Art. 3 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1.  Le  maggiorazioni  dell'indennita'  di  abbattimento   previste
dall'art. 5 della legge 2 giugno 1988, n. 218, si applicano anche  ai
casi  di  reinfezione  negli  allevamenti  ufficialmente  indenni   a
condizione che venga accertato il rispetto delle disposizioni vigenti
in materia di profilassi della tubercolosi, brucellosi e leucosi. 
  2. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
  Il presente decreto e' inviato  agli  organi  di  controllo  ed  e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 21 ottobre 2022 
 
                      Il Ministro della salute 
                              Speranza 
 
                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                               Franco 
 
                Il Ministro delle politiche agricole 
                       alimentari e forestali 
                             Patuanelli 
 

Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2022 
Ufficio di controllo sugli atti del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali,  del  Ministero  dell'istruzione,  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca, del Ministero  della  cultura,  del
Ministero della salute, reg. n. 3027