Art. 2 
 
                      Limiti dell'indebitamento 
 
  Le emissioni dei prestiti devono essere effettuate, oltre  che  nel
rispetto del limite stabilito annualmente dalla legge di approvazione
del bilancio di  previsione  dello  Stato,  altresi'  attenendosi  ai
limiti di cui  al  presente  decreto  e  secondo  gli  obiettivi  dal
medesimo  indicati.  I  titoli   possono   avere   qualunque   durata
determinata sulla base del contemperamento dell'esigenza di acquisire
il  gradimento  dei  mercati,  con  quella  di  contenere  il   costo
complessivo dell'indebitamento in un'ottica di  medio-lungo  periodo,
considerata l'esigenza di protezione dal rischio di rifinanziamento e
di esposizione a mutamenti dei tassi di interesse. 
  In tale attivita', il Dipartimento del Tesoro effettua emissioni di
prestiti in modo  che,  al  termine  dell'anno  finanziario  2023,  e
rispetto all'ammontare nominale complessivo dei titoli  di  Stato  in
circolazione a quella data, la quota dei titoli a  breve  termine  si
attesti tra il 3% e l'8%, la quota  dei  titoli  «nominali»  a  tasso
fisso a medio-lungo termine tra il 65% e l'80%, la quota  dei  titoli
«nominali» a tasso variabile tra il 4% e il 10%;  inoltre,  la  quota
dei titoli «reali» indicizzati non dovra' superare il 15% e la  quota
dei prestiti emessi sui mercati esteri non dovra' eccedere il 5%. 
  Inoltre,  il  Dipartimento  del  Tesoro  puo'  effettuare,  con  le
modalita' di cui al presente decreto, operazioni di  assegnazione  di
titoli per particolari finalita' previste dalla normativa.