Art. 7
Vicende soggettive successive al rilascio della concessione
1. Nel caso in cui il concessionario sia una societa' di capitali,
in relazione al trasferimento di quote societarie che determini una
modificazione del controllo della societa' concessionaria ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile, il socio che intende trasferire
la propria partecipazione e' tenuto a chiedere preventivamente
l'autorizzazione all'autorita' concedente. Ai fini del rilascio
dell'autorizzazione di cui al primo periodo, l'autorita' concedente
verifica l'eventuale incidenza della modificazione della compagine
societaria sull'attuazione del programma degli investimenti e delle
attivita' presentate dal concessionario, nonche' sul relativo piano
economico-finanziario, comunicando l'esito della valutazione entro
trenta giorni dal ricevimento della richiesta. In mancanza di
comunicazione nel termine previsto, l'autorizzazione si intende
rilasciata.
2. In caso di cessione d'azienda o di un suo ramo da parte del
concessionario l'autorizzazione e' rilasciata ai sensi dell'articolo
46 del Codice della navigazione.
3. Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto della
societa' concessionaria sono comunicate tempestivamente all'autorita'
concedente.
Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 2359 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 262 (Approvazione del testo del Codice
civile):
«Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate).
- Sono considerate societa' controllate:
1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della
maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di
voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante
nell'assemblea ordinaria;
3) le societa' che sono sotto influenza dominante di
un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli
contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo
comma si computano anche i voti spettanti a societa'
controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta:
non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le societa' sulle quali
un'altra societa' esercita un'influenza notevole.
L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un
decimo se la societa' ha azioni quotate in mercati
regolamentati.».
- Si riporta il testo dell'art. 46 del regio decreto 30
marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione):
«Art. 46 (Subingresso nella concessione). - Fermi i
divieti ed i limiti di cui all'art. 18, comma 7, della
legge 28 gennaio 1994, n. 84, quando il concessionario
intende sostituire altri nel godimento della concessione
deve chiedere l'autorizzazione dell'autorita' concedente.
In caso di vendita o di esecuzione forzata,
l'acquirente o l'aggiudicatario di opere o impianti
costruiti dal concessionario su beni demaniali non puo'
subentrare nella concessione senza l'autorizzazione
dell'autorita' concedente.
In caso di morte del concessionario gli eredi
subentrano nel godimento della concessione, ma devono
chiederne la conferma entro sei mesi, sotto pena di
decadenza. Se, per ragioni attinenti all'idoneita' tecnica
od economica degli eredi, l'amministrazione non ritiene
opportuno confermare la concessione, si applicano le norme
relative alla revoca.».