Art. 3 
 
                     Tassonomia degli incidenti 
 
  1. Nella sezione 1 della tabella di cui all'allegato A al  presente
provvedimento sono classificati, in categorie, gli incidenti  di  cui
all'art. 2, comma 1, indicando, per ciascuna tipologia di  incidente,
un codice identificativo e la corrispondente categoria,  accompagnata
dalla descrizione di ciascuna tipologia di incidente. 
  2. Al fine di fornire all'Agenzia per la  cybersicurezza  nazionale
un quadro di valutazione della minaccia piu' completo, nella  sezione
2 della tabella di cui all'allegato A al presente provvedimento sono,
altresi', descritti gli eventi che i soggetti inclusi  nel  perimetro
potranno notificare, con le medesime modalita' previste dall'art.  1,
comma 3-bis, del decreto-legge.