Art. 3 
 
             Operazioni di gestione del debito pubblico 
 
  Il  Dipartimento  del  Tesoro,  sulla   base   delle   informazioni
disponibili e delle condizioni di mercato, puo' effettuare operazioni
di  gestione  del  debito  pubblico,  ricorrendo  anche  a  strumenti
finanziari derivati. Tali operazioni, in  funzione  delle  specifiche
caratteristiche di ciascuna di esse, possono avere come obiettivo  il
contenimento del costo complessivo  del  debito,  la  protezione  dai
rischi  di  mercato  e  di  rifinanziamento   del   debito,   nonche'
l'efficiente funzionamento  del  mercato  secondario  dei  titoli  di
Stato. 
  Le operazioni di scambio o  riacquisto  di  titoli  di  Stato  sono
disposte dal direttore generale del Tesoro o,  per  sua  delega,  dal
direttore  della  Direzione  seconda.  Le   stesse   possono   essere
effettuate anche mediante  sistemi  telematici  di  negoziazione.  In
ciascuna operazione, il  Dipartimento  del  Tesoro,  ove  considerato
necessario in funzione delle condizioni di mercato, puo' procedere al
riacquisto di titoli in modo che il volume residuo in circolazione di
ciascuno di  essi  sia  tale  da  garantire  adeguate  condizioni  di
liquidita' sul mercato secondario. 
  Alle operazioni di scambio o di riacquisto di titoli sono ammessi a
partecipare esclusivamente gli operatori iscritti  nell'elenco  degli
specialisti in titoli di Stato. 
  In forza dell'art.  3,  comma  2,  del  testo  unico,  i  pagamenti
conseguenti alle operazioni  di  cui  al  presente  articolo  possono
avvenire anche in deroga a quanto stabilito dall'art.  24,  comma  2,
della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  e  successive  modifiche,  in
considerazione delle specificita' connesse a tali operazioni.