Art. 2 Estensione alla Regione Marche 1. A sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, lettera c) e dell'art. 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 4 luglio 2022, sono altresi' estesi, in relazione alla situazione di deficit idrico, al territorio della Regione Marche. 2. Per l'attuazione degli interventi derivanti dal comma 1, da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 1 del 2018, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa della regione interessata, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 3. 3. Per l'attuazione dei primi interventi relativi al comma 2, di cui all'art. 25, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento in rassegna, si provvede nel limite di complessivi euro 965.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 1 del 2018. La presente delibera sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il Presidente del Consiglio dei ministri Meloni