Art. 2 
 
             Funzionalita' del Portale del reclutamento 
 
   1. Per le finalita' di cui all'art.  1,  le  regioni  e  gli  enti
locali ricorrono all'utilizzo del Portale. A tal  fine,  mediante  la
procedura di accreditamento di cui all'art. 3 regioni ed enti  locali
dispongono di una propria area riservata nella quale: 
    a) pubblicano bandi di concorso per il reclutamento di  personale
a tempo determinato e indeterminato, gli avvisi per la mobilita'  dei
dipendenti pubblici e gli avvisi di selezione per il conferimento  di
incarichi di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 9
giugno 2021, n. 80, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2021, n. 113. Resta fermo quanto previsto dall'art. 10,  comma
4,  del  decreto-legge  30  aprile  2022,  n.  36,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n.  79,  secondo  cui,  al
fine di  rafforzare  la  propria  capacita'  amministrativa,  per  il
conferimento  di  incarichi  professionali  le  amministrazioni,  con
riferimento a procedure da avviare e gia' avviate, possono  ricorrere
al Portale; 
    b) ricevono e monitorano le candidature relative ai bandi e  agli
avvisi di cui alla lettera a); 
    c) producono report e analisi statistiche; 
    d) acquisiscono e ricercano i curricula vitae dei candidati  alle
procedure di cui alla lettera a); 
    e) pubblicano le graduatorie finali di merito e gli  esiti  delle
procedure di cui alla lettera a); 
    f) ricercano professionisti ed esperti a cui conferire  incarichi
di collaborazione con contratto di lavoro autonomo ai sensi dell'art.
1  del  decreto-legge  9  giugno  2021,  n.   80,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n.  113,  previa  procedura
selettiva. Resta fermo quanto previsto dall'art.  10,  comma  4,  del
decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 giugno 2022, n.  79,  quanto  previsto  dall'art.  19,
comma 6, del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  e  dagli
articoli 90 e 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
    g) pubblicano l'avviso selettivo  per  individuare  i  componenti
degli organismi indipendenti di valutazione; 
    h) effettuano comunicazioni agli utenti. 
  2. Al fine di garantire il pieno rispetto dei principi di autonomia
costituzionalmente garantiti alle regioni a statuto speciale ed  alle
Province autonome di Trento e Bolzano  e  relativi  enti  locali,  il
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri stipulera', con le regioni a statuto  speciale,  con  le
Province autonome di Trento e Bolzano e con i relativi  enti  locali,
specifici  protocolli  per  l'applicazione  del   presente   decreto,
prevedendo misure speciali per il pieno rispetto  delle  specificita'
statutarie e del principio del bilinguismo.