Art. 6 ter 
 
Funzionamento dell'ufficio di cui all'articolo 10 del regolamento  di
  cui al decreto del Presidente della Repubblica 3  luglio  2003,  n.
  227. 
  1. L'ufficio di cui all'articolo  10  del  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227,  opera
a decorrere dall'anno 2023, nell'ambito della  dotazione  finanziaria
prevista a legislazione vigente. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  3  luglio   2003,   n.   227
          (Regolamento  per  la  riorganizzazione  degli  Uffici   di
          diretta collaborazione del Ministro dell'economia  e  delle
          finanze), pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  22  agosto
          2003, n. 194: 
                «Art.  10  (Ufficio  del  Vice  Ministro).  -  1.  In
          aggiunta al contingente di personale previsto dall'articolo
          9, comma 2, al Vice Ministro  e'  attribuito  un  ulteriore
          contingente pari a sedici unita' di personale.  Si  applica
          il comma 1, secondo periodo, dell'articolo 5. 
                2. Ciascun  Vice  Ministro  nomina,  nell'ambito  del
          contingente di cui al comma 1, anche tra soggetti  estranei
          all'amministrazione, un  Capo  dell'Ufficio,  che  coordina
          l'attivita' del personale di supporto, un portavoce  e  due
          soggetti  particolarmente  esperti  nelle  materie  oggetto
          della delega.».