Art. 7 
 
     Vicende soggettive successive al rilascio della concessione 
 
  1. Nel caso in cui il concessionario sia una societa' di  capitali,
in relazione al trasferimento di quote societarie che  determini  una
modificazione del controllo della societa'  concessionaria  ai  sensi
dell'articolo 2359 del codice civile, il socio che intende trasferire
la  propria  partecipazione  e'  tenuto  a  chiedere  preventivamente
l'autorizzazione  all'autorita'  concedente.  Ai  fini  del  rilascio
dell'autorizzazione di cui al primo periodo,  l'autorita'  concedente
verifica l'eventuale incidenza della  modificazione  della  compagine
societaria sull'attuazione del programma degli investimenti  e  delle
attivita' presentate dal concessionario, nonche' sul  relativo  piano
economico-finanziario, comunicando l'esito  della  valutazione  entro
trenta  giorni  dal  ricevimento  della  richiesta.  In  mancanza  di
comunicazione  nel  termine  previsto,  l'autorizzazione  si  intende
rilasciata. 
  2. In caso di cessione d'azienda o di un  suo  ramo  da  parte  del
concessionario l'autorizzazione e' rilasciata ai sensi  dell'articolo
46 del Codice della navigazione. 
  3. Le modificazioni dell'atto costitutivo  e  dello  statuto  della
societa' concessionaria sono comunicate tempestivamente all'autorita'
concedente. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Si riporta il testo dell'art. 2359 del regio  decreto
          16 marzo 1942, n. 262 (Approvazione del  testo  del  Codice
          civile): 
              «Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate).
          - Sono considerate societa' controllate: 
                1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della
          maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 
                2) le societa' in cui un'altra  societa'  dispone  di
          voti  sufficienti  per  esercitare  un'influenza  dominante
          nell'assemblea ordinaria; 
                3) le societa' che sono sotto influenza dominante  di
          un'altra  societa'  in  virtu'   di   particolari   vincoli
          contrattuali con essa. 
              Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del  primo
          comma si  computano  anche  i  voti  spettanti  a  societa'
          controllate, a societa' fiduciarie e a persona  interposta:
          non si computano i voti spettanti per conto di terzi. 
              Sono considerate  collegate  le  societa'  sulle  quali
          un'altra   societa'   esercita    un'influenza    notevole.
          L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
          essere esercitato almeno  un  quinto  dei  voti  ovvero  un
          decimo  se  la  societa'  ha  azioni  quotate  in   mercati
          regolamentati.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 46 del regio decreto 30
          marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione): 
              «Art. 46 (Subingresso nella  concessione).  -  Fermi  i
          divieti ed i limiti di cui  all'art.  18,  comma  7,  della
          legge 28 gennaio 1994,  n.  84,  quando  il  concessionario
          intende sostituire altri nel  godimento  della  concessione
          deve chiedere l'autorizzazione dell'autorita' concedente. 
              In  caso  di   vendita   o   di   esecuzione   forzata,
          l'acquirente  o  l'aggiudicatario  di  opere   o   impianti
          costruiti dal concessionario su  beni  demaniali  non  puo'
          subentrare   nella   concessione   senza   l'autorizzazione
          dell'autorita' concedente. 
              In  caso  di  morte  del   concessionario   gli   eredi
          subentrano  nel  godimento  della  concessione,  ma  devono
          chiederne  la  conferma  entro  sei  mesi,  sotto  pena  di
          decadenza. Se, per ragioni attinenti all'idoneita'  tecnica
          od economica degli  eredi,  l'amministrazione  non  ritiene
          opportuno confermare la concessione, si applicano le  norme
          relative alla revoca.».