Art. 3 Tassonomia degli incidenti 1. Nella sezione 1 della tabella di cui all'allegato A al presente provvedimento sono classificati, in categorie, gli incidenti di cui all'art. 2, comma 1, indicando, per ciascuna tipologia di incidente, un codice identificativo e la corrispondente categoria, accompagnata dalla descrizione di ciascuna tipologia di incidente. 2. Al fine di fornire all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale un quadro di valutazione della minaccia piu' completo, nella sezione 2 della tabella di cui all'allegato A al presente provvedimento sono, altresi', descritti gli eventi che i soggetti inclusi nel perimetro potranno notificare, con le medesime modalita' previste dall'art. 1, comma 3-bis, del decreto-legge.