IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO Visto l'art. 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 e i relativi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, concernente la trasmissione dei dati delle spese sanitarie al Sistema tessera sanitaria (Sistema TS) per la predisposizione, da parte dell'Agenzia delle entrate della dichiarazione dei redditi precompilata; Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 luglio 2015 e successive modificazioni, attuativo dell'art. 3 del citato decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, recante le specifiche tecniche e modalita' operative relative alla trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema tessera sanitaria; Visto l'art. 3, comma 3-bis del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, il quale prevede che tutti i cittadini, indipendentemente dalla predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, possono consultare i dati relativi alle proprie spese sanitarie acquisiti dal Sistema tessera sanitaria ai sensi dei commi 2 e 3 mediante i servizi telematici messi a disposizione dal Sistema tessera sanitaria; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° settembre 2016, il quale prevede, tra l'altro, che ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate, inviano al Sistema tessera sanitaria i dati delle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2016, diverse da quelle gia' previste dall'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 gli esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della salute di cui agli articoli 11, comma 7, e 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46; Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 19 ottobre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - n. 270 del 29 ottobre 2020 e successive modificazioni; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 novembre 2022, il quale prevede: all'art. 1, comma 1, l'introduzione della lettera g), all'art. 1, comma 1, del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° settembre 2016, la quale prevede che ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate, inviano al Sistema tessera sanitaria i dati delle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche, a partire dal 1° gennaio 2022, gli esercenti l'arte ausiliaria di ottico che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della salute, di cui agli articoli 11, comma 7, e 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, ovvero registrati in Anagrafe tributaria, con codice attivita' - primario o secondario - della classificazione delle attivita' economiche adottata dall'Istat - Ateco 2007 47.78.20 «Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia»; all'art. 2, comma 1, lettere b) e c), la modifica dell'art. 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° settembre 2016, prevedendo, tra l'altro, che il Ministero della salute renda disponibile al Sistema tessera sanitaria l'elenco degli esercenti l'arte ausiliaria di ottico iscritti presso il medesimo Ministero della salute fino al 30 novembre 2022 e che, a partire dal 1° dicembre 2022, al momento della richiesta al Sistema tessera sanitaria, formulata dagli esercenti l'attivita' di ottico, delle credenziali necessarie all'invio dei dati delle spese sanitarie, il Sistema tessera sanitaria acquisisca dall'Agenzia delle entrate l'informazione puntuale che il richiedente sia registrato in Anagrafe tributaria, con il codice delle attivita' - primario o secondario - della classificazione delle attivita' economiche adottata dall'Istat Ateco 2007 47.78.20 «Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia»; all'art. 2, comma 1, lettera d), l'introduzione del comma 3-bis, all'art. 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° settembre 2016, il quale prevede che, la trasmissione dei dati da parte dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettere f) e g) del medesimo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° settembre 2016, limitatamente alle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche nell'anno 2022, e' effettuata entro il 31 gennaio 2023. Per gli anni successivi la medesima trasmissione dei dati e' effettuata entro la scadenza prevista dall'art. 7, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 19 ottobre 2020, cosi' come modificato dall'art. 2, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 2 febbraio 2022; all'art. 2, comma 2, il mantenimento nel Sistema tessera sanitaria degli elenchi dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera f), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° settembre 2016, acquisiti dal Ministero della salute fino al 30 novembre 2022; all'art. 2, comma 3, che i nominativi risultanti negli elenchi acquisiti dal Ministero della salute, di cui al comma 2, che non risultano registrati in Anagrafe tributaria, con codice di attivita' - primario o secondario - della classificazione delle attivita' economiche adottata dall'Istat - Ateco 2007 47.78.20 «Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia» sono conservati entro i termini massimi di decadenza previsti in materia di accertamento delle imposte sui redditi, quindi fino al 31 dicembre del sesto anno successivo all'anno d'imposta 2022; allo scadere di tale periodo saranno integralmente e automaticamente cancellati; Considerato che occorre adeguare le specifiche tecniche e le modalita' operative relative all'acquisizione dei dati relativi agli esercenti l'arte ausiliaria di ottico, ai sensi del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 novembre 2022; Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 465446 del 16 dicembre 2022, attuativo del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 novembre 2022; Visto il regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, concernente il Codice in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, concernente «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»; Acquisito il parere favorevole del garante per la protezione dei dati personali reso con il provvedimento n. 334 del 20 ottobre 2022, ai sensi dell'art. 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «Sistema TS», il sistema informativo realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione di quanto disposto dall'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008; b) «Decreto 19 ottobre 2020»: decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 19 ottobre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - n. 270 del 29 ottobre 2020 e successive modificazioni; c) «Decreto 16 settembre 2016»: decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 16 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - n. 225 del 26 settembre 2016 e successive modificazioni.