Art. 3 
 
  1. Nell'ambito della quota indicata all'art.  2,  sono  ammessi  in
Italia per motivi di lavoro subordinato non  stagionale  nei  settori
dell'autotrasporto   merci   per    conto    terzi,    dell'edilizia,
turistico-alberghiero,  della  meccanica,  delle   telecomunicazioni,
dell'alimentare e della cantieristica navale,  30.105  cittadini  dei
Paesi che hanno sottoscritto o  stanno  per  sottoscrivere  specifici
accordi di cooperazione in materia migratoria, cosi' ripartiti: 
    a) n. 24.105 lavoratori subordinati non stagionali  cittadini  di
Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina,  Corea  (Repubblica
di Corea), Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador,  Etiopia,  Filippine,
Gambia, Georgia, Ghana, Giappone,  Guatemala,  India,  Kosovo,  Mali,
Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro,  Niger,  Nigeria,  Pakistan,
Peru' Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia,  Sri  Lanka,
Sudan, Tunisia, Ucraina; 
    b) n. 6.000 lavoratori subordinati non  stagionali  cittadini  di
Paesi con i quali nel corso dell'anno 2023 entrino in vigore  accordi
di cooperazione in materia migratoria.