Art. 8 
 
              Avvicendamento di concessionari demaniali 
 
  1. In caso di rilascio della  concessione  a  favore  di  un  nuovo
concessionario,   l'autorita'    concedente    puo'    ordinare    al
concessionario uscente, in assenza di  diversa  previsione  nell'atto
concessorio e con provvedimento motivato ai  sensi  dell'articolo  49
del Codice della navigazione, la demolizione, a spese  del  medesimo,
delle  opere  non  amovibili  autorizzate  e  realizzate   da   detto
concessionario. 
  2. La demolizione delle opere di cui al  comma  1  e'  disposta  in
presenza di circostanze, imprevedibili e sopravvenute al rilascio  da
parte  dell'autorita'  concedente   dell'autorizzazione   alla   loro
realizzazione,   che   rendono   l'uso   dell'area   in   concessione
incompatibile con il  permanere  delle  medesime  opere  e  non  piu'
rispondente all'interesse pubblico. 
  3. Il concessionario uscente ha diritto  al  riconoscimento  di  un
indennizzo a carico del concessionario subentrante  in  relazione  ai
beni non amovibili realizzati  o  acquistati  per  l'esercizio  della
concessione demaniale, aggiuntivi  rispetto  a  quelli  previsti  nel
programma degli investimenti, debitamente autorizzati  dall'autorita'
concedente e non ancora ammortizzati al termine della concessione. Il
valore di detti beni, come risultante dalla  specifica  contabilita',
e' determinato sulla base  di  una  perizia  redatta  da  un  esperto
individuato  dal  concessionario   uscente   tra   i   professionisti
abilitati, in possesso di adeguata competenza nel  settore,  iscritti
in apposito elenco tenuto dall'autorita' concedente. Le  spese  della
perizia di cui al secondo periodo sono a  carico  del  concessionario
uscente. 
  4. Il concessionario uscente puo' disporre dei beni e  delle  opere
amovibili realizzate, anche mediante accordo  con  il  concessionario
subentrante, sentita l'autorita' concedente.  L'autorita'  concedente
valuta l'eventuale acquisto dei beni e delle opere amovibili,  ovvero
promuove la conclusione di accordi tra il concessionario uscente e il
concessionario  subentrante  al  fine  di  garantire  la  continuita'
operativa  del  porto,  anche  mediante  l'inserimento  di   apposite
previsioni di cui all'articolo 2, comma 3,  senza  nuovi  o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Si riporta il testo dell'art. 49 del regio decreto 30
          marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione): 
              «Art. 49 (Devoluzione delle  opere  non  amovibili).  -
          Salvo  che  sia   diversamente   stabilito   nell'atto   di
          concessione, quando venga  a  cessare  la  concessione,  le
          opere  non  amovibili,  costruite  sulla  zona   demaniale,
          restano  acquisite  allo  Stato,  senza  alcun  compenso  o
          rimborso, salva la facolta'  dell'autorita'  concedente  di
          ordinarne la  demolizione  con  la  restituzione  del  bene
          demaniale nel pristino stato. 
              In  quest'ultimo  caso,   l'amministrazione,   ove   il
          concessionario non esegua  l'ordine  di  demolizione,  puo'
          provvedervi d'ufficio a termini dell'art. 54.».