Art. 12 bis 
 
Procedure di contrattazione delle  Forze  di  polizia  a  ordinamento
                    militare e delle Forze armate 
 
  1. All'articolo 11, comma 3, lettera  a),  della  legge  28  aprile
2022, n.  46,  dopo  le  parole:  «e  dai  Ministri  della  difesa  e
dell'economia e delle finanze » sono inserite le seguenti:  «nonche',
per gli accordi  sindacali  relativi  al  personale  delle  Forze  di
polizia a ordinamento militare, dai  Ministri  dell'interno  e  della
giustizia». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  11,  comma  3,
          lettera a), della  legge  28  aprile  2022,  n.  46  (Norme
          sull'esercizio della liberta' sindacale del personale delle
          Forze  armate  e  delle  Forze  di  polizia  a  ordinamento
          militare, nonche' delega al Governo  per  il  coordinamento
          normativo), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  12  maggio
          2022, n. 110, come modificato dalla presente legge: 
                «Art.  11  (Procedure  di  contrattazione).  -  1.-2.
          Omissis. 
                3. I decreti del Presidente della Repubblica  di  cui
          al comma 2 sono emanati  a  seguito  di  accordi  sindacali
          stipulati dalle seguenti delegazioni: 
                  a) per la parte pubblica: una delegazione  composta
          dal  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione,  che  la
          presiede, e dai Ministri della  difesa  e  dell'economia  e
          delle finanze nonche', per gli accordi  sindacali  relativi
          al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare,
          dai  Ministri  dell'interno  e  della   giustizia   o   dai
          Sottosegretari  di  Stato  rispettivamente  delegati,  alla
          quale  partecipano,  nell'ambito  delle   delegazioni   dei
          Ministri della difesa e dell'economia e delle  finanze,  il
          Capo  di   stato   maggiore   della   difesa   o   un   suo
          rappresentante, accompagnato dai  Capi  di  stato  maggiore
          delle Forze armate o  loro  rappresentanti,  per  l'accordo
          concernente il personale delle Forze armate, e i Comandanti
          generali  dell'Arma  dei  carabinieri  e  del  Corpo  della
          guardia di finanza, per l'accordo concernente il  personale
          delle Forze di polizia a ordinamento militare; 
                  b). Omissis. 
                4.-5. Omissis.».