Art. 2 
 
                        Disposizioni generali 
 
  1. Per procedere ad assunzioni di unita' di personale  appartenenti
a categorie o profili diversi rispetto a quelli  autorizzati  con  il
presente decreto, ovvero all'utilizzazione  del  budget  residuo,  la
Corte dei conti puo' avanzare richiesta di rimodulazione  indirizzata
alla Presidenza del Consiglio dei  ministri  -  Dipartimento  per  la
funzione pubblica, Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico
e al Ministero dell'economia e delle  finanze  -  Dipartimento  della
Ragioneria  generale  dello  Stato,  IGOP,  che  la  valuteranno  nel
rispetto  della  normativa  vigente  e  delle   risorse   finanziarie
autorizzate. In assenza di apposita  autorizzazione  le  procedure  a
bandire previste  dal  presente  decreto  si  intendono  riferite  al
concorso unico. 
  2. L'avvio delle  procedure  concorsuali  e  lo  scorrimento  delle
graduatorie di altre  amministrazioni  autorizzati  con  il  presente
decreto, salvo deroghe consentite da leggi speciali, sono subordinati
all'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di
tutti i vincitori collocati  nelle  proprie  graduatorie  vigenti  di
concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per  qualsiasi
qualifica, salve comprovate non temporanee  necessita'  organizzative
adeguatamente motivate. 
  3. Con riferimento  alle  autorizzazioni  a  bandire  procedure  di
reclutamento per dirigenti resta fermo quanto previsto  dall'art.  7,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile  2013,
n. 70. 
  4. L'avvio delle procedure concorsuali e le assunzioni  autorizzati
con il presente provvedimento  restano,  altresi',  subordinati  alla
sussistenza di corrispondenti posti vacanti  in  dotazione  organica,
tanto alla data di emanazione  del  bando,  quanto  alla  data  delle
assunzioni, fatte salve le espresse deroghe previste dalla legge. Gli
incrementi di dotazione organica sono consentiti  esclusivamente  ove
previsti dalla legge. 
  5. La Corte dei conti e' tenuta a trasmettere, entro il 31 dicembre
2022 per le necessarie verifiche, alla Presidenza del  Consiglio  dei
ministri  -  Dipartimento  per  la  funzione  pubblica,  Ufficio  per
l'organizzazione ed il lavoro pubblico, e al Ministero  dell'economia
e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
IGOP, i dati concernenti il personale assunto e la spesa annua  lorda
a regime effettivamente  da  sostenere  in  attuazione  del  presente
decreto,  anche  con  riferimento  al  personale  acquisito  mediante
procedure di mobilita' ai sensi dell'art. 1, comma 425,  della  legge
n. 190 del 2014 e del decreto legislativo n. 178 del 2012. 
  Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte  dei
conti, sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
 
    Roma, 16 dicembre 2022 
 
                                               p. Il Presidente       
                                          del Consiglio dei ministri  
                                          Il Ministro per la pubblica 
                                                amministrazione       
                                                   Zangrillo          
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze      
        Giorgetti         

Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2022 
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale, n. 3349