Art. 4 
 
Contenimento del rischio di credito  nelle  operazioni  in  strumenti
                         finanziari derivati 
 
  Al fine di ridurre i rischi  connessi  ad  eventuali  inadempimenti
delle controparti di operazioni  in  strumenti  finanziari  derivati,
tali operazioni sono concluse solo  con  istituzioni  finanziarie  di
elevata affidabilita'. Nel  valutare  il  merito  del  credito  delle
predette istituzioni, si tiene conto della valutazione espressa dalle
principali  agenzie  di  rating  tra  quelle   che   effettuano   una
valutazione del merito di credito, ai sensi del regolamento  (CE)  n.
1060/2009 del 16 settembre 2009, e successive modifiche. 
  Ove ne ravvisi l'opportunita' per la gestione del debito  pubblico,
il Dipartimento del Tesoro pone in  essere,  con  le  controparti  di
operazioni in strumenti finanziari derivati, accordi finalizzati alla
reciproca prestazione di garanzie (collateral), ai  sensi  di  quanto
previsto dall'art. 3, comma 1-bis, del testo unico. 
  Con riferimento agli accordi di cui al comma precedente, la  soglia
di esposizione prevista dall'art. 6, comma 1, lettera b), del decreto
garanzie e' pari a un miliardo di euro per l'anno  finanziario  2023.
L'esposizione rilevante e' calcolata  come  media  delle  valutazioni
settimanali effettuate dal Dipartimento del  Tesoro  sulla  totalita'
delle  posizioni  in  strumenti  derivati  in  essere  con   ciascuna
controparte nell'ultimo trimestre del 2022.