  l'espletamento
          dell'istruttoria. Qualora, peraltro,  non  venga  apportata
          alterazione sostanziale al complesso  della  concessione  e
          non vi sia modifica nell'estensione della  zona  demaniale,
          la variazione puo' essere autorizzata per iscritto dal capo
          del compartimento, previo nulla osta dell'autorita' che  ha
          approvato l'atto di concessione.». 
              - Per il testo dell'art. 18 del decreto del decreto del
          Presidente della Repubblica 15 febbraio  1952  n.  328,  si
          vedano le note all'art. 2.