Art. 9 
 
           Attivita' di verifica dell'autorita' concedente 
 
  1. L'autorita' concedente svolge annualmente attivita' di  verifica
sulla  permanenza  dei  requisiti  posseduti  dal  concessionario  al
momento del rilascio della concessione e  sulla  concreta  attuazione
del  programma  degli  investimenti  e  delle  attivita'   correlate,
presentato dal  concessionario  ed  eventualmente  aggiornato  previo
accordo  con  la  medesima  autorita'.  Gli  esiti   della   verifica
effettuata dall'autorita' concedente sono tempestivamente  comunicati
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
  2. In relazione alle concessioni aventi durata superiore  a  cinque
anni, l'autorita' concedente svolge ogni cinque anni  un'approfondita
analisi  dell'andamento  del  rapporto  concessorio,  verificando  il
puntuale adempimento degli impegni assunti  dal  concessionario  e  i
risultati raggiunti sul piano dei traffici e dell'occupazione,  anche
rispetto all'andamento dello  specifico  mercato  settoriale  in  cui
opera   il   concessionario.   L'autorita'    concedente    relaziona
tempestivamente al Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti
sull'esito dell'analisi  effettuata,  proponendo,  anche  sulla  base
delle eventuali osservazioni formulate  dal  medesimo  Ministero,  le
modifiche del programma e del piano di cui all'articolo 2,  comma  3,
lettera g), punti 1) e 2), occorrenti per il  migliore  perseguimento
dell'interesse pubblico. 
  3. L'autorita'  concedente,  ferma  restando  l'applicazione  delle
eventuali penali previste nell'atto  di  concessione,  puo'  disporre
l'avvio della procedura  di  decadenza  della  concessione  ai  sensi
dell'articolo 47 del Codice  della  navigazione,  anche  in  caso  di
accertamento della mancata attuazione del piano degli investimenti  e
delle attivita' correlate, del mancato raggiungimento degli obiettivi
di  incremento  dei  traffici  portuali  indicati   nell'istanza   di
concessione o del verificarsi di fatti che comunque evidenziano grave
negligenza o imperizia del concessionario  nella  gestione  del  bene
affidato in concessione. 
  4. L'autorita' concedente puo' disporre la revoca della concessione
ai sensi dell'articolo 42 del Codice della navigazione. 
  5. Sulla  base  delle  comunicazioni  delle  Autorita'  di  sistema
portuali di cui ai commi 1 e 2, il Ministero delle  infrastrutture  e
dei trasporti  adotta  un  piano  permanente  di  monitoraggio  anche
attraverso i  dati  presenti  nel  Sistema  informativo  del  demanio
marittimo  SID  -  il  portale  del   mare   che   e'   adeguatamente
implementato. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Si riporta il testo degli articoli 42 e 47 del  regio
          decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione): 
              «Art. 42 (Revoca delle concessioni). -  Le  concessioni
          di durata non superiore al quadriennio e che non  importino
          impianti di difficile sgombero sono revocabili in  tutto  o
          in  parte  a  giudizio  discrezionale  dell'amministrazione
          marittima. 
              Le concessioni di durata superiore al quadriennio o che
          comunque importino  impianti  di  difficile  sgombero  sono
          revocabili per specifici motivi inerenti  al  pubblico  uso
          del mare o per  altre  ragioni  di  pubblico  interesse,  a
          giudizio discrezionale dell'amministrazione marittima. 
              La revoca non da' diritto a  indennizzo.  Nel  caso  di
          revoca parziale si fa luogo ad  un'adeguata  riduzione  del
          canone,  salva  la  facolta'  prevista  dal   primo   comma
          dell'art. 44. 
              Nelle  concessioni  che  hanno   dato   luogo   a   una
          costruzione di opere stabili  l'amministrazione  marittima,
          salvo che non  sia  diversamente  stabilito,  e'  tenuta  a
          corrispondere un indennizzo pari al rimborso di tante quote
          parti del costo delle opere quanti sono gli  anni  mancanti
          al termine di scadenza fissato. 
              In ogni caso l'indennizzo non puo' essere superiore  al
          valore  delle  opere  al  momento  della  revoca,  detratto
          l'ammontare degli effettuati ammortamenti.». 
              «Art.   47    (Decadenza    dalla    concessione).    -
          L'amministrazione  puo'   dichiarare   la   decadenza   del
          concessionario: 
                a. per  mancata  esecuzione  delle  opere  prescritte
          nell'atto  di  concessione,  o  per  mancato  inizio  della
          gestione, nei termini assegnati; 
                b. per non uso continuato durante il periodo  fissato
          a questo effetto nell'atto di concessione,  o  per  cattivo
          uso; 
                c. per mutamento sostanziale  non  autorizzato  dello
          scopo per il quale e' stata fatta la concessione; 
                d. per omesso pagamento del canone per il  numero  di
          rate fissato a questo effetto dall'atto di concessione; 
                e. per abusiva sostituzione di  altri  nel  godimento
          della concessione; 
                f. per inadempienza degli  obblighi  derivanti  dalla
          concessione, o imposti da norme di legge o da regolamenti. 
              Nel caso di cui alle lettere a  e  b  l'amministrazione
          puo' accordare una proroga al concessionario. 
              Prima di  dichiarare  la  decadenza,  l'amministrazione
          fissa  un  termine  entro  il  quale   l'interessato   puo'
          presentare le sue deduzioni. 
              Al concessionario decaduto non  spetta  alcun  rimborso
          per opere eseguite ne' per spese sostenute.».