Art. 12 bis Procedure di contrattazione delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate 1. All'articolo 11, comma 3, lettera a), della legge 28 aprile 2022, n. 46, dopo le parole: «e dai Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze » sono inserite le seguenti: «nonche', per gli accordi sindacali relativi al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare, dai Ministri dell'interno e della giustizia».
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 11, comma 3, lettera a), della legge 28 aprile 2022, n. 46 (Norme sull'esercizio della liberta' sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonche' delega al Governo per il coordinamento normativo), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 maggio 2022, n. 110, come modificato dalla presente legge: «Art. 11 (Procedure di contrattazione). - 1.-2. Omissis. 3. I decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 2 sono emanati a seguito di accordi sindacali stipulati dalle seguenti delegazioni: a) per la parte pubblica: una delegazione composta dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze nonche', per gli accordi sindacali relativi al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare, dai Ministri dell'interno e della giustizia o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla quale partecipano, nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, il Capo di stato maggiore della difesa o un suo rappresentante, accompagnato dai Capi di stato maggiore delle Forze armate o loro rappresentanti, per l'accordo concernente il personale delle Forze armate, e i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, per l'accordo concernente il personale delle Forze di polizia a ordinamento militare; b). Omissis. 4.-5. Omissis.».