Art. 9 Attivita' di verifica dell'autorita' concedente 1. L'autorita' concedente svolge annualmente attivita' di verifica sulla permanenza dei requisiti posseduti dal concessionario al momento del rilascio della concessione e sulla concreta attuazione del programma degli investimenti e delle attivita' correlate, presentato dal concessionario ed eventualmente aggiornato previo accordo con la medesima autorita'. Gli esiti della verifica effettuata dall'autorita' concedente sono tempestivamente comunicati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 2. In relazione alle concessioni aventi durata superiore a cinque anni, l'autorita' concedente svolge ogni cinque anni un'approfondita analisi dell'andamento del rapporto concessorio, verificando il puntuale adempimento degli impegni assunti dal concessionario e i risultati raggiunti sul piano dei traffici e dell'occupazione, anche rispetto all'andamento dello specifico mercato settoriale in cui opera il concessionario. L'autorita' concedente relaziona tempestivamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sull'esito dell'analisi effettuata, proponendo, anche sulla base delle eventuali osservazioni formulate dal medesimo Ministero, le modifiche del programma e del piano di cui all'articolo 2, comma 3, lettera g), punti 1) e 2), occorrenti per il migliore perseguimento dell'interesse pubblico. 3. L'autorita' concedente, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali previste nell'atto di concessione, puo' disporre l'avvio della procedura di decadenza della concessione ai sensi dell'articolo 47 del Codice della navigazione, anche in caso di accertamento della mancata attuazione del piano degli investimenti e delle attivita' correlate, del mancato raggiungimento degli obiettivi di incremento dei traffici portuali indicati nell'istanza di concessione o del verificarsi di fatti che comunque evidenziano grave negligenza o imperizia del concessionario nella gestione del bene affidato in concessione. 4. L'autorita' concedente puo' disporre la revoca della concessione ai sensi dell'articolo 42 del Codice della navigazione. 5. Sulla base delle comunicazioni delle Autorita' di sistema portuali di cui ai commi 1 e 2, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adotta un piano permanente di monitoraggio anche attraverso i dati presenti nel Sistema informativo del demanio marittimo SID - il portale del mare che e' adeguatamente implementato.
Note all'art. 9: - Si riporta il testo degli articoli 42 e 47 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione): «Art. 42 (Revoca delle concessioni). - Le concessioni di durata non superiore al quadriennio e che non importino impianti di difficile sgombero sono revocabili in tutto o in parte a giudizio discrezionale dell'amministrazione marittima. Le concessioni di durata superiore al quadriennio o che comunque importino impianti di difficile sgombero sono revocabili per specifici motivi inerenti al pubblico uso del mare o per altre ragioni di pubblico interesse, a giudizio discrezionale dell'amministrazione marittima. La revoca non da' diritto a indennizzo. Nel caso di revoca parziale si fa luogo ad un'adeguata riduzione del canone, salva la facolta' prevista dal primo comma dell'art. 44. Nelle concessioni che hanno dato luogo a una costruzione di opere stabili l'amministrazione marittima, salvo che non sia diversamente stabilito, e' tenuta a corrispondere un indennizzo pari al rimborso di tante quote parti del costo delle opere quanti sono gli anni mancanti al termine di scadenza fissato. In ogni caso l'indennizzo non puo' essere superiore al valore delle opere al momento della revoca, detratto l'ammontare degli effettuati ammortamenti.». «Art. 47 (Decadenza dalla concessione). - L'amministrazione puo' dichiarare la decadenza del concessionario: a. per mancata esecuzione delle opere prescritte nell'atto di concessione, o per mancato inizio della gestione, nei termini assegnati; b. per non uso continuato durante il periodo fissato a questo effetto nell'atto di concessione, o per cattivo uso; c. per mutamento sostanziale non autorizzato dello scopo per il quale e' stata fatta la concessione; d. per omesso pagamento del canone per il numero di rate fissato a questo effetto dall'atto di concessione; e. per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione; f. per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione, o imposti da norme di legge o da regolamenti. Nel caso di cui alle lettere a e b l'amministrazione puo' accordare una proroga al concessionario. Prima di dichiarare la decadenza, l'amministrazione fissa un termine entro il quale l'interessato puo' presentare le sue deduzioni. Al concessionario decaduto non spetta alcun rimborso per opere eseguite ne' per spese sostenute.».