Art. 8
Avvicendamento di concessionari demaniali
1. In caso di rilascio della concessione a favore di un nuovo
concessionario, l'autorita' concedente puo' ordinare al
concessionario uscente, in assenza di diversa previsione nell'atto
concessorio e con provvedimento motivato ai sensi dell'articolo 49
del Codice della navigazione, la demolizione, a spese del medesimo,
delle opere non amovibili autorizzate e realizzate da detto
concessionario.
2. La demolizione delle opere di cui al comma 1 e' disposta in
presenza di circostanze, imprevedibili e sopravvenute al rilascio da
parte dell'autorita' concedente dell'autorizzazione alla loro
realizzazione, che rendono l'uso dell'area in concessione
incompatibile con il permanere delle medesime opere e non piu'
rispondente all'interesse pubblico.
3. Il concessionario uscente ha diritto al riconoscimento di un
indennizzo a carico del concessionario subentrante in relazione ai
beni non amovibili realizzati o acquistati per l'esercizio della
concessione demaniale, aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel
programma degli investimenti, debitamente autorizzati dall'autorita'
concedente e non ancora ammortizzati al termine della concessione. Il
valore di detti beni, come risultante dalla specifica contabilita',
e' determinato sulla base di una perizia redatta da un esperto
individuato dal concessionario uscente tra i professionisti
abilitati, in possesso di adeguata competenza nel settore, iscritti
in apposito elenco tenuto dall'autorita' concedente. Le spese della
perizia di cui al secondo periodo sono a carico del concessionario
uscente.
4. Il concessionario uscente puo' disporre dei beni e delle opere
amovibili realizzate, anche mediante accordo con il concessionario
subentrante, sentita l'autorita' concedente. L'autorita' concedente
valuta l'eventuale acquisto dei beni e delle opere amovibili, ovvero
promuove la conclusione di accordi tra il concessionario uscente e il
concessionario subentrante al fine di garantire la continuita'
operativa del porto, anche mediante l'inserimento di apposite
previsioni di cui all'articolo 2, comma 3, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 49 del regio decreto 30
marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione):
«Art. 49 (Devoluzione delle opere non amovibili). -
Salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di
concessione, quando venga a cessare la concessione, le
opere non amovibili, costruite sulla zona demaniale,
restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso o
rimborso, salva la facolta' dell'autorita' concedente di
ordinarne la demolizione con la restituzione del bene
demaniale nel pristino stato.
In quest'ultimo caso, l'amministrazione, ove il
concessionario non esegua l'ordine di demolizione, puo'
provvedervi d'ufficio a termini dell'art. 54.».