Art. 7 Vicende soggettive successive al rilascio della concessione 1. Nel caso in cui il concessionario sia una societa' di capitali, in relazione al trasferimento di quote societarie che determini una modificazione del controllo della societa' concessionaria ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, il socio che intende trasferire la propria partecipazione e' tenuto a chiedere preventivamente l'autorizzazione all'autorita' concedente. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al primo periodo, l'autorita' concedente verifica l'eventuale incidenza della modificazione della compagine societaria sull'attuazione del programma degli investimenti e delle attivita' presentate dal concessionario, nonche' sul relativo piano economico-finanziario, comunicando l'esito della valutazione entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. In mancanza di comunicazione nel termine previsto, l'autorizzazione si intende rilasciata. 2. In caso di cessione d'azienda o di un suo ramo da parte del concessionario l'autorizzazione e' rilasciata ai sensi dell'articolo 46 del Codice della navigazione. 3. Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto della societa' concessionaria sono comunicate tempestivamente all'autorita' concedente.
Note all'art. 7: - Si riporta il testo dell'art. 2359 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 (Approvazione del testo del Codice civile): «Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate). - Sono considerate societa' controllate: 1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le societa' che sono sotto influenza dominante di un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli contrattuali con essa. Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a societa' controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le societa' sulle quali un'altra societa' esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo' essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la societa' ha azioni quotate in mercati regolamentati.». - Si riporta il testo dell'art. 46 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione): «Art. 46 (Subingresso nella concessione). - Fermi i divieti ed i limiti di cui all'art. 18, comma 7, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, quando il concessionario intende sostituire altri nel godimento della concessione deve chiedere l'autorizzazione dell'autorita' concedente. In caso di vendita o di esecuzione forzata, l'acquirente o l'aggiudicatario di opere o impianti costruiti dal concessionario su beni demaniali non puo' subentrare nella concessione senza l'autorizzazione dell'autorita' concedente. In caso di morte del concessionario gli eredi subentrano nel godimento della concessione, ma devono chiederne la conferma entro sei mesi, sotto pena di decadenza. Se, per ragioni attinenti all'idoneita' tecnica od economica degli eredi, l'amministrazione non ritiene opportuno confermare la concessione, si applicano le norme relative alla revoca.».