Art. 6 
 
              Decreti di approvazione e di accertamento 
 
  I decreti di approvazione degli accordi di cui all'art. 5,  nonche'
quelli di accertamento dell'esito delle operazioni  di  gestione  del
debito pubblico e di gestione  della  liquidita',  sono  firmati  dal
direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore  della
Direzione seconda. 
  Per l'approvazione degli accordi di  garanzia  resta  fermo  quanto
previsto dal decreto garanzie.