Art. 5 
 
  1. Il Sottosegretario di Stato on. Emanuele Prisco e' delegato  per
le materie di competenza del Dipartimento dei vigili del  fuoco,  del
soccorso pubblico e della difesa civile; per le materie di competenza
del Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del
personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali  e
finanziarie con esclusione di quelle relative alla Direzione centrale
per le politiche del personale dell'amministrazione  civile;  per  le
materie di competenza del Commissario straordinario del  Governo  per
il coordinamento delle iniziative  antiracket  e  antiusura;  per  le
materie di competenza del  Commissario  per  il  coordinamento  delle
iniziative di solidarieta' per le vittime dei reati di tipo mafioso e
dei reati intenzionali violenti; nonche' per le materie di competenza
del Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse. 
  2. Il Sottosegretario di Stato  on.  Emanuele  Prisco  e'  altresi'
delegato per le materie di  competenza  dell'Unita'  di  missione  di
livello dirigenziale generale per l'attuazione degli  interventi  del
Piano nazionale di ripresa e resilienza a titolarita'  del  Ministero
dell'interno. 
  3. Il Sottosegretario di Stato on. Emanuele Prisco e' delegato  tra
l'altro per la firma dei seguenti provvedimenti: 
    provvedimenti relativi ai servizi antincendi presso gli aeroporti
non compresi nella tabella A allegata al decreto legislativo 8  marzo
2006, n. 139, come novellato dal decreto legislativo 29 maggio  2017,
n. 97 (art. 26, comma 2); 
    sottoscrizione degli accordi integrativi  nazionali  relativi  al
personale del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco,  conclusivi  dei
procedimenti negoziali di cui al decreto legislativo 13 ottobre 2005,
n. 217 e successive modificazioni; 
    decreti di autorizzazione delle consultazioni per  scopi  storici
di documenti a carattere riservato (art. 123 del decreto  legislativo
22 gennaio 2004, n. 42); 
    decreti d'intesa con il Ministero della cultura  di  declaratoria
di  riservatezza  di  atti  (art.  125  del  decreto  legislativo  n.
42/2004).