Art. 7 Disposizioni attuative 1. Per gli adempimenti amministrativi riguardanti l'istruttoria delle domande, la concessione, l'erogazione e il controllo delle agevolazioni, il Ministero puo' avvalersi, sulla base di apposita convenzione e come previsto all'art. 19, comma 5, del decreto-legge l° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, di societa' in house, ovvero di societa' o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzieta' scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalita' e le procedure di cui al decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 2. Per gli adempimenti tecnici, il Ministero puo' avvalersi dei competenti esperti in innovazione tecnologica iscritti all'albo istituito con decreto del Ministro delle attivita' produttive 7 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 luglio 2006, n. 153 e rinnovato con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy 7 ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 dicembre 2015, n. 282. 3. Per informare il pubblico sul sostegno ricevuto nell'ambito dell'iniziativa «NextGenerationEU» dell'Unione europea tutte le azioni di informazione e comunicazione riferite agli interventi finanziati all'interno del Piano nazionale di ripresa e resilienza devono riportare almeno l'emblema istituzionale dell'Unione europea nonche', ove possibile, il riferimento all'iniziativa NextGenerationEU. Nello specifico il soggetto beneficiario dovra': a) mostrare correttamente e in modo visibile in tutte le attivita' di comunicazione a livello di progetto l'emblema dell'UE con un'appropriata dichiarazione di finanziamento che reciti «finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU»; b) mostrare l'emblema dell'Unione europea, quando esso viene mostrato in associazione con un altro logo, almeno con lo stesso risalto e visibilita' degli altri loghi. L'emblema deve rimanere distinto e separato e non puo' essere modificato con l'aggiunta di altri segni visivi, marchi o testi. Oltre all'emblema, nessun'altra identita' visiva o logo puo' essere utilizzato per evidenziare il sostegno dell'UE. 4. Con il provvedimento di cui all'art 6, comma 5, sono fornite specificazioni sulle modalita' di verifica da parte del Soggetto beneficiario per quanto concerne: a) gli adempimenti connessi agli obblighi di rilevazione e imputazione dei dati nel sistema informativo adottato ai sensi dell'art. 1, comma 1043 della legge del 30 dicembre del 2020, n. 178 e nel rispetto dell'art. 22, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2021/241 e gli ulteriori adempimenti per finalita' di monitoraggio previste dalle norme europee o nazionali, ai fini del monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario dei progetti, nonche' la rendicontazione degli interventi finanziati, classificati sotto la voce: «M4C2- Investimento 2.2 Partenariati per la ricerca e l'innovazione - Orizzonte Europa», valorizzando il numero di imprese finanziate, indicandone la dimensione e il numero di ricercatori coinvolti per genere e eta'; b) il rispetto delle misure adeguate per la sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione, identificazione e rettifica dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, nonche' di garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) 2021/241; c) gli adempimenti connessi alla rendicontazione della spesa nel rispetto del piano finanziario e cronoprogramma di spesa approvato e dei milestone e target connessi all'attuazione della misura in oggetto, nel rispetto del cronoprogramma previsto dal PNRR; d) gli obblighi connessi all'utilizzo di un conto corrente dedicato necessario per l'erogazione dei pagamenti o all'adozione di un'apposita codificazione contabile e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilita' dell'utilizzo delle risorse del PNRR; e) gli adempimenti connessi al rispetto del principio DNSH, ai sensi dell'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852, al principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), al principio di parita' di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani; f) gli obblighi di conservazione, nel rispetto anche di quanto previsto dall'art. 9, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, della documentazione progettuale, che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovra' essere messa prontamente a disposizione su richiesta del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Unita' di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei conti europea, della Procura europea e delle competenti Autorita' giudiziarie nazionali, autorizzando la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'art. 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario (UE; EURATOM) 1046/2018; g) le ulteriori disposizioni operative volte ad assicurare il rispetto delle disposizioni nazionali ed europee di riferimento. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 novembre 2022 Il Ministro: Urso Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, reg. n. 1256