Art. 2 Indennizzi previsti per gli ovi-caprini 1. L'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modificazioni, da corrispondere ai proprietari degli ovini abbattuti perche' infetti da brucellosi, e' stabilita in euro 111,72 per i capi iscritti e in euro 90,60 per i capi non iscritti ai libri genealogici, con decorrenza dal 1° gennaio 2022 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2022. 2. L'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modificazioni, da corrispondere ai proprietari di caprini abbattuti perche' infetti da brucellosi, e' stabilita in euro 147,75 per i capi iscritti e in euro 101,74 a capo per i capi non iscritti ai libri genealogici, con decorrenza dal 1° gennaio 2022 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2022. 3. Le indennita' di abbattimento di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono pari al 35% del relativo valore nel caso di ovini e caprini con eta' maggiore o uguale a sei anni, con decorrenza dal 1° gennaio 2022 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2022.