Art. 3 
 
               Modifiche al decreto 16 settembre 2016 
 
  1.  Al  decreto  16  settembre  2016  sono  apportate  le  seguenti
modifiche: 
    a) all'art. 1, comma 1, lettera s), dopo le parole:  «"e  13  del
decreto legislativo  24  febbraio  1997,  n.  46"  sono  aggiunte  le
seguenti parole "ovvero registrati in Anagrafe tributaria, con codice
attivita' - primario  o  secondario  -  della  classificazione  delle
attivita'  economiche  adottata  dall'Istat  -  Ateco  2007  47.78.20
'Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia'";»; 
    b) all'art. 1, comma 1, lettera t), dopo le parole: «del Ministro
dell'economia e delle finanze» sono aggiunte le  seguenti  parole  «e
successive modificazioni»; 
    c) all'art. 1, comma 1, lettera v), dopo le parole: «del Ministro
dell'economia e delle finanze» sono aggiunte le  seguenti  parole  «e
successive modificazioni»; 
    d) all'art. 1, comma 1, lettera w), dopo le parole: «del Ministro
dell'economia e delle finanze» sono aggiunte le  seguenti  parole  «e
successive modificazioni»; 
    e)  all'art.  2,  comma  1,  dopo  le   parole:   «del   Ministro
dell'economia e delle finanze» sono aggiunte le  seguenti  parole  «e
successive modificazioni»; 
    f) il comma 3, dell'art. 2, e' sostituito dal  seguente:  «3.  Le
modalita' di trasmissione telematica dei  dati  di  cui  al  presente
articolo sono conformi a quanto previsto dal decreto 19 ottobre  2020
e successive modificazioni.»; 
    g) all'art. 2, comma 4, 
      le parole «entro il 31 ottobre,» sono eliminate; 
      le parole «di cui all'allegato disciplinare  tecnico  (allegato
A)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui  al  decreto  19  ottobre
2020 e successive modificazioni»; 
    h)  all'art.  2,  comma  5,  dopo  le   parole:   «del   Ministro
dell'economia e delle finanze» sono aggiunte le  seguenti  parole  «e
successive modificazioni. Nel caso degli esercenti l'arte  ausiliaria
di ottico, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettere b) e c) del decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze del 28  novembre  2022,  a
partire dalla data del  1°  dicembre  2022,  per  la  verifica  delle
richieste di cui al comma 4, il Sistema tessera sanitaria  acquisisce
dall'Agenzia delle entrate l'informazione  puntuale  che  l'esercente
l'arte ausiliaria di ottico richiedente sia  registrato  in  Anagrafe
tributaria, con il codice delle attivita' - primario o  secondario  -
della classificazione delle attivita' economiche adottata  dall'Istat
Ateco 2007 47.78.20 «Commercio al dettaglio di materiale per ottica e
fotografia».»; 
    i) all'art. 2, comma 6, lettera a), le parole: «le  modalita'  di
cui all'allegato disciplinare tecnico (allegato A)»  sono  sostituite
dalle seguenti «le modalita' di cui al  decreto  19  ottobre  2020  e
successive modificazioni»; 
    j) all'art.  2,  comma  7,  le  parole:  «nell'allegato  A»  sono
sostituite dalle seguenti «nel  citato  decreto  19  ottobre  2020  e
successive modificazioni». 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 22 dicembre 2022 
 
                         Il Ragioniere generale dello Stato: Mazzotta