Art. 2 Funzioni dell'Osservatorio permanente 1. L'osservatorio permanente verifica l'efficienza delle misure e degli strumenti per la gestione della crisi d'impresa previsti e disciplinati dal codice della crisi d'impresa di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, giudiziali e stragiudiziali, monitorandone, in particolare, la durata, l'esito e, nei casi di prosecuzione dell'attivita', il mantenimento dei livelli occupazionali. Rispetto alle procedure di ristrutturazione, l'Osservatorio verifica l'esito della fase esecutiva e quindi monitora l'adempimento o meno agli obblighi assunti con il piano di ristrutturazione o l'apertura, nei confronti della medesima impresa, di altra procedura anche di tipo liquidatorio. 2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, entro il 31 gennaio di ciascun anno il presidente dell'Osservatorio riceve i dati relativi alla composizione negoziata della crisi di impresa di cui agli articoli 12 e seguenti del Codice della crisi di impresa e alle segnalazioni ed ai piani di rateizzazione di cui agli articoli 25-novies e 25-undecies del codice nonche' i quadri informativi relativi agli strumenti giudiziali di regolazione della crisi previsti dal medesimo Codice. I dati e le informazioni di cui al primo periodo sono forniti, per quanto di rispettiva competenza, dal Tavolo tecnico istituito con la convenzione sottoscritta tra il Ministero e Unioncamere il 21 e 22 giugno 2022, dalla Direzione generale di statistica e analisi organizzativa e dalla Direzione generale per i servizi informativi automatizzati. 3. L'Osservatorio elabora i dati di cui al comma 2 e redige, ogni due anni dalla data della sua costituzione, una sintetica relazione sull'efficienza delle misure e degli strumenti monitorati contenente eventuali proposte di modifica della normativa vigente. La relazione di cui al primo periodo, che tiene conto della situazione economica generale, contiene una comparazione dei dati relativi all'ultimo quinquennio, laddove disponibili. Nei casi in cui emergano situazioni di particolare difficolta' nella celere gestione delle procedure da parte di singoli uffici giudiziari, la relazione specifica: la composizione dell'ufficio al quale sono assegnate le procedure concorsuali e le misure protettive e cautelari della composizione negoziata, il carico dei ruoli dei magistrati che lo compongono e le materie tabellarmente affidate al medesimo ufficio al fine di collegare l'impatto della specializzazione dei magistrati e dell'organizzazione dell'ufficio all'efficiente gestione di tali procedure. Il monitoraggio di cui al terzo periodo e' inviato al Consiglio superiore della magistratura per le eventuali valutazioni di competenza. 4. Ai fini della redazione della relazione prevista dal comma 3, l'Osservatorio puo' altresi': a) acquisire dati, contributi, relazioni e materiali di esperti nella materia della crisi d'impresa o in materie connesse e affini; b) raccogliere proposte ed indicazioni da soggetti esterni sottoponendo, a tal fine, all'Ufficio di Gabinetto l'esigenza di procedere a specifiche audizioni. 5. Ai fini dell'attivita' prevista dall'art. 355, comma 1, del Codice della crisi d'impresa, i dati elaborati e le relazioni redatte ai sensi del comma 3 sono trasmessi al Ministro della giustizia, per la prima volta, entro il 31 marzo 2024 e, successivamente, ogni tre anni a decorrere dalla predetta data.