Art. 2 
 
                Funzioni dell'Osservatorio permanente 
 
  1. L'osservatorio permanente verifica l'efficienza delle  misure  e
degli strumenti per la gestione  della  crisi  d'impresa  previsti  e
disciplinati dal codice della  crisi  d'impresa  di  cui  al  decreto
legislativo  n.   14   del   2019,   giudiziali   e   stragiudiziali,
monitorandone, in particolare, la durata,  l'esito  e,  nei  casi  di
prosecuzione   dell'attivita',   il    mantenimento    dei    livelli
occupazionali.   Rispetto   alle   procedure   di   ristrutturazione,
l'Osservatorio  verifica  l'esito  della  fase  esecutiva  e   quindi
monitora l'adempimento o meno agli obblighi assunti con il  piano  di
ristrutturazione o l'apertura, nei confronti della medesima  impresa,
di altra procedura anche di tipo liquidatorio. 
  2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, entro il 31
gennaio di ciascun anno il presidente dell'Osservatorio riceve i dati
relativi alla composizione negoziata della crisi di  impresa  di  cui
agli articoli 12 e seguenti del Codice della crisi di impresa e  alle
segnalazioni ed ai  piani  di  rateizzazione  di  cui  agli  articoli
25-novies e 25-undecies  del  codice  nonche'  i  quadri  informativi
relativi  agli  strumenti  giudiziali  di  regolazione  della   crisi
previsti dal medesimo Codice. I dati e  le  informazioni  di  cui  al
primo periodo sono forniti, per quanto di rispettiva competenza,  dal
Tavolo tecnico istituito  con  la  convenzione  sottoscritta  tra  il
Ministero e Unioncamere il 21  e  22  giugno  2022,  dalla  Direzione
generale di statistica e  analisi  organizzativa  e  dalla  Direzione
generale per i servizi informativi automatizzati. 
  3. L'Osservatorio elabora i dati di cui al comma 2 e  redige,  ogni
due anni dalla data della sua costituzione, una  sintetica  relazione
sull'efficienza delle misure e degli strumenti monitorati  contenente
eventuali proposte di modifica della normativa vigente. La  relazione
di cui al primo periodo, che tiene conto della  situazione  economica
generale, contiene una  comparazione  dei  dati  relativi  all'ultimo
quinquennio, laddove disponibili. Nei casi in cui emergano situazioni
di particolare difficolta' nella celere gestione delle  procedure  da
parte di  singoli  uffici  giudiziari,  la  relazione  specifica:  la
composizione  dell'ufficio  al  quale  sono  assegnate  le  procedure
concorsuali e le misure protettive  e  cautelari  della  composizione
negoziata, il carico dei ruoli dei magistrati che lo compongono e  le
materie  tabellarmente  affidate  al  medesimo  ufficio  al  fine  di
collegare  l'impatto  della   specializzazione   dei   magistrati   e
dell'organizzazione  dell'ufficio  all'efficiente  gestione  di  tali
procedure. Il monitoraggio di cui al  terzo  periodo  e'  inviato  al
Consiglio superiore della magistratura per le  eventuali  valutazioni
di competenza. 
  4. Ai fini della redazione della relazione prevista  dal  comma  3,
l'Osservatorio puo' altresi': 
    a) acquisire dati, contributi, relazioni e materiali  di  esperti
nella materia della crisi d'impresa o in materie connesse e affini; 
    b)  raccogliere  proposte  ed  indicazioni  da  soggetti  esterni
sottoponendo, a tal fine,  all'Ufficio  di  Gabinetto  l'esigenza  di
procedere a specifiche audizioni. 
  5. Ai fini dell'attivita' prevista  dall'art.  355,  comma  1,  del
Codice della crisi d'impresa, i dati elaborati e le relazioni redatte
ai sensi del comma 3 sono trasmessi al Ministro della giustizia,  per
la prima volta, entro il 31 marzo 2024 e, successivamente,  ogni  tre
anni a decorrere dalla predetta data.