IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                                  e 
 
                IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, recante  «Bonifica  sanitaria
degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi», e successive
modificazioni; 
  Visto l'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, come  modificato
dall'art. 32, comma 2 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n.  136,
recante attuazione dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h),
i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e
raccordare  la  normativa  nazionale  in  materia  di  prevenzione  e
controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli  animali
o all'uomo, alle  disposizioni  del  regolamento  (UE)  2016/429  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016; 
  Visti i criteri e le modalita' stabiliti con decreto  del  Ministro
della sanita' 30 luglio 1986 per la determinazione delle misure delle
indennita' di abbattimento dei bovini,  bufalini,  ovini  e  caprini,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  1°
ottobre 1986, n. 228; 
  Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218, recante «Misure per la  lotta
contro  l'afta  epizootica  ed  altre  malattie   epizootiche   degli
animali», e successive modificazioni; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e  del
Consiglio  del  9  marzo  2016   relativo   alle   malattie   animali
trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti di sanita'  animale
(«normativa in materia di sanita' animale»); 
  Visto il regolamento delegato (UE) n.  2020/689  della  Commissione
del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) n. 2016/429 per
quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi  di
eradicazione e allo status di indenne  da  malattia  per  determinate
malattie elencate ed emergenti; 
  Visto il  decreto  legislativo  5  agosto  2022,  n.  136,  recante
attuazione dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l),
n), o) e p), della legge 22  aprile  2021,  n.  53,  per  adeguare  e
raccordare  la  normativa  nazionale  in  materia  di  prevenzione  e
controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli  animali
o all'uomo, alle  disposizioni  del  regolamento  (UE)  2016/429  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  23  agosto  2021,
concernente la  determinazione  dell'indennita'  di  abbattimento  di
bovini e bufalini infetti da tubercolosi e da brucellosi, di ovini  e
caprini infetti da brucellosi e  di  bovini  e  bufalini  infetti  da
leucosi bovina enzootica, per l'anno 2021, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale del 28 ottobre 2021, n. 258; 
  Considerato che il regolamento delegato (UE)  n.  2020/689  prevede
che tutta la popolazione bovina, bufalina e ovi-caprina sia  soggetta
a  controlli  sanitari  nell'ambito  dei  piani  di  eradicazione   e
sorveglianza; 
  Ritenuto, pertanto, di non differenziare l'indennizzo di bovini  da
allevamento e da riproduzione  rispetto  a  quelli  da  ingrasso,  in
considerazione dell'esiguo  numero  di  questi  ultimi  eventualmente
interessati dai provvedimenti di abbattimento; 
  Considerato  che  le  spese  relative  alla  corresponsione   delle
indennita' di cui trattasi gravano sugli  stanziamenti  previsti  dal
Fondo sanitario nazionale; 
  Ritenuto di procedere alla determinazione, per l'anno  2022,  della
misura delle indennita' di abbattimento dei bovini e bufalini infetti
da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica e degli ovini e
caprini infetti da brucellosi; 
  Tenuto  conto  delle  indicazioni  espresse  dal  Ministero   delle
politiche agricole alimentari e forestali, con nota prot. 193376  del
2 maggio  2022,  riguardo  agli  aggiornamenti  delle  indennita'  di
abbattimento  per  l'anno  2022  e,  ai  fini  della   determinazione
dell'indennizzo per la categoria  degli  ovi-caprini,  alla  conferma
della decurtazione pari al 35% dell'indennita'  riconosciuta  per  il
2022 per la categoria  di  ovi-caprini  a  fine  produzione,  in  cui
rientrano gli animali con eta' uguale o maggiore a sei anni; 
  Acquisito il parere del Ministero dell'economia  e  delle  finanze,
reso con nota prot. RGS/230787 del 28 settembre 2022, e il parere del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,  reso  con
nota prot. 502449 del 6 ottobre 2022; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
             Indennizzi previsti per i bovini e bufalini 
 
  1. La  misura  massima  dell'indennita'  di  abbattimento  prevista
dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da  corrispondere  ai
proprietari dei bovini abbattuti perche' infetti da  tubercolosi,  da
brucellosi e da leucosi enzootica dei bovini  e'  stabilita  in  euro
473,81*. 
  2. La  misura  massima  dell'indennita'  di  abbattimento  prevista
dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere  per
i bovini quando le carni ed  i  visceri  debbono  essere  interamente
distrutti e' stabilita in euro 869,00*. 
  3. La  misura  massima  dell'indennita'  di  abbattimento  prevista
dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da  corrispondere  ai
proprietari dei bufalini abbattuti perche'  infetti  da  tubercolosi,
brucellosi e leucosi, e' stabilita in euro 471,28*. 
  4. La  misura  massima  dell'indennita'  di  abbattimento  prevista
dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere  per
i bufalini quando le carni ed i visceri  debbono  essere  interamente
distrutti, e' stabilita in euro 863,70*. 
  5. La misura di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e' aumentata del  50%  per
capo negli allevamenti bovini e bufalini che  non  superano  i  dieci
capi. 
  6. Nelle tabelle allegate al  presente  decreto,  parte  integrante
dello stesso, sono fissate le indennita' per categoria, eta' e  sesso
dei capi della  specie  bovina  e  bufalina  infetti  e  abbattuti  o
abbattuti e distrutti. 
  7. Le misure delle indennita' di cui al presente articolo decorrono
dal 1° gennaio 2022 per gli animali  abbattuti  nel  corso  dell'anno
2022.