Art. 9
Attivita' di verifica dell'autorita' concedente
1. L'autorita' concedente svolge annualmente attivita' di verifica
sulla permanenza dei requisiti posseduti dal concessionario al
momento del rilascio della concessione e sulla concreta attuazione
del programma degli investimenti e delle attivita' correlate,
presentato dal concessionario ed eventualmente aggiornato previo
accordo con la medesima autorita'. Gli esiti della verifica
effettuata dall'autorita' concedente sono tempestivamente comunicati
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. In relazione alle concessioni aventi durata superiore a cinque
anni, l'autorita' concedente svolge ogni cinque anni un'approfondita
analisi dell'andamento del rapporto concessorio, verificando il
puntuale adempimento degli impegni assunti dal concessionario e i
risultati raggiunti sul piano dei traffici e dell'occupazione, anche
rispetto all'andamento dello specifico mercato settoriale in cui
opera il concessionario. L'autorita' concedente relaziona
tempestivamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
sull'esito dell'analisi effettuata, proponendo, anche sulla base
delle eventuali osservazioni formulate dal medesimo Ministero, le
modifiche del programma e del piano di cui all'articolo 2, comma 3,
lettera g), punti 1) e 2), occorrenti per il migliore perseguimento
dell'interesse pubblico.
3. L'autorita' concedente, ferma restando l'applicazione delle
eventuali penali previste nell'atto di concessione, puo' disporre
l'avvio della procedura di decadenza della concessione ai sensi
dell'articolo 47 del Codice della navigazione, anche in caso di
accertamento della mancata attuazione del piano degli investimenti e
delle attivita' correlate, del mancato raggiungimento degli obiettivi
di incremento dei traffici portuali indicati nell'istanza di
concessione o del verificarsi di fatti che comunque evidenziano grave
negligenza o imperizia del concessionario nella gestione del bene
affidato in concessione.
4. L'autorita' concedente puo' disporre la revoca della concessione
ai sensi dell'articolo 42 del Codice della navigazione.
5. Sulla base delle comunicazioni delle Autorita' di sistema
portuali di cui ai commi 1 e 2, il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti adotta un piano permanente di monitoraggio anche
attraverso i dati presenti nel Sistema informativo del demanio
marittimo SID - il portale del mare che e' adeguatamente
implementato.
Note all'art. 9:
- Si riporta il testo degli articoli 42 e 47 del regio
decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione):
«Art. 42 (Revoca delle concessioni). - Le concessioni
di durata non superiore al quadriennio e che non importino
impianti di difficile sgombero sono revocabili in tutto o
in parte a giudizio discrezionale dell'amministrazione
marittima.
Le concessioni di durata superiore al quadriennio o che
comunque importino impianti di difficile sgombero sono
revocabili per specifici motivi inerenti al pubblico uso
del mare o per altre ragioni di pubblico interesse, a
giudizio discrezionale dell'amministrazione marittima.
La revoca non da' diritto a indennizzo. Nel caso di
revoca parziale si fa luogo ad un'adeguata riduzione del
canone, salva la facolta' prevista dal primo comma
dell'art. 44.
Nelle concessioni che hanno dato luogo a una
costruzione di opere stabili l'amministrazione marittima,
salvo che non sia diversamente stabilito, e' tenuta a
corrispondere un indennizzo pari al rimborso di tante quote
parti del costo delle opere quanti sono gli anni mancanti
al termine di scadenza fissato.
In ogni caso l'indennizzo non puo' essere superiore al
valore delle opere al momento della revoca, detratto
l'ammontare degli effettuati ammortamenti.».
«Art. 47 (Decadenza dalla concessione). -
L'amministrazione puo' dichiarare la decadenza del
concessionario:
a. per mancata esecuzione delle opere prescritte
nell'atto di concessione, o per mancato inizio della
gestione, nei termini assegnati;
b. per non uso continuato durante il periodo fissato
a questo effetto nell'atto di concessione, o per cattivo
uso;
c. per mutamento sostanziale non autorizzato dello
scopo per il quale e' stata fatta la concessione;
d. per omesso pagamento del canone per il numero di
rate fissato a questo effetto dall'atto di concessione;
e. per abusiva sostituzione di altri nel godimento
della concessione;
f. per inadempienza degli obblighi derivanti dalla
concessione, o imposti da norme di legge o da regolamenti.
Nel caso di cui alle lettere a e b l'amministrazione
puo' accordare una proroga al concessionario.
Prima di dichiarare la decadenza, l'amministrazione
fissa un termine entro il quale l'interessato puo'
presentare le sue deduzioni.
Al concessionario decaduto non spetta alcun rimborso
per opere eseguite ne' per spese sostenute.».