Art. 3 
 
Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle
                               foreste 
 
  1. Il Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali
assume  la  denominazione  di   Ministero   dell'agricoltura,   della
sovranita' alimentare e delle foreste. 
  2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 33: 
      1) il comma 1 e' abrogato; 
      2) al comma 2 le parole: «al ministero» sono  sostituite  dalle
seguenti: «al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare
e delle foreste»; 
      3) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «Sono
altresi' attribuiti al ministero le funzioni e  i  compiti  spettanti
allo Stato in materia di tutela della sovranita' alimentare, che esso
esercita   garantendo   la   sicurezza   delle   scorte    e    degli
approvvigionamenti   alimentari,   il    sostegno    della    filiera
agroalimentare, della pesca  e  dell'acquacoltura,  il  coordinamento
delle  politiche  di  gestione  delle  risorse  ittiche  marine,   la
produzione di cibo di qualita', la cura  e  la  valorizzazione  delle
aree  e  degli  ambienti  rurali,  la  promozione  delle   produzioni
agroalimentari nazionali sui mercati internazionali.»; 
    b) la rubrica del Capo VII del  Titolo  IV  e'  sostituita  dalla
seguente: «Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare  e
delle foreste». 
  3. Le denominazioni «Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle  foreste»  e  «Ministero  dell'agricoltura,  della
sovranita' alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni  effetto
e  ovunque  presenti,  le  denominazioni  «Ministro  delle  politiche
agricole  alimentari  e  forestali»  e  «Ministero  delle   politiche
agricole alimentari e forestali». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  33,  del  citato
          decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300   (Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma  dell'articolo  11
          della legge 15 marzo 1997, n. 59),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 33 (Attribuzioni). - 1. (Abrogato). 
                2. Sono  attribuiti  al  Ministero  dell'agricoltura,
          della sovranita' alimentare e delle foreste le funzioni e i
          compiti spettanti allo Stato in materia  di  agricoltura  e
          foreste, caccia e  pesca,  ai  sensi  dell'articolo  2  del
          decreto legislativo 4 giugno  1997,  n.  143,  fatto  salvo
          quanto previsto dagli articoli 25 e 26 del presente decreto
          legislativo.  Sono  altresi'  attribuiti  al  ministero  le
          funzioni e i compiti spettanti allo  Stato  in  materia  di
          tutela  della  sovranita'  alimentare,  che  esso  esercita
          garantendo   la   sicurezza   delle    scorte    e    degli
          approvvigionamenti alimentari, il  sostegno  della  filiera
          agroalimentare,  della  pesca   e   dell'acquacoltura,   il
          coordinamento delle politiche  di  gestione  delle  risorse
          ittiche marine, la produzione di cibo di qualita', la  cura
          e la valorizzazione delle aree e degli ambienti rurali,  la
          promozione delle produzioni  agroalimentari  nazionali  sui
          mercati internazionali. 
                3. Il ministero svolge  in  particolare,  nei  limiti
          stabiliti dal predetto articolo 2 del decreto legislativo 4
          giugno 1997, n. 143, le funzioni e i compiti nelle seguenti
          aree funzionali: 
                  a)   agricoltura   e    pesca:    elaborazione    e
          coordinamento, di intesa con la conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e  Bolzano,  delle  linee  di  politica  agricola  e
          forestale, in coerenza con quella comunitaria; trattazione,
          cura  e  rappresentanza  degli  interessi  della  pesca   e
          acquacoltura nell'ambito della politica di mercato in  sede
          comunitaria  ed  internazionale;  disciplina   generale   e
          coordinamento delle  politiche  relative  all'attivita'  di
          pesca e acquacoltura, in materia di gestione delle  risorse
          ittiche marine di interesse nazionale, di importazione e di
          esportazione dei prodotti ittici,  nell'applicazione  della
          regolamentazione comunitaria e di  quella  derivante  dagli
          accordi  internazionali  e  l'esecuzione   degli   obblighi
          comunitari ed internazionali riferibili a livello  statale;
          adempimenti relativi al Fondo  Europeo  di  Orientamento  e
          Garanzia  in  Agricoltura  (Feoga),  sezioni   garanzia   e
          orientamento, a livello nazionale e  comunitario,  compresa
          la verifica della regolarita' delle operazioni relative  al
          Feoga, sezione garanzia; riconoscimento e  vigilanza  sugli
          organismi pagatori statali di cui al regolamento n. 1663/95
          della Commissione del 7 luglio 1995; 
                  b) qualita' dei prodotti agricoli  e  dei  servizi:
          riconoscimento   degli    organismi    di    controllo    e
          certificazione   per   la   qualita';   trasformazione    e
          commercializzazione dei prodotti agricoli e  agroalimentari
          come definiti dal paragrafo 1 dell'articolo 32 del trattato
          che istituisce la Comunita' europea,  come  modificato  dal
          trattato di Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n.
          209;; tutela e valorizzazione della qualita'  dei  prodotti
          agricoli e  ittici;  agricoltura  biologica;  promozione  e
          tutela della produzione ecocompatibile  e  delle  attivita'
          agricole  nelle   aree   protette;   certificazione   delle
          attivita' agricole e forestali ecocompatibili; elaborazione
          del  codex  alimentarius;  valorizzazione   economica   dei
          prodotti agricoli,  e  ittici;  riconoscimento  e  sostegno
          delle unioni e delle associazioni nazionali dei  produttori
          agricoli;   accordi   interprofessionali   di    dimensione
          nazionale;   prevenzione   e   repressione   -   attraverso
          l'ispettorato   centrale   repressione   frodi    di    cui
          all'articolo 10 del decreto legge 18 giugno 1986,  n.  282,
          convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n.
          462 - nella  preparazione  e  nel  commercio  dei  prodotti
          agroalimentari e ad uso agrario; controllo  sulla  qualita'
          delle merci di importazione, nonche' lotta alla concorrenza
          sleale; 
                  b-bis).».