IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni,
recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale»; 
  Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni,
recante «Modifiche al sistema penale»; 
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e  successive
modificazioni,  recante  riordino   della   disciplina   in   materia
sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  1993,  n.  266,  recante
«Riordinamento del Ministero della  sanita',  a  norma  dell'art.  1,
comma 1, lettera h), della legge 23  ottobre  1992,  n.  421»  e,  in
particolare, l'art. 8; 
  Visto il decreto  del  Ministro  della  difesa  26  febbraio  2008,
recante  «Riordino  del  Comando  carabinieri  per  la  tutela  della
salute», come modificato dal decreto del  Ministro  della  difesa  28
ottobre  2009,  recante  «Istituzione  del  Nucleo  dei   carabinieri
antisofisticazioni (NAS) di Foggia»  e,  in  particolare,  l'art.  5,
relativo alle attribuzioni del  Comando  carabinieri  per  la  tutela
della salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 maggio  2009,  n.
102; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 30 luglio 2015,  recante
«Attivita' svolte in via amministrativa, di vigilanza e  controllo  a
tutela  dell'interesse  nazionale,  da  parte   degli   ufficiali   e
marescialli NAS carabinieri», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  28
agosto 2015, n. 199; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 19 maggio 2016,  recante
«Estensione del decreto  30  luglio  2015  concernente  le  attivita'
svolte in via amministrativa, di  vigilanza  e  controllo,  a  tutela
dell'interesse nazionale, da  parte  degli  ufficiali  e  marescialli
Nas», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 giugno 2016, n. 142; 
  Considerato che il Comando carabinieri per la tutela  della  salute
opera sull'intero territorio  nazionale,  anche  sulla  scorta  delle
direttive del Ministro della salute; 
  Vista la nota del 21 marzo 2022  del  Comando  carabinieri  per  la
tutela della salute,  con  la  quale  e'  stata  inoltrata  a  questo
Ministero la richiesta di integrare il quadro normativo  vigente,  al
fine di consentire anche ai militari  del  ruolo  sovrintendenti,  in
possesso di laurea di primo livello, di essere ammessi  al  corso  di
specializzazione in antisofisticazioni e sanita'; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. L'art. 1 del decreto del Ministro della salute 19  maggio  2016,
e' sostituito dal seguente: 
    «1. Le disposizioni del decreto 30 luglio 2015 citato in premessa
si applicano, ove compatibili, anche agli ufficiali  e  al  personale
dei ruoli ispettori e sovrintendenti  dell'Arma  dei  carabinieri  in
possesso di laurea di  primo  livello,  i  quali,  previa  selezione,
abbiano frequentato un corso  di  formazione  teorico  e  pratico  di
livello universitario della durata complessiva minima di trecento ore
frontali e abbiano svolto un periodo di tirocinio di almeno sei  mesi
presso i reparti dipendenti del Comando  carabinieri  per  la  tutela
della salute».