IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
  Visto il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante Codice
della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge  19
ottobre 2017, n. 155; 
  Visti in  particolare  l'art.  353,  comma  1,  che  istituisce  un
Osservatorio  permanente  «sull'efficienza  delle  misure   e   degli
strumenti previsti dal titolo II e  degli  strumenti  di  regolazione
della crisi d'impresa», e l'art. 355, comma 1, che prevede che «entro
due anni in sede di prima applicazione, e  successivamente  ogni  tre
anni,  il  Ministro  della  giustizia  presenta  al  Parlamento   una
relazione dettagliata sull'applicazione del presente  codice,  tenuto
conto dei dati elaborati dall'Osservatorio di cui all'art. 353»; 
  Vista la direttiva (UE) 2019/1023  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del   20   giugno   2019,   riguardante   i   quadri   di
ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e  le
misure  volte   ad   aumentare   l'efficacia   delle   procedure   di
ristrutturazione, insolvenza ed  esdebitazione,  e  che  modifica  la
direttiva  (UE)  2017/1132  (direttiva   sulla   ristrutturazione   e
sull'insolvenza); 
  Visto il  decreto  legislativo  17  giugno  2022,  n.  83,  recante
modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al
decreto legislativo 12 gennaio  2019,  n.  14,  in  attuazione  della
direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del  Consiglio  del
20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione  preventiva,
l'esdebitazione e le interdizioni, e le  misure  volte  ad  aumentare
l'efficacia  delle  procedure  di  ristrutturazione,  insolvenza   ed
esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132  (direttiva
sulla ristrutturazione e sull'insolvenza); 
  Considerata  la  necessita'  di  definire  la  composizione  e   il
funzionamento dell'Osservatorio permanente di cui al citato art.  353
del Codice della crisi d'impresa; 
  Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con  il
Ministro delle imprese e del made Italy; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
       Istituzione e composizione dell'Osservatorio permanente 
 
  1. In attuazione di quanto previsto dall'art.  353,  comma  1,  del
decreto legislativo 12 gennaio 2019,  n.  14,  e'  istituito,  presso
l'Ufficio di Gabinetto del Ministero della giustizia, l'«Osservatorio
permanente sull'efficienza delle misure  e  degli  strumenti  per  la
regolazione della crisi d'impresa previsti e disciplinati dal  Codice
della crisi d'impresa e dell'insolvenza». 
  2. L'Osservatorio permanente e' presieduto dal Capo di Gabinetto  o
da un suo delegato ed e' composto da: 
    a) due esperti scelti  fra  docenti  universitari  di  chiara  ed
acclarata competenza nella materia della  crisi  d'impresa  designati
dal Capo di Gabinetto; 
    b)  due  magistrati  in  possesso   di   elevata   competenza   e
specializzazione  nella  materia  della  crisi  d'impresa,  anch'essi
designati dal Capo di Gabinetto; 
    c) un membro individuato dal Ministero delle imprese e  del  made
in Italy in possesso di chiara ed acclarata competenza nella  materia
della crisi d'impresa; 
    d) un membro designato dalla Banca d'Italia; 
    e) tre rappresentanti designati dagli  ordini  professionali,  di
cui uno designato dal Consiglio nazionale forense, uno designato  dal
Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed  esperti  contabili
ed uno designato dal Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro; 
    f)   un   membro   designato   dalla   Confederazione    generale
dell'industria italiana; 
    g) un membro designato da confartigianato-imprese; 
    h)   un   membro   designato   dalla   Confederazione    generale
dell'agricoltura italiana. 
  3. I capi dell'Ufficio legislativo e dell'Ispettorato  generale,  i
capi dei Dipartimenti del Ministero e  il  direttore  dell'Unita'  di
missione per l'attuazione  degli  interventi  del  PNRR  partecipano,
direttamente o attraverso loro delegati, ai lavori dell'Osservatorio. 
  4. I componenti dell'Osservatorio permanente  di  cui  al  comma  2
durano in carica cinque anni  e  possono  essere  confermati  per  un
secondo quinquennio. 
  5. I componenti dell'Osservatorio permanente di  cui  al  comma  2,
lettere a), b), c) e d) partecipano personalmente  ai  lavori  e  non
possono farsi rappresentare. 
  6. Entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, il
Ministro della giustizia, ricevute le indicazioni di cui al comma  2,
provvede, con decreto, alla formazione dell'Osservatorio.