IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Visto l'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, secondo  cui  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali  e  le  relative
assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche  ad
ordinamento  autonomo,  delle  agenzie  e  degli  enti  pubblici  non
economici; 
  Visto il decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  6  agosto   2008,   n.   133,   recante
disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo,  la   semplificazione,   la
competitivita',  la  stabilizzazione  della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria; 
  Visto l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,  n.  114,
secondo cui le amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad  ordinamento
autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici  ivi  compresi
quelli di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30  marzo
2001, n. 165, possono procedere, per l'anno 2014,  ad  assunzioni  di
personale a tempo indeterminato  nel  limite  di  un  contingente  di
personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per
cento di quella relativa al  personale  di  ruolo  cessato  nell'anno
precedente. La predetta facolta' ad assumere e' fissata nella  misura
del 40 per cento per l'anno 2015, del 60 per cento per  l'anno  2016,
dell'80 per cento per l'anno 2017, del  100  per  cento  a  decorrere
dall'anno 2018; 
  Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56 e  in  particolare  l'art.  3,
comma 1, secondo cui «Fatto salvo quanto previsto dall'art. 1,  comma
399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le  amministrazioni  dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti  pubblici
non economici, ivi compresi quelli di cui all'art. 70, comma  4,  del
decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  possono  procedere,  a
decorrere  dall'anno  2019,  ad  assunzioni  di  personale  a   tempo
indeterminato   nel   limite   di   un   contingente   di   personale
complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di
quella relativa al personale di ruolo cessato  nell'anno  precedente.
Ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  al
comparto della scuola e alle universita' si applica la  normativa  di
settore»; 
  Visto l'art. 3, comma 8, della citata legge n. 56 del 2019  secondo
cui, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 1, comma 399, della legge
30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi  di  accesso  al
pubblico impiego, fino al 31 dicembre 2024, le procedure  concorsuali
bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1,  comma  2,
del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  e  le  conseguenti
assunzioni possono essere  effettuate  senza  il  previo  svolgimento
delle  procedure  previste  dall'art.   30   del   medesimo   decreto
legislativo n. 165 del 2001; 
  Visto il richiamato decreto legislativo  n.  165  del  2001  ed  in
particolare  l'art.  52,  comma  1-bis,  come  novellato  da   ultimo
dall'art. 3 del decreto-legge 9 giugno 2021, n.  80,  convertito  con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n.  113,  il  quale  dispone
che, fatta salva  una  riserva  di  almeno  il  50  per  cento  delle
posizioni  disponibili   destinata   all'accesso   dall'esterno,   le
progressioni fra le  aree  avvengono  tramite  procedura  comparativa
basata sulla valutazione positiva  conseguita  dal  dipendente  negli
ultimi  tre  anni  in   servizio,   sull'assenza   di   provvedimenti
disciplinari, sul  possesso  di  titoli  o  competenze  professionali
ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti  per  l'accesso
all'area dall'esterno, nonche' sul numero  e  sulla  tipologia  degli
incarichi rivestiti; 
  Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge  31  dicembre  2014,  n.
192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015,  n.
11, e successive modificazioni  ed  integrazioni,  con  il  quale  si
dispone che il termine per procedere alle assunzioni di  personale  a
tempo indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi negli anni
2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, 2018, 2019 e 2020 e' prorogato  al  31
dicembre 2022 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste,
possono essere concesse entro il 31 dicembre 2022; 
  Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni
urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione  nelle
pubbliche amministrazioni, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 ottobre 2013, n. 125; 
  Visto l'art. 4, comma 3, del  predetto  decreto-legge  n.  101  del
2013, come modificato dall'art. 1, comma 363, della legge n. 145  del
2018 che ha abrogato la relativa  lettera  b),  secondo  cui  per  le
amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad  ordinamento  autonomo,  le
agenzie, gli enti pubblici non  economici  e  gli  enti  di  ricerca,
l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali,  ai  sensi
dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e   successive   modificazioni,   e'   subordinata   alla    verifica
dell'avvenuta immissione in servizio, nella  stessa  amministrazione,
di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie  vigenti  di
concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per  qualsiasi
qualifica, salve comprovate non temporanee  necessita'  organizzative
adeguatamente motivate; 
  Visto  lo  stesso  art.  4,   comma   3-quinquies,   del   medesimo
decreto-legge n. 101 del 2013, secondo cui a decorrere dal 1º gennaio
2014, il reclutamento dei  dirigenti  e  delle  figure  professionali
comuni a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 35, comma
4, del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e  successive
modificazioni,  si  svolge  mediante  concorsi  pubblici  unici,  nel
rispetto dei principi di imparzialita', trasparenza e buon andamento.
