Art. 4 
 
                  Verifica delle istanze, procedura 
                    di assegnazione delle risorse 
 
  1. A seguito della presentazione delle istanze di accesso al  Fondo
secondo le modalita' indicate  dall'art.  3,  il  Dipartimento  della
Ragioneria  generale  dello  Stato  riscontra  sui   propri   sistemi
informativi la sussistenza dei requisiti di accesso di  cui  all'art.
2. 
  2. Entro trenta giorni successivi al termine  di  cui  all'art.  3,
comma 3, ferma la priorita' attribuita  agli  interventi  degli  enti
locali anche se  attuati  da  enti  pubblici  strumentali  che  siano
titolari dei relativi CUP, con decreto del Ragioniere generale  dello
Stato  si  provvede  alla  determinazione  della  graduatoria   degli
interventi tenendo conto: 
    a) della data  di  pubblicazione  dei  bandi  o  dell'avviso  per
l'indizione della procedura di gara, ovvero l'invio delle lettere  di
invito  che  siano  finalizzate  all'affidamento  di  lavori  nonche'
l'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione  dei  relativi
lavori; 
    b) dell'ordine cronologico di presentazione delle  domande  delle
stazioni appaltanti. 
  3. Con  il  medesimo  decreto  di  cui  al  comma  2,  si  provvede
all'assegnazione delle risorse del Fondo agli interventi, nei  limiti
delle risorse disponibili e di quelle eventualmente  derivanti  dalle
rinunzie espresse da parte delle stazioni appaltanti alla data del 31
dicembre 2022. 
  Il provvedimento di assegnazione delle risorse  costituisce  titolo
per l'accertamento delle risorse a bilancio. 
  4. A seguito dell'aggiudicazione della gara,  come  risultante  dai
sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale  dello
Stato, vengono individuate le eventuali economie derivanti da ribassi
di asta che rimangono nella disponibilita' della stazione  appaltante
fino al completamento degli interventi. Eventuali economie  derivanti
da ribassi d'asta non utilizzati al completamento  degli  interventi,
ovvero derivanti dall'applicazione delle clausole  di  revisione  dei
prezzi di cui all'art. 29, comma 1, lettera a), del decreto-legge  n.
4 del 2022, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  n.  25  del
2022, con decreto del Ragioniere  generale  dello  Stato  sulla  base
delle comunicazioni  delle  amministrazioni  titolari  istanti,  sono
portate a riduzione delle risorse assegnate con i decreti di  cui  al
presente articolo. Le eventuali risorse  del  Fondo  gia'  trasferite
alle  stazioni  appaltanti   e   risultanti   eccedenti   a   seguito
dell'avvenuto collaudo dell'opera, devono essere versate  all'entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo.