LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO Nella odierna seduta del 30 novembre 2022: visti gli articoli 2, comma 1, lett. b), e 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che attribuiscono a questa Conferenza la facolta' di promuovere e di sancire accordi tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attivita' di interesse comune; visto l'accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano recante «Linee guida per l'adozione dei piani di controllo e certificazione nei confronti della paratubercolosi bovina», sancito nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 17 ottobre 2013 (rep. atti n. 146/CSR); vista la nota del 30 settembre 2022, acquisita al protocollo DAR n. 15907, con la quale il Ministero della salute, ha inviato lo schema di accordo concernente «Linee guida per l'adozione dei Piani di controllo e per l'assegnazione della qualifica sanitaria agli allevamenti di specie sensibili (bovini, bufalini, ovini, caprini) nei confronti della paratubercolosi»; vista la nota del 4 ottobre 2022, protocollo DAR n. 16167, con la quale l'ufficio di segreteria di questa Conferenza ha diramato alle regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano il provvedimento in argomento, con contestuale convocazione di una riunione tecnica per il giorno 17 ottobre 2022; vista la nota del 17 ottobre della Commissione salute, diramata il 19 ottobre 2022, protocollo DAR n. l 7002, con la quale sono state inviate formalmente le proposte emendative gia' esaminate nel coso della riunione tecnica sopra citata; vista la nota del 21 novembre 2022, diramata in pari data - protocollo DAR n. 19095, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso una nuova formulazione del provvedimento in oggetto, modificato a seguito dell'accoglimento delle proposte emendative di cui sopra; considerato che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso avviso favorevole all'accordo; acquisito l'assenso del Governo, delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano sul provvedimento in argomento: Sancisce accordo ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 281 del 1997, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nei seguenti termini: Visti: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di varo» che, all'Allegato XLVI, include il Mycobacterium paratubercolosis tra gli agenti biologici di categoria 2 che possono causare malattie in soggetti umam e costituire un rischio per i lavoratori; il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 e relativi atti delegati e di esecuzione, concernenti le malattie ammali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanita' animale e quanto da essi disposto in merito alla paratubercolosi; il regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1882 della Commissione del 3 dicembre 2018 relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione; il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, recante «Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o), e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie ammali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016»; Considerato: che la paratubercolosi bovina, bufalina e ovi caprina ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 e' definita malattia elencata di categorie E per la quale vi e' necessita' di sorveglianza all'interno dell'Unione europea come prescritto dall'articolo 9 paragrafo 1, lettera e) del regolamento (UE) 2016/429; la presenza endemica di tale malattia sul territorio nazionale; Ritenuta la necessita' di predisporre nuove linee guida in sostituzione di quelle gia' in vigore al fine di introdurre misure di sorveglianza applicabili anche per la paratubercolosi bufalina e ovi caprina secondo quanto prescritto dal regolamento (UE) 2016/429; Ravvisata inoltre la necessita' di usufruire di un protocollo a maggiore sensibilita', al fine di ridurre la comparsa di positivita' inattese in allevamenti precedentemente ripetutamente negativi; Considerato che l'applicazione delle citate linee guida sul territorio nazionale per la paratubercolosi bovina, ha fatto si' che si riscontrassero alcune criticita', quali: la sotto notifica dei casi clinici e la minore robustezza del test su latte rispetto a quello eseguito su sangue; Viste le comunicazioni delle regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, da ultimo intercorse in data 25 agosto 2022, in merito alle proposte di modifica delle preesistenti linee guida nazionali per la paratubercolosi; Ravvisata: l'esigenza di regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano di sostituire le prescrizioni contenute nelle linee guida gia' in vigore con quelle predisposte in base al presente accordo; l'esigenza che le regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, nel predisporre i piani per il controllo e certificazione degli allevamenti nei confronti della paratubercolosi, si attengono a quanto contenuto nelle nuove linee guida allegate al presente accordo; Acquisito il parere del centro di referenza nazionale per la paratubercolosi bovina, istituito presso la sezione di Piacenza dell'IZS della Lombardia e dell'Emilia Romagna, espresso con mail del 12 luglio 2022: Si conviene E' approvato il documento concernente «Linee guida per l'adozione dei piani di controllo e per l'assegnazione della qualifica sanitaria agli allevamenti di specie sensibili (bovini, bufalini, ovini, caprini) nei confronti della paratubercolosi», di cui all'allegato A, parte integrante del presente atto. Dall'attuazione del presente accordo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Roma, 30 novembre 2022 Il Presidente: Calderoli Il segretario: D'Avena