Art. 6 ter Funzionamento dell'ufficio di cui all'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227. 1. L'ufficio di cui all'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, opera a decorrere dall'anno 2023, nell'ambito della dotazione finanziaria prevista a legislazione vigente.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227 (Regolamento per la riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 2003, n. 194: «Art. 10 (Ufficio del Vice Ministro). - 1. In aggiunta al contingente di personale previsto dall'articolo 9, comma 2, al Vice Ministro e' attribuito un ulteriore contingente pari a sedici unita' di personale. Si applica il comma 1, secondo periodo, dell'articolo 5. 2. Ciascun Vice Ministro nomina, nell'ambito del contingente di cui al comma 1, anche tra soggetti estranei all'amministrazione, un Capo dell'Ufficio, che coordina l'attivita' del personale di supporto, un portavoce e due soggetti particolarmente esperti nelle materie oggetto della delega.».