I concorsi unici sono organizzati  dal  Dipartimento  della  funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza  nuovi  o
maggiori oneri per  la  finanza  pubblica,  anche  avvalendosi  della
Commissione per l'attuazione del progetto di  riqualificazione  delle
pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 35, comma 5, del  medesimo
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  previa  ricognizione  del
fabbisogno presso le amministrazioni interessate,  nel  rispetto  dei
vincoli finanziari in materia di assunzioni a tempo indeterminato; 
  Visto l'art. 4, comma 3-sexies, del decreto-legge 31  agosto  2013,
n. 101, il quale dispone, tra l'altro, che con le  modalita'  di  cui
all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
e successive modificazioni, o previste dalla  normativa  vigente,  le
amministrazioni e gli enti ivi indicati possono essere autorizzati  a
svolgere   direttamente   i   concorsi   pubblici   per    specifiche
professionalita'; 
  Considerato  che,  in  relazione   alle   motivazioni   esplicitate
dall'amministrazione, finalizzate alla deroga al  concorso  unico  di
cui al citato art. 4, comma 3-sexies, del decreto-legge  n.  101  del
2013, fermo restando che prima di indire nuovi concorsi  deve  essere
garantito il rispetto del punto a) dell'art. 4, comma 3, del medesimo
decreto-legge n. 101 del 2013, occorre un'espressa autorizzazione  da
parte del Ministro per la pubblica amministrazione e che, in assenza,
le procedure di autorizzazione a bandire  si  intendono  riferite  al
concorso unico; 
  Viste le note DFP prot. n. 0043739 del 2 luglio  2019  e  prot.  n.
48296 del 22 luglio 2019, con le quali il Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri  autorizzava  la
Corte dei conti a svolgere direttamente le procedure concorsuali  per
il reclutamento di novantaquattro unita' di personale  amministrativo
di  area   III   F1,   di   duecentottantotto unita'   di   personale
amministrativo  di  area  III  F3  e  sette   unita'   di   personale
dirigenziale; 
  Visto l'art. 250, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
in  materia  di  autorizzazioni  a  bandire  nuovi  concorsi  per  la
qualifica dirigenziale; 
  Visto l'art. 35, comma 5-ter,  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, in base al quale le graduatorie  dei  concorsi  per  il
reclutamento  del  personale  presso  le  amministrazioni   pubbliche
rimangono  vigenti  per  un  termine  di  due  anni  dalla  data   di
approvazione; 
  Visto il decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  recante  «Misure
urgenti per il rafforzamento  della  capacita'  amministrativa  delle
pubbliche  amministrazioni  funzionale   all'attuazione   del   Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)  e  per  l'efficienza  della
giustizia»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2022, n.
81, recante regolamento di individuazione degli adempimenti  relativi
ai piani assorbiti dal Piano integrato di attivita' e  organizzazione
ed in particolare l'art. 2, comma 2, a mente del quale  «ai  fini  di
cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165, le amministrazioni, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie  e
gli  enti  pubblici  non  economici  statali  inviano  il  piano  dei
fabbisogni di cui all'art. 6 del medesimo decreto legislativo  ovvero
la corrispondente sezione del  PIAO,  al  Ministero  dell'economia  e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato
per le necessarie verifiche sui relativi dati»; 
  Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n.  36,  recante  «Ulteriori
misure urgenti per l'attuazione del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza (PNRR)»; 
  Visto il decreto del Ministro per la semplificazione e la  pubblica
amministrazione dell'8 maggio  2018,  adottato  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e  delle  finanze  e  con  il  Ministro  della
salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- Serie generale - n. 173 del  27  luglio  2018,  recante  «Linee  di
indirizzo  per  la  predisposizione  dei  piani  dei  fabbisogni   di
personale da parte delle amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il decreto del Ministro per la  pubblica  amministrazione  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 22  luglio
2022 recante «Linee  di  indirizzo  per  l'individuazione  dei  nuovi
fabbisogni professionali da parte delle  amministrazioni»  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 215 del 14 settembre 2022; 
  Viste le richieste di autorizzazione ad  assumere  trasmesse  dalla
Corte dei conti rispettivamente con nota n.  0007731  del  6  ottobre
2022 registrata al prot. DFP 0075504 -A- 06/10/2022  e  con  nota  n.
0007733 del 6 ottobre  2022  registrata  al  prot.  DFP  0075522  -A-
06/10/2022; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n.  20,  recante  «Disposizioni  in
materia di giurisdizione e  controllo  della  Corte  dei  conti»,  in
particolare l'art. 4 in base al quale la Corte dei conti delibera con
regolamento le norme concernenti l'organizzazione, il  funzionamento,
la struttura dei bilanci e la gestione delle spese; 
  Vista la legge 4 marzo 2009, n.  15,  recante  «Delega  al  Governo
finalizzata  all'ottimizzazione  della   produttivita'   del   lavoro
pubblico  e   alla   efficienza   e   trasparenza   delle   pubbliche
amministrazioni  nonche'  disposizioni  integrative  delle   funzioni
attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro  e  alla
Corte dei conti»; 
  Visto il regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli
uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali  e
di supporto alle attribuzioni della Corte  dei  conti,  adottato  con
deliberazione n. 1/DEL/2010, in particolare l'art. 23 che richiama le
funzioni  esercitate  dalla  Direzione  generale   programmazione   e
bilancio, che ribadisce la peculiare  collocazione  della  Corte  dei
conti per la quale non si applicano i limiti relativi alle  pubbliche
amministrazioni, fatti salvi i principi generali di  cui  al  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni; 
  Visto  il  regolamento  di  autonomia  finanziaria  approvato   con
deliberazione  delle  Sezioni  riunite   in   sede   deliberante   n.
