Art. 5 
 
              Procedura di trasferimento delle risorse 
 
  1. Il trasferimento delle risorse del Fondo  viene  effettuato  nei
limiti delle risorse assegnate con le procedure di cui  all'art.  26,
comma  7,  lettera  d)  del  decreto-legge  n.  50/2022,  secondo  le
modalita' di seguito specificate. 
  2. Le risorse da destinare alle opere od  interventi  del  PNRR  ai
sensi dell'art. 3, comma 1 sono trasferite in  favore  dei  conti  di
tesoreria Next generation UE-Italia gestiti dal Servizio centrale per
il PNRR che provvede  alla  successiva  erogazione  in  favore  delle
amministrazioni aventi diritto, con le procedure del PNRR. 
  3. Per gli interventi  PNC,  le  amministrazioni  statali  istanti,
sulla base dei principi e procedure della legge 16  aprile  1987,  n.
183, e del  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e, mediante le funzionalita' del
sistema finanziario del Fondo di  rotazione  per  l'attuazione  delle
politiche comunitarie di cui alla citata legge n. 183 del 1987,  dopo
aver verificato gli effettivi fabbisogni delle stazioni appaltanti  e
la sussistenza di tutti i presupposti in capo  alle  stesse  ai  fini
dell'erogazione delle risorse di cui  al  presente  decreto,  possono
disporre il trasferimento all'entrata del  bilancio  dello  Stato  ai
fini della successiva riassegnazione  sui  capitoli  di  bilancio  di
propria  pertinenza  o,  in  alternativa,  disporre  direttamente   i
trasferimenti a favore delle  stazioni  appaltanti  o  dell'operatore
economico di cui  all'art.  3,  comma  1,  lettera  p),  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.