Art. 3 
 
   Modalita' di accesso e di utilizzo del portale del reclutamento 
 
  1. Per le finalita' di cui all'art.  1,  le  regioni  e  egli  enti
locali nominano uno  o  piu' «Responsabile  unico»  del  procedimento
appositamente dotato di uno dei sistemi  di  identificazione  di  cui
all'art.   64,   commi    2-quater    e    2-nonies,    del    Codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo
2005, n. 82 e di firma digitale che operera' secondo quanto  previsto
dal successivo comma 2. 
  2. Le regioni e gli enti locali accedono  al  Portale  mediante  il
processo di accreditamento che prevede le seguenti fasi: 
    l'identificazione da parte dell'amministrazione aderente di uno o
piu' «Responsabile unico» (di seguito, per brevita', R.U.); 
    l'autenticazione  sul  Portale,  mediante  uno  dei  sistemi   di
identificazione di cui all'art. 64, commi 2-quater  e  2-nonies,  del
Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, da parte del R.U.; 
    la compilazione da parte del R.U. di un form di richiesta in  cui
e'  indicata  la  pubblica amministrazione  di  riferimento,  con  in
allegato l'apposito modulo firmato digitalmente; 
    la trasmissione  tramite  il  Portale  della  predetta  richiesta
unitamente al modulo firmato  digitalmente,  all'indirizzo  di  posta
elettronica certificata (PEC) della pubblica amministrazione; 
    il rappresentante  legale  dell'amministrazione  di  riferimento,
ricevuta   la   posta   elettronica   certificata   (PEC),   provvede
all'autorizzazione/diniego  cliccando  l'apposito   link;   ai   fini
dell'autorizzazione/diniego  e'  necessario  che  il   rappresentante
legale  si  autentichi  al  Portale  tramite  uno  dei   sistemi   di
identificazione di cui all'art. 64, commi 2-quater  e  2-nonies,  del
Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82; 
    una volta approvata o negata l'istanza, il rappresentante  legale
provvede a caricare il modulo di richiesta online, previa controfirma
digitale; 
    il referente del Dipartimento della funzione pubblica  Presidenza
del Consiglio dei ministri puo'  visionare  attraverso  una  apposita
consolle, a cui accede tramite uno dei sistemi di identificazione  di
cui  all'art.   64,   commi   2-quater   e   2-nonies,   del   Codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo
2005, n. 82, la lista  delle  richieste  pervenute  ed  eventualmente
operare sulle autorizzazioni/disabilitazioni dei RR. UU.; 
    al termine, il portale notifica, via mail al  R.U.  e  via  posta
elettronica  certificata  (PEC)  all'amministrazione,   l'esito   del
processo di autorizzazione. 
  3. Per l'adesione al sistema PagoPA di cui dall'art. 5 del  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 si rinvia all'art. 65, comma  2,  del
decreto legislativo 13  dicembre  2017,  n.  217  e  alle  istruzioni
operative di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto. 
  4. Il Dipartimento della funzione  pubblica  della  Presidenza  del
Consiglio dei  ministri  supporta  le  regioni  e  egli  enti  locali
nell'utilizzo del portale, anche al fine di assicurarne un adeguato e
omogeneo utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni.