IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 
 
  Visto l'art. 3, commi 3 e 4, del decreto  legislativo  21  novembre
2014, n. 175 e i relativi decreti del Ministro dell'economia e  delle
finanze, concernente la trasmissione dei dati delle  spese  sanitarie
al Sistema tessera sanitaria (Sistema TS) per la predisposizione,  da
parte dell'Agenzia delle  entrate  della  dichiarazione  dei  redditi
precompilata; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31
luglio 2015 e successive modificazioni,  attuativo  dell'art.  3  del
citato decreto legislativo 21  novembre  2014,  n.  175,  recante  le
specifiche tecniche e modalita' operative relative alla  trasmissione
telematica delle spese sanitarie al Sistema tessera sanitaria; 
  Visto l'art. 3, comma 3-bis del  decreto  legislativo  21  novembre
2014,  n.  175,   il   quale   prevede   che   tutti   i   cittadini,
indipendentemente  dalla  predisposizione  della  dichiarazione   dei
redditi precompilata, possono consultare i dati relativi alle proprie
spese sanitarie acquisiti dal Sistema tessera sanitaria ai sensi  dei
commi 2 e 3 mediante i servizi telematici messi  a  disposizione  dal
Sistema tessera sanitaria; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  1°
settembre 2016, il quale prevede, tra  l'altro,  che  ai  fini  della
elaborazione della dichiarazione dei redditi  da  parte  dell'Agenzia
delle entrate, inviano al Sistema  tessera  sanitaria  i  dati  delle
spese sanitarie sostenute dalle persone  fisiche  a  partire  dal  1°
gennaio 2016, diverse da quelle gia' previste dall'art. 3,  comma  3,
del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 gli esercenti l'arte
sanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato la  comunicazione
al Ministero della salute di cui agli articoli 11, comma 7, e 13  del
decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 19
ottobre 2020, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana - n. 270 del 29 ottobre 2020 e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  28
novembre 2022, il quale prevede: 
    all'art. 1, comma 1, l'introduzione della lettera g), all'art. 1,
comma 1, del  citato  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze del 1° settembre 2016, la quale prevede  che  ai  fini  della
elaborazione della dichiarazione dei redditi  da  parte  dell'Agenzia
delle entrate, inviano al Sistema  tessera  sanitaria  i  dati  delle
spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche,  a  partire  dal  1°
gennaio 2022, gli esercenti l'arte ausiliaria  di  ottico  che  hanno
effettuato la comunicazione al Ministero della salute,  di  cui  agli
articoli 11, comma 7, e 13 del decreto legislativo 24 febbraio  1997,
n. 46, ovvero registrati in Anagrafe tributaria, con codice attivita'
- primario o  secondario  -  della  classificazione  delle  attivita'
economiche adottata dall'Istat - Ateco 2007  47.78.20  «Commercio  al
dettaglio di materiale per ottica e fotografia»; 
    all'art. 2, comma 1, lettere b) e c), la  modifica  dell'art.  3,
del decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  del  1°
settembre 2016, prevedendo,  tra  l'altro,  che  il  Ministero  della
salute renda disponibile al Sistema tessera sanitaria l'elenco  degli
esercenti l'arte ausiliaria di ottico  iscritti  presso  il  medesimo
Ministero della salute fino al 30 novembre 2022 e che, a partire  dal
1° dicembre 2022, al  momento  della  richiesta  al  Sistema  tessera
sanitaria, formulata dagli esercenti  l'attivita'  di  ottico,  delle
credenziali necessarie all'invio dei dati delle spese  sanitarie,  il
Sistema  tessera  sanitaria  acquisisca  dall'Agenzia  delle  entrate
l'informazione puntuale che il richiedente sia registrato in Anagrafe
tributaria, con il codice delle attivita' - primario o  secondario  -
della classificazione delle attivita' economiche adottata  dall'Istat
Ateco 2007 47.78.20 «Commercio al dettaglio di materiale per ottica e
fotografia»; 
    all'art. 2, comma 1, lettera d), l'introduzione del comma  3-bis,
all'art. 3, del decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze
del 1° settembre 2016, il quale prevede che, la trasmissione dei dati
da parte dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettere f) e g) del
medesimo decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  del  1°
settembre 2016, limitatamente alle spese  sanitarie  sostenute  dalle
persone fisiche nell'anno 2022, e' effettuata  entro  il  31  gennaio
2023. Per gli anni successivi la medesima trasmissione  dei  dati  e'
effettuata entro la scadenza prevista dall'art. 7,  del  decreto  del
Ministero dell'economia e delle finanze del 19  ottobre  2020,  cosi'
come modificato dall'art. 2, del decreto del Ministero  dell'economia
e delle finanze del 2 febbraio 2022; 
    all'art.  2,  comma  2,  il  mantenimento  nel  Sistema   tessera
sanitaria degli elenchi dei soggetti di  cui  all'art.  1,  comma  1,
lettera f), del decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze
del 1° settembre 2016, acquisiti dal Ministero della salute  fino  al
30 novembre 2022; 
    all'art. 2, comma 3, che i nominativi  risultanti  negli  elenchi
acquisiti dal Ministero della salute, di cui  al  comma  2,  che  non
risultano registrati in Anagrafe tributaria, con codice di  attivita'
- primario o  secondario  -  della  classificazione  delle  attivita'
economiche adottata dall'Istat - Ateco 2007  47.78.20  «Commercio  al
dettaglio di materiale per ottica e fotografia» sono conservati entro
i termini massimi di decadenza previsti in  materia  di  accertamento
delle imposte sui redditi, quindi fino al 31 dicembre del sesto  anno
successivo all'anno d'imposta 2022;  allo  scadere  di  tale  periodo
saranno integralmente e automaticamente cancellati; 
  Considerato che  occorre  adeguare  le  specifiche  tecniche  e  le
modalita' operative relative all'acquisizione dei dati relativi  agli
esercenti l'arte ausiliaria di ottico, ai sensi  del  citato  decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 novembre 2022; 
  Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate  n.
465446 del  16  dicembre  2022,  attuativo  del  citato  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze del 28 novembre 2022; 
  Visto il regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196  e  successive
modificazioni, concernente il Codice in  materia  di  protezione  dei
dati personali, come modificato dal  decreto  legislativo  10  agosto
2018, n.  101,  concernente  «Disposizioni  per  l'adeguamento  della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento  (UE)  2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati  e  che
abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale  sulla  protezione
dei dati)»; 
  Acquisito il parere favorevole del garante per  la  protezione  dei
dati personali reso con il provvedimento n. 334 del 20 ottobre  2022,
ai sensi dell'art. 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) «Sistema TS», il sistema informativo realizzato dal  Ministero
dell'economia e  delle  finanze  in  attuazione  di  quanto  disposto
dall'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e dal decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008; 
    b) «Decreto 19 ottobre 2020»: decreto del Ministero dell'economia
e delle finanze  del  19  ottobre  2020,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - n. 270 del 29  ottobre  2020  e
successive modificazioni; 
    c)  «Decreto  16   settembre   2016»:   decreto   del   Ministero
dell'economia e delle finanze del 16 settembre 2016, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  -  n.  225  del  26
settembre 2016 e successive modificazioni.