Art. 4
Verifica delle istanze, procedura
di assegnazione delle risorse
1. A seguito della presentazione delle istanze di accesso al Fondo
secondo le modalita' indicate dall'art. 3, il Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato riscontra sui propri sistemi
informativi la sussistenza dei requisiti di accesso di cui all'art.
2.
2. Entro trenta giorni successivi al termine di cui all'art. 3,
comma 3, ferma la priorita' attribuita agli interventi degli enti
locali anche se attuati da enti pubblici strumentali che siano
titolari dei relativi CUP, con decreto del Ragioniere generale dello
Stato si provvede alla determinazione della graduatoria degli
interventi tenendo conto:
a) della data di pubblicazione dei bandi o dell'avviso per
l'indizione della procedura di gara, ovvero l'invio delle lettere di
invito che siano finalizzate all'affidamento di lavori nonche'
l'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei relativi
lavori;
b) dell'ordine cronologico di presentazione delle domande delle
stazioni appaltanti.
3. Con il medesimo decreto di cui al comma 2, si provvede
all'assegnazione delle risorse del Fondo agli interventi, nei limiti
delle risorse disponibili e di quelle eventualmente derivanti dalle
rinunzie espresse da parte delle stazioni appaltanti alla data del 31
dicembre 2022.
Il provvedimento di assegnazione delle risorse costituisce titolo
per l'accertamento delle risorse a bilancio.
4. A seguito dell'aggiudicazione della gara, come risultante dai
sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, vengono individuate le eventuali economie derivanti da ribassi
di asta che rimangono nella disponibilita' della stazione appaltante
fino al completamento degli interventi. Eventuali economie derivanti
da ribassi d'asta non utilizzati al completamento degli interventi,
ovvero derivanti dall'applicazione delle clausole di revisione dei
prezzi di cui all'art. 29, comma 1, lettera a), del decreto-legge n.
4 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del
2022, con decreto del Ragioniere generale dello Stato sulla base
delle comunicazioni delle amministrazioni titolari istanti, sono
portate a riduzione delle risorse assegnate con i decreti di cui al
presente articolo. Le eventuali risorse del Fondo gia' trasferite
alle stazioni appaltanti e risultanti eccedenti a seguito
dell'avvenuto collaudo dell'opera, devono essere versate all'entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo.