Art. 5 Accordi connessi con l'attivita' in strumenti finanziari derivati Il direttore generale del Tesoro o, per sua delega, il direttore della Direzione seconda puo' stipulare i contratti quadro I.S.D.A. Master Agreement, di cui alle premesse, ed ogni loro altro allegato, nonche' ogni altro accordo connesso, preliminare o conseguente alla gestione del debito, ivi compresi quelli relativi alle operazioni in strumenti finanziari derivati. Per la stipula degli accordi di garanzia resta fermo quanto previsto dal Decreto garanzie.