Art. 2 
 
                   Estensione alla Regione Marche 
 
  1. A sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma  1,  lettera  c)  e
dell'art. 24 del decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  gli
effetti  dello  stato  di  emergenza,  dichiarato  con  delibera  del
Consiglio dei ministri del 4 luglio 2022, sono  altresi'  estesi,  in
relazione alla situazione di  deficit  idrico,  al  territorio  della
Regione Marche. 
  2. Per l'attuazione degli interventi  derivanti  dal  comma  1,  da
effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'art.
25, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 1  del  2018,
si provvede con ordinanze, emanate dal Capo  del  Dipartimento  della
protezione civile, acquisita l'intesa della regione  interessata,  in
deroga a ogni  disposizione  vigente  e  nel  rispetto  dei  principi
generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di  cui
al comma 3. 
  3. Per l'attuazione dei primi interventi relativi al  comma  2,  di
cui all'art. 25, comma 2, lettere a) e b) del decreto  legislativo  2
gennaio 2018, n.  1,  nelle  more  della  valutazione  dell'effettivo
impatto  dell'evento  in  rassegna,  si  provvede   nel   limite   di
complessivi euro 965.000,00 a  valere  sul  Fondo  per  le  emergenze
nazionali  di  cui  all'art.  44,  comma  1,  del  suddetto   decreto
legislativo n. 1 del 2018. 
  La presente delibera  sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
                                                 Il Presidente        
                                           del Consiglio dei ministri 
                                                     Meloni