Art. 5 
 
  Accordi connessi con l'attivita' in strumenti finanziari derivati 
 
  Il direttore generale del Tesoro o, per sua  delega,  il  direttore
della Direzione seconda puo' stipulare i  contratti  quadro  I.S.D.A.
Master Agreement, di cui alle premesse, ed ogni loro altro  allegato,
nonche' ogni altro accordo connesso, preliminare o  conseguente  alla
gestione del debito, ivi compresi quelli relativi alle operazioni  in
strumenti finanziari derivati. 
  Per la  stipula  degli  accordi  di  garanzia  resta  fermo  quanto
previsto dal Decreto garanzie.