Art. 3
Modalita' di accesso e di utilizzo del portale del reclutamento
1. Per le finalita' di cui all'art. 1, le regioni e egli enti
locali nominano uno o piu' «Responsabile unico» del procedimento
appositamente dotato di uno dei sistemi di identificazione di cui
all'art. 64, commi 2-quater e 2-nonies, del Codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82 e di firma digitale che operera' secondo quanto previsto
dal successivo comma 2.
2. Le regioni e gli enti locali accedono al Portale mediante il
processo di accreditamento che prevede le seguenti fasi:
l'identificazione da parte dell'amministrazione aderente di uno o
piu' «Responsabile unico» (di seguito, per brevita', R.U.);
l'autenticazione sul Portale, mediante uno dei sistemi di
identificazione di cui all'art. 64, commi 2-quater e 2-nonies, del
Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, da parte del R.U.;
la compilazione da parte del R.U. di un form di richiesta in cui
e' indicata la pubblica amministrazione di riferimento, con in
allegato l'apposito modulo firmato digitalmente;
la trasmissione tramite il Portale della predetta richiesta
unitamente al modulo firmato digitalmente, all'indirizzo di posta
elettronica certificata (PEC) della pubblica amministrazione;
il rappresentante legale dell'amministrazione di riferimento,
ricevuta la posta elettronica certificata (PEC), provvede
all'autorizzazione/diniego cliccando l'apposito link; ai fini
dell'autorizzazione/diniego e' necessario che il rappresentante
legale si autentichi al Portale tramite uno dei sistemi di
identificazione di cui all'art. 64, commi 2-quater e 2-nonies, del
Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82;
una volta approvata o negata l'istanza, il rappresentante legale
provvede a caricare il modulo di richiesta online, previa controfirma
digitale;
il referente del Dipartimento della funzione pubblica Presidenza
del Consiglio dei ministri puo' visionare attraverso una apposita
consolle, a cui accede tramite uno dei sistemi di identificazione di
cui all'art. 64, commi 2-quater e 2-nonies, del Codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, la lista delle richieste pervenute ed eventualmente
operare sulle autorizzazioni/disabilitazioni dei RR. UU.;
al termine, il portale notifica, via mail al R.U. e via posta
elettronica certificata (PEC) all'amministrazione, l'esito del
processo di autorizzazione.
3. Per l'adesione al sistema PagoPA di cui dall'art. 5 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 si rinvia all'art. 65, comma 2, del
decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 e alle istruzioni
operative di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto.
4. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri supporta le regioni e egli enti locali
nell'utilizzo del portale, anche al fine di assicurarne un adeguato e
omogeneo utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni.