Art. 6 
 
               Ministero dell'istruzione e del merito 
 
  1.  Il  Ministero  dell'istruzione  assume  la   denominazione   di
Ministero dell'istruzione e del merito. 
  2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 49: 
      1)  al  comma  1,  le  parole:  «E'  istituito   il   Ministero
dell'istruzione, cui» sono sostituite dalle seguenti:  «Al  Ministero
dell'istruzione e del merito»; 
      2) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «(Attribuzioni)»; 
    b) all'articolo 50, comma 1: 
      1) le parole: «Ministero dell'istruzione» sono sostituite dalle
seguenti: «Ministero  dell'istruzione  e  del  merito»  e  le  parole
«Ministro dell'istruzione» sono sostituite dalle seguenti:  «Ministro
dell'istruzione e del merito»; 
      2) le parole: «valutazione dell'efficienza dell'erogazione  dei
servizi medesimi nel  territorio  nazionale»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «promozione  del  merito  e  valutazione   dell'efficienza
nell'erogazione dei servizi medesimi nel territorio nazionale»; 
      3)  le  parole:  «supporto  alla  realizzazione  di  esperienze
formative finalizzate all'incremento delle opportunita' di  lavoro  e
delle capacita' di orientamento degli studenti» sono sostituite dalle
seguenti:  «supporto  alla  realizzazione  di  esperienze   formative
finalizzate alla valorizzazione del  merito  e  all'incremento  delle
opportunita' di  lavoro  e  delle  capacita'  di  orientamento  degli
studenti»; 
    c)  all'articolo  51,  comma  1,  la  parola:  «venticinque»   e'
sostituita dalla seguente: «ventotto»; 
    d) la rubrica del Capo XI  del  Titolo  IV  e'  sostituita  dalla
seguente: «Ministero dell'istruzione e del merito»; 
    e) all'articolo 51-ter, comma 1, le parole:  «congiuntamente  con
il  Ministero  dell'istruzione»  sono  sostituite   dalle   seguenti:
«congiuntamente con il Ministero dell'istruzione e del merito». 
  3. Le denominazioni  «Ministro  dell'istruzione  e  del  merito»  e
«Ministero  dell'istruzione  e  del  merito»  sostituiscono,  a  ogni
effetto   e   ovunque   presenti,    le    denominazioni    «Ministro
dell'istruzione» e «Ministero dell'istruzione». 
  3-bis. Nell'ambito del processo di riorganizzazione  del  Ministero
dell'istruzione e del merito, al fine di assicurare, in  particolare,
la funzionalita' degli uffici di diretta collaborazione, all'articolo
64,  comma  6-sexies,  del  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, al
primo periodo, dopo le parole:  «con  regolamento  emanato  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,»
sono inserite le seguenti: «ovvero  ai  sensi  dell'articolo  13  del
decreto-legge 11 novembre  2022,  n.  173,»,  al  terzo  periodo,  le
parole: «del decreto del Presidente della Repubblica di cui al»  sono
sostituite dalle seguenti: «dei regolamenti  di  riorganizzazione  ai
sensi del» e, al quarto periodo, le parole: «e di 800.000 euro  annui
a decorrere dall'anno 2022» sono sostituite  dalle  seguenti:  «,  di
800.000 euro per l'anno 2022 e  di  1,28  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2023». 
  3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis, pari a
480.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si  provvede  mediante
corrispondente riduzione, per l'anno 2023  e  a  decorrere  dall'anno
2025, del fondo di cui all'articolo 1,  comma  202,  della  legge  13
luglio 2015, n. 107, e, per l'anno 2024, delle risorse del  fondo  di
cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002,  n.  289,
iscritto nello stato di previsione del  Ministero  dell'istruzione  e
del merito. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  degli  articoli  49,  50,  51  e
          51-ter del citato decreto legislativo 30  luglio  1999,  n.
          300  (Riforma  dell'organizzazione  del  Governo,  a  norma
          dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997,  n.  59),  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art.  49   (Attribuzioni).   -   1.   Al   Ministero
          dell'istruzione e del merito sono attribuite le funzioni  e
          i  compiti  spettanti  allo  Stato  in  ordine  al  sistema
          educativo di istruzione e formazione di cui all'articolo  2
          della legge 28 marzo 2003, n. 53, e di cui all'articolo 13,
          comma  1,  del  decreto-legge  31  gennaio  2007,   n.   7,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 2  aprile  2007,
          n. 40. 
                2. Al Ministero  sono  trasferite,  con  le  inerenti
          risorse  finanziarie,  strumentali  e  di  personale,   ivi
          compresa la gestione dei residui, le funzioni del Ministero
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  nei
          limiti di cui all'articolo 50, eccettuate quelle attribuite
          ad altri ministeri o ad agenzie, e fatte in ogni caso salve
          le  funzioni  conferite  dalla  vigente  legislazione  alle
          regioni ed  agli  enti  locali.  E'  fatta  altresi'  salva
          l'autonomia delle istituzioni scolastiche,  nel  quadro  di
          cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.». 
                «Art. 50 (Aree funzionali). -  1.  Il  Ministero,  in
          particolare, svolge le funzioni di spettanza statale  nelle
          seguenti   aree   funzionali:    organizzazione    generale
          dell'istruzione   scolastica,   ordinamenti   e   programmi
          scolastici,  stato  giuridico  del  personale,  inclusa  la
          definizione dei percorsi di abilitazione e specializzazione
          del personale docente e dei  relativi  titoli  di  accesso,
          sentito il  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca;
          definizione   dei   criteri    e    dei    parametri    per
          l'organizzazione della rete scolastica;  definizione  degli
          obiettivi  formativi  nei  diversi  gradi  e  tipologie  di
          istruzione;     definizione     degli     indirizzi     per
          l'organizzazione  dei  servizi  del  sistema  educativo  di
          istruzione e  di  formazione  nel  territorio  al  fine  di
          garantire livelli  di  prestazioni  uniformi  su  tutto  il
          territorio nazionale; promozione del merito  e  valutazione
          dell'efficienza nell'erogazione dei  servizi  medesimi  nel
          territorio nazionale; definizione dei criteri  e  parametri
          per  l'attuazione  di  politiche  sociali   nella   scuola;
          definizione di interventi a sostegno  delle  aree  depresse
          per  il  riequilibrio  territoriale  della   qualita'   del
          servizio scolastico ed educativo; attivita'  connesse  alla
          sicurezza  nelle  scuole  e  all'edilizia  scolastica,   in
          raccordo con le  competenze  delle  regioni  e  degli  enti
          locali; formazione dei dirigenti scolastici, del  personale
          docente, educativo e del personale amministrativo,  tecnico
          e ausiliario della scuola; assetto complessivo e  indirizzi
          per la valutazione del sistema educativo  di  istruzione  e
          formazione,  nonche'  del  sistema  di  istruzione  tecnica
          superiore; congiuntamente con il Ministero dell'universita'
          e  della  ricerca,  funzioni  di  indirizzo   e   vigilanza
          dell'Istituto nazionale  per  la  valutazione  del  sistema
          educativo  di  istruzione  e  di  formazione  (INVALSI)   e
          dell'Istituto nazionale di  documentazione,  innovazione  e
          ricerca educativa (INDIRE), individuabile,  senza  nuovi  o
          maggiori oneri per la finanza pubblica, anche come  Agenzia
          nazionale  per  la  gestione  del  programma  europeo   per
          l'istruzione,  la  formazione,  la  gioventu'  e  lo  sport
          (Erasmus+) con riferimento alle misure  di  competenza  del
          Ministero dell'istruzione e del merito, fermo restando  che
          la nomina dei relativi presidenti e componenti dei consigli
          di amministrazione  di  cui  all'articolo  11  del  decreto
          legislativo 31 dicembre 2009, n.  213,  e'  effettuata  con
          decreto  del  Ministro  dell'istruzione   e   del   merito;
          promozione    dell'internazionalizzazione    del    sistema
          educativo  di  istruzione  e  formazione;   sistema   della
          formazione italiana nel mondo ferme restando le  competenze
          del Ministero degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
          internazionale stabilite dal decreto legislativo 13  aprile
          2017, n. 64; determinazione e  assegnazione  delle  risorse
          finanziarie  a  carico  del  bilancio  dello  Stato  e  del
          personale alle istituzioni scolastiche autonome; ricerca  e
          sperimentazione delle innovazioni funzionali alle  esigenze
          formative;  supporto  alla  realizzazione   di   esperienze
          formative finalizzate  alla  valorizzazione  del  merito  e
          all'incremento  delle  opportunita'  di  lavoro   e   delle
          capacita' di orientamento  degli  studenti;  valorizzazione
          della  filiera   formativa   professionalizzante,   inclusa
          l'istruzione tecnica superiore; riconoscimento  dei  titoli
          di studio  e  delle  certificazioni  in  ambito  europeo  e
          internazionale e attivazione di  politiche  dell'educazione
          comuni ai paesi dell'Unione europea; consulenza e  supporto
          all'attivita'  delle  istituzioni   scolastiche   autonome;
          programmi operativi nazionali nel  settore  dell'istruzione
          finanziati  dall'Unione   europea;   istituzioni   di   cui
          all'articolo 137, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo
          1998, n. 112; altre competenze  assegnate  dalla  legge  13
          luglio 2015, n. 107, nonche'  dalla  vigente  legislazione,
          ivi comprese le attivita' di promozione e coordinamento del
          sistema integrato dei servizi di educazione e di istruzione
          per bambini fino ai sei anni.» 
                «Art. 51 (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola
          in due dipartimenti in relazione alle  aree  funzionali  di
          cui all'articolo 50, disciplinati ai sensi degli articoli 4
          e  5.  Il  numero  di  posizioni  di  livello  dirigenziale
          generale non puo' essere superiore a ventotto, ivi  inclusi
          i capi dei dipartimenti.» 
                «Art. 51-ter (Aree funzionali). - 1. Il Ministero, in
          particolare, svolge le funzioni di spettanza statale  nelle
          seguenti   aree   funzionali:   compiti    di    indirizzo,
          programmazione e coordinamento della ricerca scientifica  e
          tecnologica   nazionale,   dell'istruzione   universitaria,
          dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica  e  di
          ogni   altra   istituzione    appartenente    al    sistema
          dell'istruzione  superiore  ad  eccezione  degli   istituti
          tecnici   superiori;   programmazione   degli   interventi,
          indirizzo   e   coordinamento,   normazione   generale    e
          finanziamento   delle   universita',   delle    istituzioni
          dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)
          e degli enti di ricerca non strumentali; valorizzazione del
          merito e diritto allo studio; accreditamento e  valutazione
          in materia universitaria e di  alta  formazione  artistica,
          musicale e coreutica;  attuazione  delle  norme  europee  e
          internazionali in materia  di  istruzione  universitaria  e
          alta   formazione   artistica   musicale    e    coreutica,
          armonizzazione europea e  integrazione  internazionale  del
          sistema  universitario  e  di  alta  formazione   artistica
          musicale e coreutica  anche  in  attuazione  degli  accordi
          culturali stipulati  a  cura  del  Ministero  degli  affari
          esteri e della cooperazione internazionale; coordinamento e
          vigilanza  degli  enti  e  istituzioni   di   ricerca   non
          strumentali; completamento dell'autonomia  universitaria  e
          dell'alta  formazione  artistica,  musicale  e   coreutica;
          formazione di grado  universitario  e  di  alta  formazione
          artistica e musicale;  razionalizzazione  delle  condizioni
          d'accesso  all'istruzione   universitaria   e   accademica;
          partecipazione alle  attivita'  relative  all'accesso  alle
          amministrazioni  e  alle  professioni,  al   raccordo   tra
          istruzione   universitaria,   istruzione    scolastica    e
          formazione; valorizzazione e sostegno della ricerca  libera
          nelle universita' e negli enti  di  ricerca  nonche'  nelle
          istituzioni  dell'alta  formazione  artistica,  musicale  e
          coreutica; integrazione tra  ricerca  applicata  e  ricerca
          pubblica; coordinamento  della  partecipazione  italiana  a
          programmi nazionali e internazionali di  ricerca;  sostegno
          della ricerca spaziale e aerospaziale;  cura  dei  rapporti
          con  l'Agenzia  nazionale  di   valutazione   del   sistema
          universitario e della ricerca (ANVUR);  congiuntamente  con
          il Ministero dell'istruzione  e  del  merito,  funzioni  di
          indirizzo  e  vigilanza  dell'Istituto  nazionale  per   la
          valutazione  del  sistema  educativo  di  istruzione  e  di
          formazione   (INVALSI)   e   dell'Istituto   nazionale   di
          documentazione, innovazione e ricerca  educativa  (INDIRE),
          individuabile, senza nuovi o maggiori oneri per la  finanza
          pubblica, anche come Agenzia nazionale per la gestione  del
          programma  europeo  per  l'istruzione,  la  formazione,  la
          gioventu' e lo sport (Erasmus+) con riferimento alle misure
          di  competenza  del  Ministero  dell'universita'  e   della
          ricerca;  cooperazione  scientifica  in  ambito  nazionale,
          europeo internazionale; promozione e sostegno della ricerca
          delle imprese ivi compresa la gestione  di  apposito  fondo
          per  le  agevolazioni  anche  con  riferimento  alle   aree
          depresse  e  all'integrazione  con  la  ricerca   pubblica;
          finanziamento delle infrastrutture di ricerca  anche  nella
          loro configurazione  di  European  Research  Infrastructure
          Consortium (ERIC) di cui al regolamento  (CE)  n.  723/2009
          del Consiglio  del  25  giugno  2009;  programmi  operativi
          nazionali  finanziati  dall'Unione  europea;  finanziamento
          degli enti privati di ricerca  e  delle  attivita'  per  la
          diffusione della cultura  scientifica  e  artistica;  altre
          competenze assegnate dalla vigente legislazione.». 
                -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  64,   comma
          6-sexies,  del  decreto-legge  31  maggio   2021,   n.   77
          (Governance del Piano nazionale di ripresa e  resilienza  e
          prime   misure    di    rafforzamento    delle    strutture
          amministrative  e  di  accelerazione  e  snellimento  delle
          procedure), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  31  maggio
          2021,  n.  129,  Edizione  straordinaria,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 luglio  2021,  n.  108,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art.  64   (Semplificazione   delle   procedure   di
          valutazione dei progetti di  ricerca  ed  ulteriori  misure
          attuative  del  PNRR  nel  campo  della  ricerca).  -   1.-
          6-quinquies. Omissis. 
                6-sexies. Per garantire la funzionalita' degli uffici
          del Ministero dell'istruzione, con regolamento  emanato  ai
          sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23  agosto
          1988,  n.  400,  ovvero  ai  sensi  dell'articolo  13   del
          decreto-legge  11  novembre  2022,  n.  173,  si   provvede
          all'adeguamento della struttura organizzativa del  medesimo
          Ministero,   apportando   modifiche   ai   regolamenti   di
          organizzazione vigenti e prevedendo  l'istituzione  di  tre
          posizioni     dirigenziali     di     livello     generale.
          Conseguentemente, la dotazione organica  dei  dirigenti  di
          prima fascia  e'  corrispondentemente  incrementata.  Nelle
          more dell'adozione dei  regolamenti  di  organizzazione  ai
          sensi del primo periodo, le tre posizioni  dirigenziali  di
          livello generale sono temporaneamente assegnate nel  numero
          di  una  all'Ufficio  di  gabinetto  e  due  ai  rispettivi
          dipartimenti  del   Ministero   dell'istruzione,   per   lo
          svolgimento di un incarico di studio, consulenza e  ricerca
          per le esigenze connesse all'attuazione del Piano nazionale
          di ripresa e  resilienza.  Per  le  medesime  finalita'  la
          dotazione   finanziaria   per   gli   uffici   di   diretta
          collaborazione e' incrementata di 300.000 euro  per  l'anno
          2021, di 800.000 euro per l'anno 2022 e di 1, 28 milioni di
          euro  annui   a   decorrere   dall'anno   2023.   Ai   fini
          dell'attuazione del presente comma, e' autorizzata la spesa
          nel limite massimo di euro 547.400 per  l'anno  2021  e  di
          euro 1.542.200 annui a decorrere  dall'anno  2022,  cui  si
          provvede   mediante    corrispondente    riduzione    dello
          stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
          ai fini del bilancio triennale 2021-2023,  nell'ambito  del
          programma "Fondi di  riserva  e  speciali"  della  missione
          "Fondi  da  ripartire"  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2021,
          allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
          relativo  al   Ministero   dell'istruzione.   Il   Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
                6-septies. - 9. Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 202, della
          legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale
          di istruzione e formazione e delega per il  riordino  delle
          disposizioni   legislative   vigenti),   pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2015, n. 62: 
                «202. E'  iscritto  nello  stato  di  previsione  del
          Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
          un fondo di parte corrente,  denominato  "Fondo  "La  Buona
          Scuola"  per   il   miglioramento   e   la   valorizzazione
          dell'istruzione scolastica", con uno  stanziamento  pari  a
          83.000 euro per l'anno 2015,  a  533.000  euro  per  l'anno
          2016, a 104.043.000 euro per l'anno 2017, a 69.903.000 euro
          per l'anno 2018, a  47.053.000  euro  per  l'anno  2019,  a
          43.490.000 euro per l'anno  2020,  a  48.080.000  euro  per
          l'anno  2021,  a  56.663.000  euro  per  l'anno  2022  e  a
          45.000.000  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2023.  Al
          riparto del Fondo si  provvede  con  decreto  del  Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.  Il
          decreto di cui al presente comma puo' destinare un  importo
          fino a un massimo del 10 per cento  del  Fondo  ai  servizi
          istituzionali  e  generali  dell'amministrazione   per   le
          attivita'   di   supporto   al   sistema   di    istruzione
          scolastica.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 23, comma 1,  della
          legge  27  dicembre  2002,  n.  289  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge  finanziaria  2003)),  pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 31 dicembre 2002, n. 305, S.O. n. 240: 
                «Art.   23   (Razionalizzazione   delle    spese    e
          flessibilita' del bilancio).  -  1.  Per  il  conseguimento
          degli obiettivi di finanza pubblica, le dotazioni  iniziali
          delle unita' previsionali di base degli stati di previsione
          dei Ministeri per l'anno finanziario 2003 concernenti spese
          per consumi intermedi non aventi natura  obbligatoria  sono
          ridotte del 10 per cento. In ciascuno stato  di  previsione
          della spesa e' istituito un fondo da  ripartire  nel  corso
          della gestione per  provvedere  ad  eventuali  sopravvenute
          maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e  servizi,
          la cui dotazione iniziale e' costituita dal  10  per  cento
          dei     rispettivi     stanziamenti     come     risultanti
          dall'applicazione del periodo precedente.  La  ripartizione
          del fondo e' disposta con decreti del Ministro  competente,
          comunicati, anche con evidenze informatiche,  al  Ministero
          dell'economia e delle finanze, tramite gli Uffici  centrali
          del   bilancio,   nonche'   alle   competenti   Commissioni
          parlamentari e alla Corte dei conti. 
                2. - 5. Omissis.».