1/DEL/2012, modificato con deliberazione del Consiglio di  Presidenza
in diverse adunanze nel 2019 ridenominato  «Regolamento  autonomo  di
amministrazione e contabilita'», in particolare l'art. 2 secondo  cui
l'autonomia finanziaria della Corte dei conti,  prevista  all'art.  4
della legge 14 gennaio 1994, n. 20, si  esercita,  nel  rispetto  dei
principi di armonizzazione dei  bilanci  pubblici,  di  coordinamento
della  finanza  pubblica   e   di   programmazione,   ottimizzazione,
efficienza e trasparenza nell'uso delle risorse, nelle  forme  e  nei
modi disciplinati  dal  regolamento  autonomo  di  amministrazione  e
contabilita'. Si applicano, altresi', le disposizioni recate da norme
di legge espressamente riferite alla Corte medesima, agli  organi  di
rilevanza costituzionale ovvero alla Magistratura contabile,  nonche'
ogni altra norma ritenuta compatibile con la  sfera  di  autonomia  e
indipendenza costituzionalmente riconosciuta all'Istituto; 
  Visto  il  regolamento  concernente  la  disciplina  dell'autonomia
finanziaria della Corte dei conti adottato con provvedimento  del  31
ottobre 2012,  in  particolare  l'art.  3  secondo  cui  la  gestione
finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione e  l'art.  38
secondo cui il Segretario generale,  su  proposta  dei  titolari  dei
centri di responsabilita',  predispone,  entro  il  30  settembre  di
ciascun anno, la pianificazione triennale dei lavori  e  la  aggiorna
annualmente  nonche'  l'elenco  dei  lavori  da  eseguire   nell'anno
successivo; 
  Visto  l'esito  positivo  dell'istruttoria  svolta  sulle  predette
richieste; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  23
ottobre 2022, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 2022, che
dispone l'incarico al Ministro per la pubblica amministrazione,  sen.
Paolo Zangrillo; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  12
novembre 2022, registrato dalla Corte dei conti in data  21  novembre
2022, al numero 2911, che dispone la delega di funzioni  al  Ministro
per la pubblica amministrazione sen. Paolo Zangrillo; 
  Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                           Corte dei conti 
 
  1. La Corte dei  conti  e'  autorizzata,  sul  budget  assunzionale
derivante dalle cessazioni dell'anno 2019 - budget 2020 del personale
di magistratura, ad indire procedure di reclutamento e ad assumere  a
tempo indeterminato le unita' di personale indicate nella  Tabella  1
allegata,   che   costituisce   parte   integrante    del    presente
provvedimento. 
  2. La Corte dei  conti  e'  autorizzata,  sul  budget  assunzionale
derivante dalle cessazioni dell'anno 2020 - budget 2021 del personale
di magistratura, ad indire procedure di reclutamento e ad assumere  a
tempo indeterminato le unita' di personale indicate nella  Tabella  2
allegata,   che   costituisce   parte   integrante    del    presente
provvedimento. 
  3. La Corte dei  conti  e'  autorizzata,  sul  budget  assunzionale
derivante dalle cessazioni dell'anno 2021 - budget 2022 del personale
di magistratura, ad indire procedure di reclutamento e ad assumere  a
tempo indeterminato le unita' di personale indicate nella  Tabella  3
allegata,   che   costituisce   parte   integrante    del    presente
provvedimento. 
  4. La Corte dei  conti  e'  autorizzata,  sul  budget  assunzionale
derivante dalle cessazioni dell'anno 2019 - budget 2020 del personale
dirigenziale e non dirigenziale, ad indire procedure di  reclutamento
e ad assumere a tempo indeterminato le unita' di  personale  indicate
nella Tabella  4  allegata,  che  costituisce  parte  integrante  del
presente provvedimento. 
  5. La Corte dei  conti  e'  autorizzata,  sul  budget  assunzionale
derivante dalle cessazioni dell'anno 2020 - budget 2021 del personale
dirigenziale e non dirigenziale, ad indire procedure di  reclutamento
e ad assumere a tempo indeterminato le unita' di  personale  indicate
nella Tabella  5  allegata,  che  costituisce  parte  integrante  del
presente provvedimento. 
  6. La Corte dei  conti  e'  autorizzata,  sul  budget  assunzionale
derivante dalle cessazioni dell'anno 2021 - budget 2022 del personale
dirigenziale e non dirigenziale, ad indire procedure di  reclutamento
e ad assumere a tempo indeterminato le unita' di  personale  indicate
nella Tabella  6  allegata,  che  costituisce  parte  integrante  del
presente provvedimento.