Art. 5
Procedura di trasferimento delle risorse
1. Il trasferimento delle risorse del Fondo viene effettuato nei
limiti delle risorse assegnate con le procedure di cui all'art. 26,
comma 7, lettera d) del decreto-legge n. 50/2022, secondo le
modalita' di seguito specificate.
2. Le risorse da destinare alle opere od interventi del PNRR ai
sensi dell'art. 3, comma 1 sono trasferite in favore dei conti di
tesoreria Next generation UE-Italia gestiti dal Servizio centrale per
il PNRR che provvede alla successiva erogazione in favore delle
amministrazioni aventi diritto, con le procedure del PNRR.
3. Per gli interventi PNC, le amministrazioni statali istanti,
sulla base dei principi e procedure della legge 16 aprile 1987, n.
183, e del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e, mediante le funzionalita' del
sistema finanziario del Fondo di rotazione per l'attuazione delle
politiche comunitarie di cui alla citata legge n. 183 del 1987, dopo
aver verificato gli effettivi fabbisogni delle stazioni appaltanti e
la sussistenza di tutti i presupposti in capo alle stesse ai fini
dell'erogazione delle risorse di cui al presente decreto, possono
disporre il trasferimento all'entrata del bilancio dello Stato ai
fini della successiva riassegnazione sui capitoli di bilancio di
propria pertinenza o, in alternativa, disporre direttamente i
trasferimenti a favore delle stazioni appaltanti o dell'operatore
economico di cui all'art. 3, comma 1, lettera p), del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.