IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE e IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, recante «Bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi», e successive modificazioni; Visto l'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, come modificato dall'art. 32, comma 2 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, recante attuazione dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016; Visti i criteri e le modalita' stabiliti con decreto del Ministro della sanita' 30 luglio 1986 per la determinazione delle misure delle indennita' di abbattimento dei bovini, bufalini, ovini e caprini, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 1° ottobre 1986, n. 228; Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218, recante «Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali», e successive modificazioni; Visto il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti di sanita' animale («normativa in materia di sanita' animale»); Visto il regolamento delegato (UE) n. 2020/689 della Commissione del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) n. 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti; Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, recante attuazione dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53, per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016; Visto il decreto del Ministro della salute 23 agosto 2021, concernente la determinazione dell'indennita' di abbattimento di bovini e bufalini infetti da tubercolosi e da brucellosi, di ovini e caprini infetti da brucellosi e di bovini e bufalini infetti da leucosi bovina enzootica, per l'anno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 2021, n. 258; Considerato che il regolamento delegato (UE) n. 2020/689 prevede che tutta la popolazione bovina, bufalina e ovi-caprina sia soggetta a controlli sanitari nell'ambito dei piani di eradicazione e sorveglianza; Ritenuto, pertanto, di non differenziare l'indennizzo di bovini da allevamento e da riproduzione rispetto a quelli da ingrasso, in considerazione dell'esiguo numero di questi ultimi eventualmente interessati dai provvedimenti di abbattimento; Considerato che le spese relative alla corresponsione delle indennita' di cui trattasi gravano sugli stanziamenti previsti dal Fondo sanitario nazionale; Ritenuto di procedere alla determinazione, per l'anno 2022, della misura delle indennita' di abbattimento dei bovini e bufalini infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica e degli ovini e caprini infetti da brucellosi; Tenuto conto delle indicazioni espresse dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con nota prot. 193376 del 2 maggio 2022, riguardo agli aggiornamenti delle indennita' di abbattimento per l'anno 2022 e, ai fini della determinazione dell'indennizzo per la categoria degli ovi-caprini, alla conferma della decurtazione pari al 35% dell'indennita' riconosciuta per il 2022 per la categoria di ovi-caprini a fine produzione, in cui rientrano gli animali con eta' uguale o maggiore a sei anni; Acquisito il parere del Ministero dell'economia e delle finanze, reso con nota prot. RGS/230787 del 28 settembre 2022, e il parere del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, reso con nota prot. 502449 del 6 ottobre 2022; Decreta: Art. 1 Indennizzi previsti per i bovini e bufalini 1. La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bovini abbattuti perche' infetti da tubercolosi, da brucellosi e da leucosi enzootica dei bovini e' stabilita in euro 473,81*. 2. La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bovini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti e' stabilita in euro 869,00*. 3. La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bufalini abbattuti perche' infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi, e' stabilita in euro 471,28*. 4. La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bufalini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, e' stabilita in euro 863,70*. 5. La misura di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e' aumentata del 50% per capo negli allevamenti bovini e bufalini che non superano i dieci capi. 6. Nelle tabelle allegate al presente decreto, parte integrante dello stesso, sono fissate le indennita' per categoria, eta' e sesso dei capi della specie bovina e bufalina infetti e abbattuti o abbattuti e distrutti. 7. Le misure delle indennita' di cui al presente articolo decorrono dal 1° gennaio 2022 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2022.