Art. 3 Modifiche al decreto 16 settembre 2016 1. Al decreto 16 settembre 2016 sono apportate le seguenti modifiche: a) all'art. 1, comma 1, lettera s), dopo le parole: «"e 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46" sono aggiunte le seguenti parole "ovvero registrati in Anagrafe tributaria, con codice attivita' - primario o secondario - della classificazione delle attivita' economiche adottata dall'Istat - Ateco 2007 47.78.20 'Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia'";»; b) all'art. 1, comma 1, lettera t), dopo le parole: «del Ministro dell'economia e delle finanze» sono aggiunte le seguenti parole «e successive modificazioni»; c) all'art. 1, comma 1, lettera v), dopo le parole: «del Ministro dell'economia e delle finanze» sono aggiunte le seguenti parole «e successive modificazioni»; d) all'art. 1, comma 1, lettera w), dopo le parole: «del Ministro dell'economia e delle finanze» sono aggiunte le seguenti parole «e successive modificazioni»; e) all'art. 2, comma 1, dopo le parole: «del Ministro dell'economia e delle finanze» sono aggiunte le seguenti parole «e successive modificazioni»; f) il comma 3, dell'art. 2, e' sostituito dal seguente: «3. Le modalita' di trasmissione telematica dei dati di cui al presente articolo sono conformi a quanto previsto dal decreto 19 ottobre 2020 e successive modificazioni.»; g) all'art. 2, comma 4, le parole «entro il 31 ottobre,» sono eliminate; le parole «di cui all'allegato disciplinare tecnico (allegato A)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al decreto 19 ottobre 2020 e successive modificazioni»; h) all'art. 2, comma 5, dopo le parole: «del Ministro dell'economia e delle finanze» sono aggiunte le seguenti parole «e successive modificazioni. Nel caso degli esercenti l'arte ausiliaria di ottico, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettere b) e c) del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 novembre 2022, a partire dalla data del 1° dicembre 2022, per la verifica delle richieste di cui al comma 4, il Sistema tessera sanitaria acquisisce dall'Agenzia delle entrate l'informazione puntuale che l'esercente l'arte ausiliaria di ottico richiedente sia registrato in Anagrafe tributaria, con il codice delle attivita' - primario o secondario - della classificazione delle attivita' economiche adottata dall'Istat Ateco 2007 47.78.20 «Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia».»; i) all'art. 2, comma 6, lettera a), le parole: «le modalita' di cui all'allegato disciplinare tecnico (allegato A)» sono sostituite dalle seguenti «le modalita' di cui al decreto 19 ottobre 2020 e successive modificazioni»; j) all'art. 2, comma 7, le parole: «nell'allegato A» sono sostituite dalle seguenti «nel citato decreto 19 ottobre 2020 e successive modificazioni». Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 dicembre 2022 Il Ragioniere generale dello Stato: Mazzotta