Art. 14 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. All'attuazione del presente decreto, ad eccezione degli articoli
4, commi 3-bis e 3-ter, e 6, commi 3-bis e 3-ter, si provvede con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie gia' previste a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o  maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica.